Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Revenge porn art. 612 ter c.p.
L'art. 612-ter c.p. prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato" chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza con consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Il comma 2 prevede che la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare il loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione d'inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Il reato in esame è stato introdotto dalla L. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) per reprimere il fenomeno del c.d. "Revenge porn" cioè la divulgazione non consensuale di immagini intime raffiguranti l'ex partner effettuata a fini vendicativi. L'art. 612-ter c.p. intende tutelare la libertà di autodeterminazione della persona.
Si tratta di un reato plurioffensivo in quanto lesivo di una pluralità di beni giuridici tra cui l'onore, il decoro, la reputazione, la libertà morale, la riservatezza della singola persona e quindi attinente alla vita sessuale. Soggetto attivo del reato è chiunque, pertanto è un reato comune. Il comma 1 dell'art. 612-ter c.p. punisce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza con consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Mentre nel secondo comma richiede che chi li diffonde le ha ricevute o acquisite in altro modo, e dopo li invia, consegna, cede. Oggetto della condotta devono essere le immagini o i video dal contenuto sessualmente esplicito, con foto o video che mostrano la nudità o atti di autoerotismo, l'aggettivo "esplicito" è dato dal contenuto di foto o video che mostrano foto dal contenuto sessuale. Cioè devono avere un rilievo giuridico le immagini e video a contenuto osceno, cioè a quel materiale idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche dell' utilizzatore. La pubblicazione, invece, fa riferimento alla divulgazione postati su siti pornografici e altre piattaforme on line, in questo caso abbiamo una diffusione verso una molteplicità e indefinita di destinatari. Si tratta di immagini o video "destinati a rimanere privati" e, ovviamente, "senza il consenso delle persone rappresentate", che devono rimanere privati e non devono interessare nessuno, salvo il consenso espresso dell'avente diritto.
L'elemento soggettivo: bisogna distinguere tra dolo generico, cioè nell'ipotesi della coscienza e volontà di inviare, consegnare, cedere, pubblicare immagini, video dal contenuto sessualmente esplicito. Nel dolo specifico occorre che l'azione deve essere realizzata con "il fine di recare nocumento" alla persona rappresentata nelle immagini o nei video diffusi. Il 3° comma dell'art. 612 ter c.p. prevede due tipi di circostanze aggravanti: la prima è che il reato si consuma tra due soggetti legati da un rapporto sentimentale come i coniugi anche separati o divorziati, la seconda aggravante è quando i fatti sono commessi in danno di persona in condizioni d'inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, in questa ipotesi la pena è aumentata da un terzo alla metà. Il 5° comma dell'art. 612-ter c.p. prevede che il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nel caso di cui al 4° comma e, quindi, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione d'inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Qualora il materiale di scambio coinvolge un minore di anni diciotto (pornografia minorile) in relazione a tali ipotesi, pur non potendosi invocare la clausola di sussidiarietà "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" si imporrà l'applicazione dell'art. 600 ter c.p. comma tre (da uno a cinque anni) nonostante sia inferiore a quella prevista dalla norma in commento. Si ritiene che, nella prassi, l'assenza della circostanza potrebbe essere agevolmente colmata dalla possibilità di modulare la pena tra il minimo di un anno di reclusione ed il massimo di sei.
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L'autore
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 19/12/2020