giovedì, 19 giugno 2025

Stabilizzazione nel comparto sanità: condannata Asl locale

Tribunale del Lavoro di Civitavecchia, Sentenza 31.3.2016 n. 184 - Avv. Maurizio Danza - Arbitro Pubblico Impiego Lazio

 

Di particolare interesse la sentenza n.184 del 31 marzo 2016 del Tribunale del Lavoro di Civitavecchia- Giudice Dott.ssa Abrusci , che ha condannato la Azienda sanitaria Locale alla assunzione a tempo indeterminate di un dipendente che aveva partecipato al bando di stabilizzazione del 2008, con la qualifica di operatore tecnico specializzato caldaista del comparto Sanità ( Bs ). 

Il ricorrente difeso dall'Avv.Maurizio Danza del Foro di Roma , aveva dimostrato di aver lavorato per la ASL resistente in forza di contratti a tempo determinato e successive proroghe fin dal 1999, assumendo di essere titolare di un diritto soggettivo alla stabilizzazione in forza della delibera n. 1662 del 30 dicembre 2008 della ASL ; aveva chiesto al Tribunale altresì di accertare e dichiarare che aveva stipulato con la ASL contratti a tempo determinato in successione sin dal 1 ottobre 1999 senza soluzione di continuità, illegittimi ai sensi , del disposto di cui all'art. 5, c. 4 d.lgs. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della ASL al risarcimento del danno. 

Nel caso di specie la ASL aveva sostenuto erroneamente che il dipendente titolare del profilo professionale del livello economico super ( Bs), non doveva essere incluso nella categoria giuridica B di appartenenza del CCNL Sanità , e che conseguentemente non poteva ritenersi compreso tra le categorie "A" e "B" oggetto del bando di stabilizzazione da cui era stato escluso il ricorrente. La difesa ha invece provato che tale profilo rappresenta "una evoluzione economica" all'interno dell'unica categoria giuridica di appartenenza "B" del CCNL Sanità. Osserva il Giudice che " il diritto vantato da parte ricorrente si fonda sulla delibera n. 1662 adottata dalla Azienda resistente il 30.12.2008 con la quale, dopo aver premesso che il personale elencato risultava in possesso dei requisiti di legge per la stabilizzazione ( tre anni di servizio e reclutamento tramite prova selettiva), veniva deliberato di "stabilizzare e pertanto immettere in ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art.1 commi 519 e 558 l. n. 296/2006 e art. 3 commi 90 e 94 legge 244/2007, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i sotto elencati dipendenti con le rispettive qualifiche: [...].... .- qualifica di operatore tecnico specializzato caldaista".Veniva, poi, stabilito che "l'immissione in ruolo è subordinata alla "autorizzazione rilasciata dal competente settore della regione Lazio"..... Appare, dunque, evidente che la delibera n. 1662 del 30.12.2008 , unitamente alla autorizzazione della regione Lazio, hanno determinato il sorgere di un diritto soggettivo in capo ai lavoratori ivi individuati come destinatari delle immissioni in ruolo, tra cui, come si è visto, è compreso il ricorrente...Non appare, allora, degna di pregio la difesa della Azienda resistente volta a sostenere che la stabilizzazione non sarebbe possibile con riferimento alla qualifica posseduta dal ricorrente, stante la necessità di procedere all'indizione di un pubblico concorso. Invero, non può non essere rilevato che il principio dell'assunzione tramite pubblico concorso involve tutte le posizioni lavorative alle dipendenze della pubblica amministrazione (e non solo la categoria BS) ma, nel caso di specie, la L. n. 296/2006 ha previsto la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni "purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge", categoria in cui rientra anche l 'ipotesi - verificatasi con riferimento al ricorrente - della selezione con procedura di avviso pubblico. 

Del resto la delibera n. 1662 del 30.12.2008 aveva già valutato la sussistenza di tale presupposto per procedere alla stabilizzazione del ricorrente dando atto che "il personale dipendente sopra indicato è stato reclutato tramite Ufficio Provinciale del Lavoro ai sensi della Legge 56/87 ed hanno effettuato tutti una prova selettiva al momento dell'assunzione". Di conseguenza, il ricorrente, a seguito del rilascio della autorizzazione della Regione Lazio di cui si è detto, come previsto dalla delibera n. 1662, avrebbe avuto diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre -come risulta pacifico tra le parti -la Asl ha proceduto soltanto a prorogare il contratto a tempo determinato in essere.  Secondo il Giudice del Lavoro dunque "deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in esecuzione della delibera n. 1662 del 2008,con condanna della ASL a provvedere alla stipula del relativo contratto con la qualifica prevista nella delibera (operatore tecnico specializzato caldaista) e con decorrenza dal verificarsi della condizione prevista, ovvero dal 4 giugno 2009".

(Avv. Maurizio Danza)



Allegato: Sent Tribunale Civitavecchia 31marzo 2016.pdf

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 11/04/2016

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