Un brindisi non può ritenersi riserva mentale
Cassazione, Sez. I civile, Sentenza 3.5.2010 n. 10657 - D.ssa Mariagabriella Corbi
I Giudici di Cassazione, con sentenza n. 10657 del 3 maggio 2010, hanno escluso che possa essere delibata la sentenza ecclesiastica che dispone l’annullamento di un matrimonio concordatario in presenza di una riserva mentale con cui uno dei coniugi, pur rendendo edotta la moglie, aveva contratto. Tale riserva, seppur riconosciuta valida per l’annullamento “rotale”, non è sufficiente per gli Ermellini, in quanto non si evince la prova della conoscenza o la conoscibilità, da parte della consorte, della riserva mentale circa l'esclusione dell'indissolubilità` delle nozze. “Nello specifico – aggiunge la Corte - era da considerare irrilevante che i coniugi, in occasione del referendum sul divorzio, avessero entrambi partecipato ad un brindisi per l'esito favorevole al divorzio. Niente delibazione della sentenza ecclesiastica che annulla il matrimonio concordatario per esclusione del “bonum sacramenti” in quanto uno dei due coniugi aveva da sempre manifestato di essere favorevole al divorzio.”
E’ da precisare che ciò che viene delibato non è il “rito matrimoniale ecclesiastico”, bensì la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Non va poi confuso il processo canonico di nullità (che è solo ecclesiastico) con il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica (che è invece solo civile), attivabile unicamente su richiesta di almeno uno dei coniugi e che è notevolmente e notoriamente più breve (ed anche meno costoso) di un procedimento civile di nullità oppure di una separazione o di un divorzio contenziosi.
I PRESUPPOSTI
I presupposti per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio canonico sono vari, addirittura alcuni commentatori hanno contato in passato alcune centinaia di ipotesi casistiche ma sono riconducibili a poche e ben delineate “categorie”:
- La mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i coniugi. Rientra in tale categoria la figura della simulazione e della riserva mentale, per esempio.
- L'insussistenza, in capo ad uno dei coniugi, della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano. Per esempio, rientrano in tale categoria la non volontà di procreare, la violazione della fedeltà coniugale e la violazione della indissolubilità del vincolo matrimoniale.
- L'errore sulla persona o sulle qualità del coniuge.
- La violenza fisica o il timore.
- L'eventualità che il coniuge o la coniuge siano impotenti nel rapporto sessuale.
- L'ipotesi, peraltro molto nota, che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. A seguito di ciò è possibile ottenere la nullità del matrimonio tramite la Dispensa Papale, che è un procedimento (prevalentemente di tipo amministrativo e documentale) diverso rispetto al procedimento “ordinario” di dichiarazione di nullità del matrimonio. Infatti l’inconsumazione non è certo un motivo di nullità, ma di scioglimento del matrimonio mediante dispensa papale (logicamente con effetti ex nunc!), come accade anche nell'ordinamento italiano, che prevede l'ipotesi del divorzio per inconsumazione (legge 898/1970, art. 3, n. 2), lett. f). Il riconoscimento della dispensa papale agli effetti civili, previsto dal Concordato del 1929, non era più possibile già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982 ed ora non è più contemplato dalla vigente normativa concordataria.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
LaPrevidenza.it, 19/06/2010