Tribunale Amministrativo, sentenza 10 novembre 2005 - Leonardo Lastei
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato. Nel caso di azione di nullità del matrimonio concordatario, per la quale si rende necessaria la preliminare enucleazione dei motivi di invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza della patologia sofferta dal consorte del ricorrente, l'inevitabile confronto tra i due valori esistenti e confliggenti concerne pertanto, in particolare, il diritto all'estensione dei documenti, da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall'altra (Nel caso di specie, veniva concesso al ricorrente l'accesso alle cartelle cliniche della consorte, con esclusione del periodo di cura antecedente alle nozze).
LaPrevidenza.it, 14/01/2008
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