Corte di Cassazione Civile, sentenza 20 novembre 2003 n. 17595 - Leonardo Lastei
L'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato l'abrogazione del sistema - previsto dall'art. 8 dell'Accordo fra l'Italia e la Santa Sede del 1984 - per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da cià discende che, sebbene l'art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a richiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, posta la specialità della materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall'art. 7, comma 2, della Costituzione.
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