domenica, 01 novembre 2026

Congregazioni religiose: l’inattività o il mancato perseguimento dei fini religiosi vanno accertati dal Prefetto e non dal Comune o dalla Regione.

Consiglio di Stato, Decisione 11 luglio 2008, n.3501 – Dott. Valter Marchetti

 

Il Consiglio di Stato, nella decisione n.3501 del 2008, ha evidenziato come la Congregazione religiosa parte del giudizio de quo, ha tra i suoi fini ( art.1, comma 1 dello Statuto della Congregazione de qua) anche “il perfezionamento cristiano dei fratelli ascritti e l’insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli della città”, congiuntamente ad opere di beneficenza.

Ai sensi dell’art.6 d.p.r. 10 febbraio 2000, n.361, l’accertamento sulla inattività della Congregazione e/o sul mancato perseguimento da parte della stessa dei fini statuari, rientra nella competenza della prefettura.

In particolare, nella fattispecie in esame, la detta Congregazione non era soltanto una IPAB che svolge funzioni di assistenza e beneficenza ( in tal caso, ex art.14 d.p.r. n.616 del 1977, il controllo spetterebbe alla Regione), ma anche un ente con finalità religiose di tal che i provvedimenti impugnati in primo grado non potevano essere emessi né dal Comune né dalla Regione ma, ex art.6 d.p.r. n.361 del 2000, dal Prefetto.

Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona
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LaPrevidenza.it, 23/07/2008

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