martedì, 22 aprile 2025

Dimissioni lavorative e recesso consensuale. La nuova procedura telematica

Breve nota di Giovanni Dami

 

Dimissioni lavorative e recesso consensuale - La nuova procedura telematica - Interpretazione e aggiornamento al 29.3.2016

 

Sulla GU n. 7 del 11.1.2016 è stato pubblicato il decreto 15.12.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intitolato: "Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro". Il decreto, pubblicato in GU del 11.1.2016, è entrato in vigore il 12.1.2016.

 

Tra i soggetti abilitati all'adempimento delle procedure indicate in oggetto figurano, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 151/2015 i seguenti soggetti:

 

a) I Patronati; 

b) Le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione  (articoli 2, comma 1, lettera h e 76 del D.Lgs. 10.9.2013 n. 276);

 

A questi soggetti quali sono già state rilasciate specifiche credenziali per l'accesso al portale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n° 12 del 4.3.2016 con la quale si evidenziano gli aspetti tematici e operativi della questione anche in riferimento al rilascio delle credenziali di abilitazione e accesso al portale cliclavoro quale unico strumento di invio delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

 

Sempre con la medesima circolare si conferma che la nuova disciplina si applica a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutte le tipologie di rapporti lavorativi subordinati.

(*) In relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato si chiarisce che a quest'ultimi si applica la nuova procedura (FAQ n° 16).

 

Sono esclusi quelli di seguito citati:

 

a) Rapporti di lavoro domestico; 

b) Rapporti di lavoro dipendente il cui recesso avviene in sede protetta (presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e le organizzazioni sindacali); 

c) Recesso in costanza dello svolgimento del periodo di prova (art. 2096 codice civile); 

d) Dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro avanzate dalla lavoratrice in periodo di gravidanza o (anche per padre lavoratore) durante i primi 3 anni di vita del bambino. In questi casi le dimissioni vanno convalidate presso la D.t.l. competente per territorio (art. 55, c.4 del D. Lgs. 151/2001); 

e) Rapporti di lavoro marittimo (perché regolati dal codice della navigazione); 

f) Rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

 

Il recesso dal rapporto di lavoro può essere revocato entro 7 giorni dall'invio delle dimissioni o risoluzione consensuale. Anche la procedura di revoca delle dimissioni va effettuata in forma telematica.

(*) Circa la revoca della domanda e la modifica del periodo di preavviso viene definitivamente chiarito che la volontà delle parti prevale sulla procedura di trasmissione telematica ritenendo quest'ultima solo una nuova modalità di presentazione delle dimissioni che non modifica (e quindi non innova) quanto previsto dal nostro ordinamento in materia di preavviso e altre disposizioni.

(*) La trasmissione telematica viene considerata come una manifestazione di volontà e non può essere invalidata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione durante la compilazione del formulario online poiché l'esatta individuazione dell'effettiva estinzione del rapporto lavorativo è la data in cui viene effettuata la "comunicazione obbligatoria di cessazione" ovvero l'unico adempimento in grado di formalizzare il recesso dal rapporto di lavoro. Viceversa, a maggior ragione, in assenza di tale adempimento obbligatorio la sola procedura telematica non configura (formalizza) il recesso lavorativo.

 

Le informazioni che dovranno essere inserite nel modello telematico proposto dal portale cliclavoro necessitano l'acquisizione della seguente documentazione: 1) Carta d'identità o documento di riconoscimento valido; 2) Codice Fiscale; 3) Ultima busta paga (da questo documento si rilevano tutte le informazioni richieste sia per quanto riguarda il lavoratore che per il datore di lavoro); 4) PEC del datore di lavoro (in alternativa si può indicare la mail normale del datore di lavoro)

 

Nulla viene indicato circa lo svolgimento o meno del periodo di preavviso e l'eventuale esonero concesso dal datore di lavoro.

 

(*) La procedura non pare ancora chiara per i seguenti aspetti:

1) L'effettiva ricezione delle dimissioni da parte del datore di lavoro

2) Le dimissioni per giusta causa

Nel primo caso se valutiamo il messaggio che appare al termine della procedura si giunge alla conclusione che il medesimo non sia completamente esaustivo e quindi non soddisfi il principio secondo il quale le dimissioni sono efficaci nel momento in cui giungono a conoscenza della controparte cioè il datore di lavoro. In pratica non si dimostrerebbe con certezza l'avvenuto recapito (e quindi la presa d'atto) delle dimissioni.

Nel secondo caso, in presenza di dimissioni per giusta causa il lavoratore potrebbe avvalersi della procedura online a condizione che la stessa sia modificata con l'aggiunta di una opzione che consenta l'invio di una comunicazione scritta che indichi quali sono le cause che hanno determinato tale decisione.

 

(Giovanni Dami)

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LaPrevidenza.it, 01/04/2016

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