Annullabili le dimissioni del lavoratore sottoposto a stress e insoddisfazione
Cass. Sez. Lav. sentenza 21.11.2018 n. 30126
"Ribaditi gli orientamenti tradizionali e la sufficienza del "notevole turbamento psichico". Alcuni dubbi legati all'applicabilità dei principi generali a seguito della nuova disciplina delle dimissioni".
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla questione dell'annullabilità delle dimissioni del lavoratore subordinato. In linea generale occorre richiamare che l'art. 1324 c.c. rende applicabili le norme che regolano i contratti anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale nel novero dei quali vanno senz'altro ricompresi anche gli atti unilaterali recettizi tra i quali, come noto, rientrano le dimissioni del lavoratore. Ciò premesso, la Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato: l'atto delle dimissioni è pacificamente annullabile, stante la disposizione generale contenuta all'art. 428, comma I c.c., dovendo il dichiarante provare di trovarsi, al momento del compimento dell'atto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive anche solo parziale dovuto a qualsiasi causa, purché tale da impedire la formazione di una volontà cosciente o, ancora, in uno stato di turbamento psichico, anche parziale, idoneo a impedirne od ostacolare una seria valutazione o la formazione della volontà. Pronunciata la sentenza di annullamento, consegue il diritto del lavoratore alla ripresa del lavoro e ad ottenere le retribuzioni dovute, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Si osservi che l'arresto in questione riguarda un caso antecedente la riforma di cui al d.lgs. 14.9.2015 n. 151, recente un'innovazione proprio in punto di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Detta disciplina (cfr. art. 26 commi I e II) ha previsto che le dimissioni siano formalizzate a pena di inefficacia esclusivamente con le modalità telematiche indicate e che queste siano revocabili entro sette giorni dalla data di trasmissione, secondo le stesse modalità. Allo stato è pertanto lecito domandarsi che tipo di applicazione dovrà farsi dei principi enunciati dalla Suprema Corte una volta che siano decorsi i sette giorni previsti dalla legge per l'esercizio di questo particolare ius poenitendi. Ben difficilmente potrà argomentarsi nel senso della esclusione dell'esperibilità dell'azione di annullamento, non essendo previsto dalla norma alcun termine decadenziale oltre a quello contenuto al comma terzo dell'art. 428 c.c.. Pare tuttavia ragionevole immaginare un certo impatto della riforma testé richiamata anche sul tema de quo, posto che seppure nella piena validità dei principi generali ribaditi dagli Ermellini in futuro potrebbe essere posto a carico del lavoratore l'onere di dover dimostrare in giudizio la sussistenza dell'incapacità naturale (anche parziale) non solo alla data delle dimissioni, ma anche il suo perdurare per tutto l'arco temporale dei sette giorni successivi.
(Marco Dami)
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Corte di Cassazione
SENTENZA sul ricorso 17333-2017
proposto da: [omissis] RICORRENTE [omissis] contro [omissis]CONTRORICORRENTE, in persona del Sindaco pro tempore, [omissis] - RG n. 17333/17 Presidente: Napoletano - Relatore: Tria
ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 9 gennaio 2017) respinge l'appello del geometra RICORRENTE - ex dipendente del Comune di CONTRORICORRENTE con qualifica D1 posizione economica D2 - avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 3/2015 di rigetto delle domande del RICORRENTE volte ad ottenere l'accertamento dell'efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni stesse. La Corte d'appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che: a) la valutazione di insussistenza dell'incapacità naturale all'atto delle dimissioni deve essere confermata in quanto il CTU nominato in appello ha rilevato che, anche se il RICORRENTE "mostrava un notevole turbamento psichico" pure nel momento delle dimissioni tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale; b) la decisione di rassegnare le dimissioni va valutata nel contesto lavorativo dell'epoca, fonte di stress e insoddisfazione per l'interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti nonché dei molteplici tentativi di cambiare l'ambiente lavorativo effettuati invano dal RICORRENTE; c) tutto questo porta ad escludere, secondo criteri di maggiore probabilità logica, che le dimissioni, anche in passato minacciate, possano considerarsi il frutto di un momento di inconsapevolezza dell'agire; d) sicuramente le dimissioni hanno arrecato al RICORRENTE un serio pregiudizio, essendo all'epoca privo di un'alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere, ma comunque non possono considerarsi il frutto di una decisione improvvisa e inconsapevole ma l'epilogo consapevole di una condizione di malessere lavorativo, che peraltro non si è tradotto nella denuncia di un comportamento datoriale mobbizzante o illegittimo; e) infondata è anche la censura con cui si sostiene il difetto di legittimazione dell'Unione Pedemontana Parmense ad accettare le dimissioni, trattandosi di un soggetto diverso dal Comune datore di lavoro che comunque si è limitato a prendere atto delle dimissioni stesse, in quanto con la determina n. 297 del 2013 i Comuni dell'Unione, fra cui rientra quello di CONTRORICORRENTE hanno conferito all'Unione stessa le funzioni relative al servizio del personale; 'altra parte la contestata "presa d'atto" equivale all'accettazione, in assenza di elementi che possano portare ad una diversa conclusione; f) infine, per quel che riguarda la denuncia di erroneità della valutazione sull'inapplicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato della procedura di convalida delle dimissioni di cui alla legge n. 92 del 2012, va ricordato che, in base all'art. 1, commi 7 e 8 della legge n. 92 del 2012 le disposizioni della legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono soltanto principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" e l'armonizzazione della relativa disciplina a quella prevista dalla legge richiede iniziative anche di tipo normativo.
2. Il ricorso [del] RICORRENTE domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, il Comune di CONTRORICORRENTE. 3. Il ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ma oltre il termine previsto da quest'ultima norma.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Sintesi dei motivi di ricorso
1. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si denunciano, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 428 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. b) illogicità manifesta, contraddittorietà e incoerenza della motivazione della sentenza impugnata. Si sostiene che la Corte d'appello, contraddittoriamente, dopo aver riconosciuto l'esistenza della patologia collegata all'ambiente di lavoro ne ha negato l'incidenza al momento delle dimissioni che ha considerato il frutto di una scelta consapevole, facendo riferimento alla necessità di uno stato di totale incapacità di intendere e volere mentre per la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'art. 428 cod. civ. non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva essendo sufficiente un turbamento psichico che menomi la suddetta capacità e il CTU aveva concluso proprio nel senso della sussistenza di tale situazione. Si aggiunge che, essendo la presente vicenda caratterizzata da comportamenti scorretti del Comune datore di lavoro, anche per l'assenza del medico di lavoro -- di cui il RICORRENTE aveva richiesto l'intervento -- e del CUG (Comitato Unico di Garanzia), che avrebbero dato al ricorrente il necessario supporto per superare la grave situazione in cui si trovava ed evitare le dimissioni, in caso di annullamento delle dimissioni si dovrebbero riconoscere al ricorrente, almeno a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni maturate dal momento delle dimissioni. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 7, 8 e dell'art. 4, comma 17, della legge n. 92 del 2012, sostenendosi che la procedura preordinata alla convalida delle dimissioni ivi prevista deve ritenersi applicabile anche al lavoro pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale. Si aggiunge che la legge n. 92 del 2012 intendeva dettare principi comuni al lavoro privato e pubblico contrattualizzato sicché sarebbe del tutto illogico e privo di giustificazioni applicare ai due settori un diverso regime per le dimissioni, tanto più che la procedura di convalida è finalizzata a garantire la genuinità e autenticità delle dimissioni, sicché non estenderla ai dipendenti pubblici equivale ad indebolirne la posizione rispetto ai dipendenti privati, mentre la ritrosia ad accomunare le discipline muove dall'opposto presupposto. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 1328 cod. civ.
2. Dopo aver rilevato che sulla necessità dell'accettazione delle dimissioni si sarebbe formato un giudicato interno sulla base della sentenza di primo grado, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'affermazione -- priva di idonei supporti documentali -- della legittimazione al riguardo da parte dell'Unione Pedemontana Parmense, visto che l'affidamento del servizio per il personale non potrebbe includere anche la competenza in materia di dimissioni. Infatti, la costituzione del rapporto di lavoro Come la sua risoluzione dovrebbero intervenire tra le parti contrattuali o loro rappresentati delegati allo scopo. Di conseguenza, in assenza di valida accettazione, la revoca delle dimissioni del RICORRENTE sarebbe da considerare pienamente valida e idonea a privare di efficacia le dimissioni stesse.
II - Esame delle censure
3. Il primo motivo di ricorso è da accogliere, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
4. La fattispecie prevista dall'art. 428 cod. civ. è stata più volte presa in considerazione da questa Corte che ha elaborato, fra l'altro, i seguenti principi utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia: a) ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere (Cass. 22 maggio 1969 n. 1797; Cass. 15 gennaio 2004, n. 515; Cass. 28 marzo 2002 n. 4539; Cass. 1 settembre 2011, n. 17977); b) l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che - con riguardo al momento in cui il negozio è posto in essere - abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti che si compiono o la formazione di una volontà cosciente (Cass. 12 luglio 1991 n. 7784; Cass. 14 maggio 2003 n. 7485); c) la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 7 aprile 2000 n. 4344; Si è, infatti, affermato (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539); d) nel caso di incapacità dovuta a malattia non si può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento dell'atto (Cass. 15 giugno 1995 n. 6756); e) ma in presenza di una malattia psichica, se sia stato accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539; Cass. 9 agosto 2011, n. 17130; Cass. 4 marzo 2016, n. 4316); f) analoga presunzione è stata ritenuta sussistente nell'ipotesi di una situazione di malattia mentale di carattere permanente, affermandosi che ricade su chi sostiene la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto (Cass. 26 novembre 1997 n. 11833; g) nella stessa ottica, si è precisato che quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una fase di remissione della patologia, aggiungendosi che ove la malattia abbia caratteristiche "bipolari", sia cioè caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sé decisiva la circostanza che l'atto sia stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, giacché in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere (Cass. 12 marzo 2004, n. 5159).
5. I su riportati principi trovano applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell'atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro (vedi: Cass. 14 maggio 2003 n. 7485, cit.), con alcune puntualizzazioni quanto alle peculiari caratteristiche dell'atto e alle conseguenze del suo possibile annullamento. 5.1. In particolare, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, è stato affermato quanto segue: a) nel giudizio promosso dal lavoratore in cui si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa, essendo in discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento - attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, che è diretto alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso (vedi, per tutte: Cass. 9 aprile 2014, n. 8361; Cass. 3 marzo 2015, 4241; Cass. 11 novembre 2010, n. 22901; Cass. 27 agosto 2003, n. 12549); b) in caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art.428 cod. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice; solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione, in quanto l'efficacia totalmente ripristinatoria dell'annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, la quale di regola, salvo espressa eccezione di legge, non è dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa (Cass. 14 aprile 2010, n. 8886); c) poiché il lavoro pubblico contrattualizzato è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore pubblico costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, anche se tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione di cui si tratta (Cass. 7 gennaio 2009, n. 57; Cass. 5 marzo 2013, n. 5413; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2795); d) peraltro nel rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, al dipendente dimissionario si applica l'istituto della riammissione in servizio, che non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di un nuovo rapporto, anche se disposizioni di legge (quale l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957) o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l'attribuzione dell'anzianità pregressa; pertanto, ai fini della progressione economica maturata dopo le dimissioni, va considerato come termine iniziale la data del provvedimento di riammissione in servizio, da cui decorre l'anzianità nella qualifica del dipendente riammesso agli effetti sia giuridici che economici (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30342; Cass. SU 21 dicembre 2009, n. 26827).
6. Ne consegue che la disciplina che regola le dimissioni nel lavoro pubblico non coincide del tutto con quella prevista per il lavoro privato, però anche ad essa va comunque applicato il principio generale della piena genuinità e dell'autenticità delle dimissioni, perché non estendere tale principio ai dipendenti pubblici equivarrebbe ad indebolirne la posizione rispetto ai dipendenti privati, mentre la ritrosia ad accomunare le discipline muove dall'opposto presupposto. Del resto, proprio nel lavoro pubblico perché l'eventuale annullamento delle dimissioni non comporta l'automatico rientro del dipendente nel posto precedentemente occupato, è evidente che il rispetto del suddetto principio assume valore centrale.
7. Ciò posto in generale, come quadro di riferimento della giurisprudenza rilevante in materia, per quel che riguarda il caso di specie deve rimarcarsi che la Corte d'appello ha dato atto di un incontestato accertamento dei fatti caratterizzato da: a) la relazione del CTU nominato in appello attestante che il RICORRENTE pure nel momento delle dimissioni aveva mostrato un "notevole turbamento psichico" anche se non era in condizioni di "totale" esclusione della capacità psichica e volitiva; b) la riconosciuta necessità di valutare la decisione di rassegnare le dimissioni nell'ambito del contesto lavorativo dell'epoca, fonte di stress e insoddisfazione per l'interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti nonché dei molteplici tentativi di cambiare l'ambiente lavorativo effettuati invano dal RICORRENTE; c) la sussistenza di un serio pregiudizio sicuramente arrecato dalle dimissioni al RICORRENTE, visto che egli all'epoca era privo di un'alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere.
8. Su questa base la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione di escludere, per non meglio precisati "criteri di maggiore probabilità logica", la configurabilità delle dimissioni del RICORRENTE come il frutto di un momento di inconsapevolezza dell'agire, pur considerandole l'epilogo di una condizione di malessere lavorativo, che si era tradotto di conclamate patologie. È del tutto evidente che una simile conclusione si pone in contrasto con i principi dianzi riportati in primo luogo perché, come risulta dalla complessiva lettura della sentenza, in essa si muove dall'erronea premessa secondo cui il "notevole turbamento psichico", oltretutto inserito in un quadro patologico diagnosticato, non è sufficiente ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.), essendo necessaria una totale esclusione della capacità psichica e volitiva. Questa tesi è, di per sé, il frutto di una interpretazione dell'art. 428 cod. civ. non conforme a quella offerta dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. 8.1. Né può essere giustificata dal tenore delle conclusioni del CTU secondo cui anche se il RICORRENTE mostrava un notevole turbamento psichico pure nel momento delle dimissioni tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva "e quindi in condizioni di incapacità naturale". Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua simili valutazioni, in linea di massima, non se ne deve tenere conto (Cass. 29 agosto 2011, n. 17720; Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996). 8.2. A ciò va aggiunto che la Corte d'appello, pur riconoscendo la sussistenza di patologie contratte dal RICORRENTE e diagnosticate dai medici, come originate dallo stress e dall'insoddisfazione nel lavoro, non ha ritenuto tale complessivo quadro clinico rilevante per la qualificazione della situazione del lavoratore al momento delle dimissioni come di incapacità naturale, anche se, secondo la menzionata relazione del CTU, il lavoratore in quel momento mostrava un notevole turbamento psichico. Né la Corte territoriale ha, a tal fine, considerato la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, posto in essere dal lavoratore e avente come conseguenza la rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., che oltretutto nel caso concreto era foriero di un accertato sicuro pregiudizio per l'interessato e la sua famiglia.
III -- Conclusioni
9. Per le indicate ragioni - ed in questi limiti - deve essere accolto il primo motivo di ricorso e ciò porta all'assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche ai seguenti: 1) "ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso". 2) "la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicché così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se per ipotesi il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti".
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
(Marco Dami)
LaPrevidenza.it, 10/12/2018