A cura del Dott. Daniele Vaccari
Le entrate di diritto pubblico della Chiesa cattolica sono costituite essenzialmente dall’intervento economico dello Stato. Tale sistema (rinnovato rispetto a quello dei supplementi di congrua ed entrato in vigore dal 1990) e previsto dall’art. 47, com 2 L. 222/1985 che prevede che una quota pari all’otto per mille dell’IRPEF è destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, ed in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. L’art. 48 della suddetta legge stabilisce che tali quote sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari (quali aiuti per il problema della fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati…), mentre dalla Chiesa cattolica per le esigenze di culto della popolazione, per il sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività o dei paesi del terzo mondo....
LaPrevidenza.it, 09/01/2010
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