Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto - Presidente - Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere - Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere -
sul ricorso 23080/2017 proposto da: L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CECILIA BURESTI, ATTILIO FRANCESCO PAVONE, ILARIO GIANGROSSI; - controricorrente - ricorrente incidentale -
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,2113 e 1362 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, per la ravvisata legittimità di un patto di demansionamento senza alcun limite temporale, contrario all'accordo aziendale 22 novembre 2011 che prevedeva una gestione comune con il sindacato di un percorso di durata triennale in vista di una ricollocazione professionale equivalente, accettato in questa prospettiva dal lavoratore, con esclusione in ogni caso del consenso per effetto dell'azione giudiziale promossa per denunciare il demansionamento subito (primo motivo);
2. esso è inammissibile;
2.1. il motivo difetta innanzi tutto di specificità, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo dell'omessa trascrizione (se non in modo marginale, e pertanto inidoneo, rispettivamente: dal quinto al settimo alinea e dal secondo al quarto capoverso di pg. 13 del ricorso) della lettera del lavoratore 5 aprile 2012 e dell'Accordo integrativo aziendale del 22 novembre 2011, da parte del ricorrente che ha denunciato la non condivisa valutazione della Corte territoriale (Cass. 7 giugno 2017, n. 14107; Cass. 5 agosto 2019, n. 20914) in ordine all'esistenza del patto di demansionamento, all'esito della lettura interpretativa dei suindicati documenti;
2.2. d'altro canto, il lavoratore ha formulato tale critica senza neppure enunciare i canoni ermeneutici contrattuali violati, né tanto meno specificare le ragioni né il modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350): essendo l'interpretazione della Corte pure assolutamente plausibile e, in quanto indagine di fatto riservata al giudice di merito congruamente argomentata (per le ragioni esposte in particolare negli ultimi tredici alinea di pg. 3, nei primi quattro e negli ultimi cinque di pg. 4 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità; vieppiù, per avere la parte meramente contrapposto la propria interpretazione a quella giudiziale (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254), censurandone nella sostanza il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891);
2.3. in ogni caso, essa ha esattamente applicato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali sia stato assunto o che successivamente avesse acquisito, per la prevalenza dell'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 c.c., qualora vi sia il suo consenso, libero e non affetto da vizi della volontà e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 22 agosto 2006, n. 18269; Cass. 10 settembre 2013, n. 20716; Cass. 12 giugno 2015, n. 12253; Cass. 6 ottobre 2015, n. 19930; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5621);
2.4. nel caso di specie, la Corte territoriale ha in fatto accertato la conclusione di un tale patto tra le parti nell'ambito di una crisi aziendale comportante l'esigenza di una riduzione del personale, tradottasi nel solo stabilimento di (OMISSIS) ed entro la fine dell'anno 2012 nella cessazione di venti rapporti di lavoro subordinato per prepensionamenti e adesione volontaria alla mobilità, nella ricollocazione di diciannove dipendenti all'interno del medesimo stabilimento e di sette presso quello di Rotterdam (così dal ventesimo al ventinovesimo alinea di pg. 4 della sentenza);
2.5. infine, è irrilevante, siccome non incidente sulla libertà del consenso manifestato, l'omesso esame della sua revoca per effetto dell'azione giudiziale promossa per denunciare il demansionamento subito, pertanto non decisivo né risultante dedotto nei precedenti gradi, in difetto del paradigma deduttivo prescritto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253);
3. nel rispetto del criterio di pregiudizialità logico-giuridica, la società controricorrente deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata prova, a carico del lavoratore, della sua dequalificazione dal 1 gennaio 2006 al 1 aprile 2012 per essere stato mantenuto in una condizione di inattività totale, avendo la Corte territoriale erroneamente assunto l'incidenza soltanto sul quantum, e non anche sull'an del demansionamento, delle circostanze che essa aveva dedotto di imputabilità del demansionamento denunciato al rifiuto del lavoratore di prendere servizio presso il magazzino cui era stato destinato e del suo colpevole ritardo nel lamentarsene (dopo sette anni), sintomatico di acquiescenza (primo motivo);
4. anch'esso è inammissibile;
4.1. non è configurabile il vizio di violazione di legge denunciato, integrato dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si tratta invece dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente;
4.2. quanto alle risultanze esterne di causa, esse sono state valutate (con particolare riferimento a quelle suindicate dedotte dalla società datrice: illustrate dal quinto all'undicesimo alinea di pg. 6 della sentenza; nessuna peraltro decisiva, proprio per la deduzione plurima, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuna: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625) non soltanto nella loro incidenza sul quantum e non sull'an del demansionamento, ma pure nel globale apprezzamento delle complessive risultanze acquisite (a pg. 5 della sentenza). Sicché, in esito ad esso la Corte territoriale ha accertato la totale inattività del lavoratore procurata dal datore di lavoro, in particolare in base alla sua mancata reazione disciplinare né organizzativa al rifiuto del trasferimento e delle nuove mansioni da parte del lavoratore, neppure assegnatario di obiettivi lavorativi, né destinatario di schede valutative: così compiendo una "valutazione integrata degli elementi probatori" (al quart'ultimo alinea di pg. 5 della sentenza) scrutinati, traendone la prova dell'inattività del periodo di dequalificazione in questione;
4.3. la Corte bolognese ha pertanto esattamente applicato la regola di ripartizione dell'onere probatorio, a norma dell'art. 2697 c.c., non invertito se non quando il giudice lo abbia attribuito ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);
4.4. sicché, nella sostanza, il motivo si risolve in una contestazione della valutazione probatoria e dell'accertamento in fatto della Corte d'appello, insindacabili in sede di legittimità, siccome sostenuti da argomentazione congrua per le ragioni dette;
5. la stessa ricorrente incidentale deduce quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1227 c.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle circostanze che essa aveva dedotto, ancorché ritenute incidenti soltanto (non già sull'an, ma) sul quantum del danno da demansionamento: di rifiuto del lavoratore di prendere servizio nel nuovo ufficio di destinazione e colpevolmente in ritardo nel lamentare la dequalificazione, tali da configurare un suo concorso colposo nella causazione del danno alla professionalità (secondo motivo);
6. il ricorrente principale deduce invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2056,2087,2103 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per la non adeguata motivazione della rideterminazione in via equitativa del medesimo danno, senza tener conto della gravosità e durata della completa inattività lavorativa, secondo i criteri ordinariamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità (secondo motivo);
7. i due motivi, congiuntamente esaminabili, per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
7.1. è noto, in punto di diritto, che in tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, sia sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui abbia basato la sua decisione in ordine al quantum (Cass. 20 giugno 2019, n. 16595); potendo, d'altro canto, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, desumere l'esistenza del danno da dequalificazione professionale, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Cass. 19 settembre 2014, n. 19778);
7.2. alla luce dei suenunciati principi, la Corte territoriale ha proceduto, con argomentazione congrua, esente da vizi logici e giuridici, alla liquidazione del danno da professionalità per demansionamento, sulla base della totale inattività del lavoratore nel periodo in oggetto, pur tenuto conto delle circostanze prospettate dalla società datrice, incidenti sul quantum del demansionamento, in relazione alla sua durata senza che la stessa "abbia mai preteso l'esecuzione della disposizione di trasferimento che il sig. L. aveva rifiutato" né che "quest'ultimo... abbia mai lamentato alcunché prima dell'accordo perfezionato tra le parti in data 5 aprile 2012" (ragioni illustrate al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza);
7.3. non e', infine, configurabile il vizio motivo (mascherato dalla formulazione di violazione di norme di legge, in realtà insussistente per le ragioni illustrate sub punto 4.1.) dedotto dal ricorrente in via principale di insufficienza di motivazione alla luce del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253), avendo poi la Corte esaminato, come detto, le circostanze di cui la ricorrente incidentale lamenta l'omesso esame, neppure peraltro integrante fatto decisivo, per quanto sopra ritenuto e comunque da scrutinare in concorso con gli altri elementi alla base della liquidazione equitativa del danno;
8. il ricorrente principale deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2056,2087,2103 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per la negazione, in difetto di sufficiente prova, del danno morale, invece riscontrato dalle circostanze della dequalificazione, come anche conosciute all'interno e all'esterno dell'azienda, con i conseguenti riflessi sulla personalità del lavoratore, sulle sue abitudini di vita e sulla salute, non essendo poi state valorizzate la circostanza dell'assunzione di un collega nel settore procurement, cui in precedenza era stato adibito il primo, evidentemente discriminato nella sua professionalità e neppure quella del mancato godimento di ferie (terzo motivo);
9. anch'esso è infondato;
9.1. in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertare in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti (Cass. s.u. 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. 20 aprile 2018, n. 9901);
9.2. la relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25743; Cass. 3 gennaio 2019, n. 21; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24585);
9.3. ebbene, la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi di diritto di individuazione del danno non patrimoniale risarcibile (all'ultimo capoverso, primi otto alinea di pg. 6 della sentenza), avendo escluso che il lavoratore abbia offerto, come suo onere, una prova pertinente: e ciò sulla base di un argomentato ragionamento motivo (ai primi dodici alinea di pg. 7 della sentenza); sicché, la contestazione di un tale ragionamento probatorio non può trovare spazio in sede di legittimità;
10. per le suesposte ragioni entrambi i ricorsi principale e incidentale devono essere rigettati, con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021