Beneficio addizionale del Rdc per l'autoimprenditorialità
Inps, circolare 22.11.2021 n. 175
Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 8, comma 4, prevede il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono state stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021. Il beneficio addizionale è volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di Rdc ed è riconosciuto dall'INPS previa richiesta tramite il nuovo modello "Com Esteso", reso disponibile telematicamente dall'Istituto, da presentare secondo le modalità illustrate con la presente circolare.
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti di accesso al beneficio addizionale
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale
4. Importo del beneficio addizionale
5. Modalità di erogazione del beneficio addizionale
6. Revoca del beneficio addizionale
7. Verifiche dell'attività lavorativa 8. Istruzioni contabili
1. Premessa
L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc), da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021 (Allegato n. 1), sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del predetto beneficio addizionale ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano la disciplina recata dalle citate disposizioni normative, nonché le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. 2. Requisiti di accesso al beneficio addizionale
L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio addizionale, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a).
Pertanto, il richiedente il beneficio addizionale, alla data di presentazione della relativa domanda, deve fare parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc, alla medesima data. Ad esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, tramite il nuovo schema di modello "Com Esteso", il richiedente avrà diritto all'incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021.
Si specifica che sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE (cosiddetta "componente attratta"); abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b). Di seguito si riportano alcuni esempi utili all'interpretazione del requisito.
Esempio 1:
- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021; - inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.
Il beneficio addizionale spetta in quanto l'attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc.
Esempio 2:
- Domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020; - inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.
Il beneficio addizionale non spetta in quanto l'attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.
Esempio 3 :
- Domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021; - inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.
Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.
Si fa presente che le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell'incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. Anticipazione NASpI).
Pertanto, ai fini delle verifiche previste nel presente paragrafo, volte al riconoscimento del beneficio addizionale, si richiama quanto già illustrato in materia di accertamento dell'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o della sottoscrizione di quota di capitale sociale di una cooperativa con riguardo all'anticipazione NASpI, con particolare riferimento alle circolari n. 94 del 12 maggio 2015 (cfr. il paragrafo 2.9) e n. 174 del 23 novembre 2017 (cfr. il paragrafo 7).
Si precisa, in particolare, che è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:
a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto "attività di lavoro autonomo";
b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
d) costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l'intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell'unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l'unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest'ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente, può ottenere l'incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l'incentivo all'autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell'incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l'attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019, secondo quanto illustrato nel dettaglio al successivo paragrafo 6.
Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l'attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell'accesso alla medesima misura.Inoltre, spetta a condizione che i richiedenti:
a) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c);
b) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al medesimo decreto ministeriale 12 febbraio 2021 (art. 1, comma 1, lett. d).
La verifica, necessaria, del rispetto di tale ultimo requisito viene effettuata in via automatizzata su tutti i soggetti presenti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale. Nell'ipotesi in cui due o più componenti dello stesso nucleo trasmettano domanda di beneficio addizionale, l'istruttoria viene effettuata seguendo il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Le successive domande di beneficio addizionale saranno pertanto istruite solo nel caso in cui sia respinta la prima domanda in ordine temporale.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale
Come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:
l'avvio delle attività sia comunicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto- legge n. 4/2019, mediante il modello "RdC-Com Esteso", entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività, come specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43 del 20 marzo 2019 e al paragrafo 7 della circolare n. 100 del 5 luglio 2019;
per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello "Com Esteso", allegato al decreto ministeriale citato e reso disponibile dall'Istituto in via telematica, come comunicato con il messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021.
Pertanto il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc, per le quali il modello "RdC-Com Esteso" non sia stato presentato nel predetto termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli "RdC-Com Esteso", da presentarsi obbligatoriamente entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione, come previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 4/2019, e come specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43/2019 e al paragrafo 7 della circolare n. 100/2019.
Come anticipato nel citato messaggio n. 3212/2021, la domanda di beneficio addizionale può essere presentata all'INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico "Com Esteso", tramite le seguenti modalità:
- il sito internet dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che l'accesso tramite PIN non è più consentito a decorrere dal 1° ottobre 2021;
- gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; i Centri di assistenza fiscale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello "RdC-Com esteso" entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021.
Pertanto, al ricorrere di tale fattispecie, in presenza di una domanda compilata telematicamente, si procederà alla valutazione dei requisiti di accesso al beneficio addizionale, prendendo in considerazione il momento della presentazione del modello "RdC-Com esteso", qualora il Reddito di cittadinanza, dal quale deriva il diritto al beneficio addizionale, in tale arco temporale, non sia più erogato per motivi diversi dalla revoca, dalla decadenza sanzionatoria o dalla sospensione di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019 disposta nei confronti del richiedente la prestazione di Rdc o del richiedente il beneficio addizionale.
4. Importo del beneficio addizionale
L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 ha determinato la misura del beneficio addizionale in un importo pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
L'articolo 3 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 chiarisce che l'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.
Pertanto, la data di inizio attività dichiarata nel modello "RdC-Com Esteso" deve corrispondere alla data effettiva di inizio attività e, in ogni caso, non deve essere successiva al termine di trenta giorni previsto per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso".
Di seguito, si riportano alcuni esempi di calcolo dell'importo del beneficio addizionale.
Esempio 1 :
- domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021; - inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021; - importo percepito nella mensilità nominale di "settembre 2021" pari a 500 euro.
Il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro (500*6=3.000).
Esempio 2 :
- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021; - inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021; - importo percepito nella mensilità nominale di "settembre 2021" pari a 1000 euro.
Il beneficio addizionale spetterebbe nella misura di 6.000 euro (1.000*6=6.000), ma viene abbattuto all'importo di 4.680 euro per via del massimale di 780 euro mensili previsto dalla normativa. 5. Modalità di erogazione del beneficio addizionale
L'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio addizionale sia erogato, in unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
Il pagamento è, pertanto, previsto entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda di beneficio addizionale (ad esempio, in caso di domanda presentata il 30 ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello "Com Esteso", il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2021).
Al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni indebite, è attuato un controllo centralizzato che provvede all'incrocio dei dati relativi al codice IBAN e al codice fiscale dei richiedenti l'incentivo. La verifica sul codice fiscale viene replicata anche qualora la modalità di pagamento scelta sia il bonifico domiciliato.
In caso di pagamenti disposti tramite bonifico domiciliato per importi superiori ai massimali di cui al citato decreto-legge n. 124/2019, saranno liquidate più rate fino a concorrenza di quanto spettante a titolo di incentivo.
6. Revoca del beneficio addizionale
L'articolo 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio addizionale possa essere revocato nelle seguenti ipotesi:
- qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima (art. 5, comma 1, lett. a);
- qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 5, comma 1, lett. b).
Pertanto, la revoca di natura sanzionatoria della prestazione principale di Rdc comporterà automaticamente l'iscrizione a indebito delle somme erogate in qualità di beneficio addizionale;
- qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 4/2019 o sia destinatario di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, emanato ai sensi del successivo articolo 7-ter del medesimo decreto-legge (art. 5, comma 1, lett. c).
A tale proposito, si precisa che, ai fini della revoca dell'incentivo, vanno considerate esclusivamente le decadenze indicate espressamente dall'articolo 7 del decreto-legge n. 4/2019. Non rilevano, invece, le decadenze dal beneficio non determinate da omesse dichiarazioni o da condotte illecite poste in essere dai beneficiari (ad esempio, le decadenze determinate da variazione del nucleo Rdc per motivi diversi da nascite e decessi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019 o alle decadenze per superamento delle soglie reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto- legge).
In merito ai provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, l'ordinanza di sospensione comporterà la revoca del beneficio addizionale nei seguenti casi:
- quando l'ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente il beneficio addizionale;
- quando l'ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente la prestazione di Rdc, in corso alla data della presentazione della domanda, da cui sia scaturito il riconoscimento del beneficio addizionale.
7. Verifiche dell'attività lavorativa
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'Istituto, nonché in quelli delle Amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello "Com Esteso" per l'accesso al beneficio addizionale.
In applicazione della suddetta norma, la sola verifica dell'attività lavorativa relativa all'istruttoria delle domande di beneficio addizionale è demandata alle Strutture dell'INPS territorialmente competenti, che dovranno verificare preliminarmente alla liquidazione della prestazione:
- la data di effettivo avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o la data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2 della presente circolare;
- che il richiedente il beneficio addizionale, quale titolare dell'attività lavorativa autonoma, non abbia cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbia sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 12 febbraio 2021).
In fase di controlli successivi al riconoscimento del beneficio addizionale, al fine di escludere le ipotesi di revoca descritte all'articolo 5 del citato decreto ministeriale, la Struttura territoriale competente verificherà che l'attività lavorativa autonoma, oggetto di incentivazione, non cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa o che il beneficiario non abbia ceduto la propria quota di capitale sociale entro dodici mesi dalla sottoscrizione della medesima quota.
8. Istruzioni contabili
L'onere per il beneficio addizionale da erogare a favore dei percettori del Reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, come previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, andrà rilevato nella Gestione degli oneri per il reddito e la pensione di cittadinanza - GAY, e sarà posto in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura "pagamenti accentrati", secondo i consueti schemi di contabilizzazione.
A tale fine, si istituisce il seguente conto:
GAY30105 - per rilevare l'onere per il beneficio addizionale erogato in un'unica soluzione ai percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa - art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Per la rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari, si utilizzerà il conto di nuova istituzione GAY10105.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.
La chiusura del conto d'interferenza, sulla Struttura interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:
"3271 Somme non riscosse dai beneficiari Recupero del beneficio addizionale ai percettori del Reddito di cittadinanza art. 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2021, n. 4, convertito dalla Legge n. 26/2019 GAY".
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il conto:
GAY24105 - per il recupero e il rentroito dell'onere relativo al beneficio addizionale erogato in un'unica soluzione ai percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa - art. 8, comma 4 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
contraddistinto, nell'ambito della procedura "recupero indebiti per prestazioni", dal codice bilancio esistente "1195".
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAY00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
LaPrevidenza.it, 06/12/2021