venerdì, 08 novembre 2024

Rivalsa INAIL e danno differenziale nella legge di bilancio 2019 

Avv. Calogero Lo Giudice

 

Il diritto di regresso dell'Inail e il danno differenziale del soggetto assicurato. La legge di bilancio 2019 (art.1, comma 1126 L. 30/12/2018 n.145) ha apportato delle modifiche alla normativa sulla rivalsa dell'Inail e sul danno differenziale. Il legislatore ha tenuto distinti e regolato diversamente l'una e l'altro. Del resto, una indicazione, in tal senso, si ricava da Cass. VI Sez. Civ. 12/2/18 n.3296 secondo cui, per quanto escluse dal risarcimento del danno a favore dell'infortunato le somme pagate dall'INAIL a titolo di inabilità temporanea (art. 68 DPR n.1124/65) e di anticipazione di spese di cura (art. 86 e ss. DPR cit.), l'Istituto ha comunque diritto al recupero delle medesime. Un conto è ciò che spetta, a titolo risarcitorio al danneggiato, altro ciò che spetta a titolo di rivalsa, all'INAIL: diverso è, quindi, il calcolo. Per quanto riguarda il diritto di regresso, secondo la nuova formulazione dell'art.11, c.1 DPR 30/6/1965 n.1124,  !1 "L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile, contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo". L'INAIL, pertanto, può esercitare il diritto di regresso per recuperare tutto quanto erogato, "nei limiti del complessivo danno risarcibile", senza alcun defalco di voci di danno. Ciò perché, nel caso del regresso, l'Istituto esercita un diritto ad esso spettante iure proprio, sorto dal rapporto assicurativo.  L'INAIL fa valere un proprio credito di rivalsa, assimilabile al diritto risarcitorio dell'infortunato, delimitato dal complessivo danno civilistico e funzionale a sanzionare il datore di lavoro e recuperare nel contempo quanto erogato a favore del soggetto danneggiato (Cass. Lav. 7/8/2018 n.20611). Il diritto di regresso riguarda il rapporto tra l'Istituto assicuratore e il soggetto civilmente responsabile. Se, quanto appena detto, attiene e trova spiegazione per la "rivalsa", diversa - e non può essere altrimenti - è la disciplina del "danno differenziale" che concerne i rapporti tra responsabile e danneggiato. Così, a termini dell'art.10, c.6 DPR n.1124/65, come modificato dalla legge di bilancio 2019, "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che, a qualsiasi titolo e indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto". In poche parole, ed in base alle ulteriori specificazioni della L. 145/2018, ai fini del danno differenziale, il raffronto va operato tra l'importo totale delle prestazioni INAIL e l'ammontare del danno civilistico, ma calcolato soltanto per i pregiudizi oggetto di indennizzo. Questo limite che ­ come precisato ­ non si giustifica per il diritto di regresso, è imprescindibile per il danno  !3 differenziale, per far sì che il diritto risarcitorio dell'infortunato non venga irragionevolmente sacrificato. Devono, quindi, considerarsi nel calcolare il quantum risarcitorio solamente quelle voci di danno per le quali esiste copertura assicurativa.

 I pregiudizi oggetto d'indennizzo. Si tratta, a questo punto, di stabilire quali sono i "pregiudizi oggetto d'indennizzo" , o meglio i "pregiudizi esclusi dall'indennizzo". La soluzione del problema sta nella determinazione dei danni estranei alla copertura assicurativa che vanno pre- dedotti e riconosciuti integralmente all'infortunato; gli altri, oggetto d'indennizzo, costituiranno il quantum risarcitorio da raffrontare con l'importo totale delle erogazioni Inail, "a qualsiasi titolo e indistintamente" liquidate. La questione della determinazione dei pregiudizi oggetto d'indennizzo è, oggi, notevolmente ridimensionata, a seguito della estensione della tutela Inail al danno biologico, operata dal D. Lgs. 23/2/2000 n.38. Il danno biologico, infatti, è unico, a prescindere dal settore di riferimento, in quanto "danno alla persona" senza  !4 distinzione alcuna (lavoratore o meno). Ed è altresì "pluridimensionale", abbracciando tutte le componenti di danno, anche patrimoniali, purché attinenti alla persona. Prova ne è che l'art. 137 del D. Lgs. n.209/2005 stabilisce la determinazione del reddito, "nel caso di danno alla persona", incidente sulla sua capacità produttiva. Senza dire che il danno al reddito è comunque un pregiudizio che incide sulla libertà e dignità della persona (art. 36 Cost.). In poche parole, così come definito il danno biologico ­ avente, oggi, una propria autonomia normativa, senza che vi sia più necessità di tenerlo legato all'uno (art.2043 c.c.) o all'altro (art.2059 c.c.) cordone ombelicale ­ è comprensivo, non solo della "componente a prova scientifica della menomazione psicofisica che esige un accertamento ed una valutazione medico-legale" o "danno primario", ma anche di tutte le "conseguenze", patrimoniali e non patrimoniali, attinenti al "fare" del soggetto. Connaturata al danno biologico è, senza dubbio, la "sofferenza", in quanto aspetto inscindibile tanto della lesione/menomazione che della rinuncia al "fare", quando non assurge a vero e proprio danno psichico.  !5 Ciò consente, quindi, di non escludere dal quantum risarcitorio né il danno morale, né i riflessi sugli aspetti dinamico-esistenziali, né il danno alla capacità produttiva. Il fatto che una "componente" del danno alla persona venga quantificata in maniera differente da un'altra è solo per convenzione: ad ogni componente si finisce, comunque, col dare un valore economico. Il danno biologico non perde, per ciò solo, la sua unitarietà ontologica. E' chiaro che gli aspetti dinamico-relazionali, menzionati anche dall'art. 13 D. Lgs. n.38/2000, in un sistema indennitario non possono che riguardare l'incidenza su quelle attività comuni a tutti (dell'uomo medio), mentre nel sistema risarcitorio si estendono alla "personalizzazione" del danno, alla considerazione delle particolari condizioni del soggetto leso, ma la natura, in entrambi gli ambiti, è senza alcun dubbio, la medesima. Tendenzialmente, la normativa spinge verso una più corretta distinzione tra "danno alla persona", e "danno alle cose". Il danno biologico ha una maggiore ampiezza rispetto al danno alla persona che può non comprendere il c.d. "danno primario" che caratterizza, invece, il primo.  !6 Si avrà, pertanto, un danno alla persona di tipo biologico ed un danno alla persona di tipo non biologico (come il c.d. danno esistenziale puro). In definitiva, sono assai ridotte oggi le voci di danno estranee alla copertura assicurativa INAIL. Sicuramente i danni alle cose. Non altrettanto può dirsi per tutti gli altri pregiudizi riguardanti la persona, soprattutto se per "conseguenze delle menomazioni", pur commisurate (non solo) alla retribuzione dell'assicurato (ex art.13 D.Lgs. n.38/2000), si intendano tutte le ulteriori "conseguenze attinenti alla persona dell'assicurato"; nessuna esclusa. Se si afferma che la tutela Inail è "tutela della persona" e che tutte le componenti e "conseguenze" afferiscono al "danno alla persona di tipo biologico", è difficile enucleare vere e proprie voci di danno ­ se non alle cose ­ estranee alla copertura assicurativa.

 I benefici a favore del datore di lavoro. L'argomento del regresso va completato accennando a due importanti benefici previsti dalla L. n.145/2018 a favore del datore di lavoro.

!7 In primo luogo, allorché si procede alla liquidazione dell'importo di quanto dovuto all'Inail, a titolo di regresso, il giudice potrà ridurre la somma, determinata come si è già spiegato, "tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro". Ovviamente, spetta al soggetto responsabile allegare e provare la condotta tenuta prima e dopo l'evento. Se, stando alla disposizione normativa, il giudice potrà procedere alla riduzione della somma al momento della liquidazione, ciò presuppone la riconosciuta soccombenza del datore di lavoro. Egli, tuttavia, per le regole processuali, sarà tenuto, fin dall'inizio, a dare conto della sua condotta, da un canto "precedente", per escludere o contenere la propria responsabilità, dall'altro "successiva" alla verificazione dell'evento, per eliminare o limitare le conseguenze pregiudizievoli. Oltre alla condotta, bisognerà, sempre con la rituale tempestività, dimostrare altresì l'adozione di "misure", non qualsiasi, bensì "efficaci", "per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro", principalmente con

!8 riguardo al settore in cui si è verificato l'infortunio lavorativo. L'adozione delle misure di sicurezza ­ è bene avvertire- va valutata, in primo luogo, soprattutto in riferimento al tempo anteriore all'accadimento, anche se rivelatasi, e in che misura rivelatasi, insufficiente. Nonostante la legge attribuisca la discrezionalità di effettuare la riduzione al giudice, si può ragionevolmente ritenere che possa essere esercitata dall'Amministrazione, allorquando si definisca la rivalsa dell'Inail stragiudizialmente. Diversamente, ogni recupero, se non totale, dovrebbe conseguirsi solo attraverso il giudizio. Che la facoltà di riduzione, sia pure da giustificare adeguatamente, sia attribuita, indipendentemente dal giudizio, si ricava anche dall'art. 10 DPR n.1124/1965, ove, pur facendosi letterale riferimento al "giudice", per stabilire se far luogo ed in quale misura, al risarcimento a favore dell'infortunato, non è escluso ­ come è ovvio e come accade di frequente - che il ristoro ed il suo limite avvenga al di fuori del giudizio. Il secondo beneficio a favore del datore di lavoro riguarda le modalità di esecuzione dell'obbligazione che possono essere definite ­ anche queste parrebbe fuori dal processo ­  !9 tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta, anche in seguito alla già operata riduzione, e le risorse economiche del responsabile. Tale ultimo beneficio non sembra possa concedersi nel caso in cui il datore di lavoro, chiami in garanzia la propria impresa di assicurazione.

 Il diritto di surroga dell'INAIL e il danno differenziale. Per il diritto di surroga dell'Inail - come modificato dalla legge di bilancio 2019, ma anche a prescindere dall'intervento del legislatore - vale lo stesso discorso del regresso. Da un canto, l'INAIL ha un diritto proprio ad ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso di tutto quanto erogato al danneggiato, nel limite del danno civilisticamente risarcibile, senza alcun defalco. Dall'altro, il danneggiato ha diritto di ottenere in pre- deduzione, le voci di danno estranee alla copertura assicurativa Inail, nonché la differenza tra l'ammontare del risarcimento, al netto dei pregiudizi esclusi dall'indennizzo, e l'importo totale delle prestazioni previdenziali, "a qualsiasi titolo e indistintamente" liquidate.  !10 La portata dell'ultimo comma dell'art.142 Cod. ass.ni è quella di garantire comunque il danno alla persona a favore dell'infortunato, nel conflitto con il diritto di surroga dell'Inail, esclusivamente nel caso di incapienza del massimale assicurato. Sicuramente, le modifiche normative hanno inciso sull'orientamento della Cassazione, favorevole al criterio dello scomputo "per poste" (a partire da Cass. III, 26/6/2015 n.13222). Una buona parte della giurisprudenza di merito e chi scrive, avevano propugnato, per contro, l'interpretazione oggi manifestata dal legislatore.

(Avv. Calogero Lo Giudice)

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LaPrevidenza.it, 11/03/2019

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