mercoled́, 15 gennaio 2025

Legge di stabilità e prestazioni economiche

D.ssa Silvana Toriello

 

LEGGE DI STABILITA' E PRESTAZIONI ECONOMICHE

(Dr.ssa Silvana Toriello)

Con la circolare n. 4/2014 Inail detta prime istruzioni ufficiali in relazione alle disposizioni della Legge di stabilità sul versante delle prestazioni economiche. I provvedimenti di interesse sono previsti nei commi 129,130 e 131 dell'articolo 1 della legge di stabilità. In particolare il comma 129 dell'articolo 1 prevede, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, un ulteriore aumento1 in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione. Specifiche istruzioni sulle modalità di erogazione del suddetto aumento verranno dettate solo in esito all'emanazione di detto decreto. Il tema è noto ed ampiamente dibattuto per il passato.La rivalutazione delle rendite ha riguardato, in passato, l'intera rendita fino al 2000 unica senza distinzione fra componente biologica e patrimoniale; oggi riguarda soltanto le prestazioni legate alla retribuzione e quindi, nell'ambito del nuovo regime indennitario, solo la quota di "danno patrimoniale" della rendita per le menomazioni di grado 16%-100%. La quota di "danno biologico" delle stesse rendite e l`indennizzo in capitale per le menomazioni di grado 6%-15% è previsto dal d.lgs 38/2000 che siano soggette a rivalutazione previa emanazione di appositi decreti di adeguamento delle relative tabelle da parte del Ministero del lavoro, come indicato nello stesso art. 13 del citato decreto. Ma a tutt'oggi, a distanza ormai di oltre tredici anni e in presenza di varie proposte legislative in tal senso, le "Tabelle indennizzo danno biologico", di cui al Decreto 12 luglio 2000, non sono mai state aggiornate né tantomeno è stato istituito un meccanismo automatico di rivalutazione periodica. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2008 il D.M. 23 marzo 2009 ha stabilito che, "in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38 del 23 febbraio 2000". Si è trattato, come si può facilmente comprendere, di un provvedimento di natura straordinaria con un incremento economico che peraltro è di entità assolutamente parziale in quanto è stato determinato pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra luglio 2000 e dicembre 2007. Con la legge di stabilità il meccanismo di rivalutazione automatica comunque non viene introdotto ma la correlata prestazione viene incrementata negli stessi limiti di cui al 2009. 
Il comma 130 prevede, a favore dei superstiti di lavoratori deceduti a far data dal 1° gennaio 2014, aventi diritto ai sensi dell'art.85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'erogazione della rendita calcolata sulla base del massimale previsto per legge di cui al terzo comma dell'articolo 116. Inail comunica che le Unità territoriali dovranno continuare a procedere, secondo le istruzioni già in essere. A seguito delle necessarie implementazioni procedurali, attualmente in corso,gli importi e gli eventuali conguagli dovuti ai sensi del comma 130, a seguito della costituzione di rendite a favore di superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno erogati con il primo rateo utile,dandone tempestiva informativa. Il rinvio al massimale della retribuzione garantisce sempre un livello massimo di prestazioni ( rendita nel caso di specie) in quanto la retribuzione di base da assumere a riferimento è quella dal valore più alto. Le rendite erogate dall'INAIL sono strettamente connesse al salario effettivo percepito dal lavoratore nell'anno precedente l'infortunio ed al grado di inabilità riconosciuto, qualora si tratti di rendita diretta (inabilità permanente); ovvero al salario ed al tipo di superstite, qualora si tratti di rendita indiretta (ai superstiti dell'infortunato deceduto). In entrambi i casi, dunque, la retribuzione rappresenta il parametro economico di base per la determinazione dell'importo della rendita. Garantendo il riferimento al massimale di rendita ex art. 116 terzo comma vengono garantite ai superstiti rendite più elevate. Il comma 131,infine, conferma quanto già disposto dal d.m. 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 e s.m.i. Pertanto, in assenza di innovazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'erogazione della prestazione una tantum, si procederà al pagamento del beneficio a seguito dell'emanazione del decreto di determinazione degli importi e del trasferimento delle relative risorse finanziarie.
Allegato: ucm_116961.pdf Allegato: ucm_116962.pdf
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LaPrevidenza.it, 03/02/2014

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