La responsabilità conseguente alla caduta dal motorino causata dall'asfalto ghiacciato è in parte a carico dell'amministrazione comunale
Giudice di Pace di Milano, Sezione I, Sentenza 21.7.2016, n.7469
Un centauro cade dalla sua moto scivolata sul ghiaccio formatosi sull'asfalto di una strada comunale; stagione invernale, condizioni meteo particolarmente rigide.
LA DECISIONE
Secondo il Giudice di Pace, la responsabilità del Comune deve essere ripartita con il conducente del motorino il quale, nonostante le note condizioni meteo correlate ad un inverno particolarmente rigido, ha comunque deciso di utilizzare il veicolo a due ruote così accettando il rischio di incorrere nell'occorso sinistro.
Un terzo della responsabilità viene attribuita al Comune per la presenza di ghiaccio sull'asfalto ma due terzi di detta responsabilità sono in carico al conducente del veicolo a due ruote.
Avv. Valter Marchetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SEZIONE I -
Il Giudice di Pace di Milano, Dott. Enrico G, BANFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile (N.R.G. n. 56.220/14) promossa da: I.M., codice fiscale (omissis...), rappresentato e difeso - giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'Avv. Marco Moiraghi, codice fiscale (omissis...), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'indicato Procuratore in Milano, Via Passione n. 8 - ATTORE -
CONTRO COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale (omissis...), elettivamente domiciliato in Mi., Via (omissis...), presso lo Studio dell'Avv. Alberto Batini, codice fiscale (omissis...), che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita con atto datato 19.04.2013 a ministero Dott. L. Iberati, Notaio in Milano (doc. n. 2, Comune) - CONVENUTO - OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051/2043 c.c.
Fatto e motivazione della decisione
VISTO l'atto di citazione ritualmente notificato in data 25.06.2014 con il quale il Sig. M.I., conducente/proprietario di motociclo KYMCO (tg. (omissis...)), conveniva in giudizio il Comune di MI. per sentirne dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. (o, in subordine, ex art. 2043 c.c.) in ordine ai danni ad Eg. derivati (alla persona e all'indicato veicolo) in esito a caduta occorsa il giorno 17.12.2013, ore 07:15- circa, in Milano, Via (omissis...), allorquando l'odierno Attore, alla guida dell'indicato motociclo, nell'intraprendere manovra di svolta a destra, sarebbe rovinato a terra per la presenza di ghiaccio sulla sede stradale;
CONSIDERATO che all'udienza del giorno 10.12.2014 si costituiva in giudizio il Comune di MI., chiedendo il rigetto della domanda attorea;
CONSIDERATO che, concessi i richiesti termini ex art. 320, comma 4, c.p.c., all'udienza del giorno 17.06.2015 il Giudice fissava per l'escussione dei testi ammessi l'udienza del giorno 09.10.2015;
CONSIDERATO che all'udienza indicata escussi i testi comparsi (V.C., G.F. e L.N.A.), nonché espletato l'interpello del Sig. I., il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'Attore, nominando all'uopo il Dott. Gianfranco BELLA; CONSIDERATO che, depositato l'elaborato peritale, all'udienza del giorno 15.04.2016, precisate le rispettive conclusioni e depositate le note conclusive autorizzate, la causa veniva trattenuta in decisione;
RILEVATO che la teste C., Agente di Polizia Locale intervenuta sul luogo dell'occorso, ha confermato non solo la presenza di una lastra di ghiaccio, "che copriva l'area dell'intersezione e anche alcuni metri prima" (ud. 19.10.2015);
RILEVATO come la teste abbia proseguito dichiarando che la predetta lastra recava una "incisione" presumibilmente causata dal cavalletto del motociclo attoreo (rinvenuto in piedi sul marciapiede all'intersezione);
RITENUTO che la chiarezza della deposizione resa dalla teste C. (valutata anche alla luce della qualifica Professionale) sia di per sé sufficiente a far ritenere provata la riferibilità della lamentata caduta alla presenza di ghiaccio sulla sede stradale, con conseguente irrilevanza di ogni perplessità manifestata in merito alla presenza o meno di testi oculari all'occorso (ovvero dei testi F. e A., pure escussi e della cui attendibilità non si ha peraltro motivo di dubitare, avendo reso deposizioni pienamente coerenti e in linea con le altre risultanze probatorie);
RITENUTO che l'invocata responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
RITENUTO che tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (ex multis: Cass. Civ.,7 aprile 2010 n. 8229, Cass. Civ.,5 dicembre 2008 n. 28811);
RILEVATO che, essendo la custodia una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, tale potere non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo;
RITENUTO che, se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e non vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
RITENUTO che indici sintomatici della impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato da parte degli utenti, laddove l'accertamento della possibilità o dell'impossibilità del controllo sono rimessi al giudice del merito (Cass. Civ., VI,19 giugno 2015 n. 12.802);
RITENUTO che, per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata oltre che in relazione alla estensione, anche in relazione alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti apprestati dal progresso tecnologico, che condizionano le aspettative degli utenti;
RITENUTO che, così come per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento in ordine alla effettività del controllo, non può non condurre a ravvisare generalmente il rapporto di custodia, allo stesso modo, per il demanio comunale, atteso che l'inserimento all'interno della perimetrazione urbana costituisce figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo (Cass. Civ., VI,19 giugno 2015 n. 12.802);
RILEVATO che il tratto stradale teatro dell'evento per cui è causa è pacificamente sito all'interno del Comune di Milano e in centro abitato;
RITENUTA pertanto - in adesione al cennato orientamento giurisprudenziale - la sussistenza di un potere di controllo in capo al Comune convenuto e, per l'effetto, l'applicabilità della disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., atteso che siffatto potere deve ritenersi comprensivo anche dello svolgimento di un'attività di sorveglianza volta a prevenire il possibile insorgere di potenzialità dannose della cosa in custodia;
RILEVATO come la stessa teste C. abbia ricordato che "... in quel periodo, vi erano state numerose e intense nevicate e AMSA non era in grado di intervenire in tutte le occasioni", precisando altresì che "... anche per tali ragioni, avevo con me una dotazione di sale che ho provveduto a spargere anche con l'aiuto di un mezzo AMSA transitato casualmente sul luogo" (teste C., ud. cit.);
RITENUTO pertanto non solo l'esistenza di un potere di controllo in capo al Comune di MILANO, ma altresì l'insufficienza dell'attività di sorveglianza espletata al fine di prevenire l'insorgere di potenzialità dannose, sebbene ascritta al numero e all'intensità dei fenomeni atmosferici occorsi nel periodo;
RITENUTO tuttavia che, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della Amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (ex multis: Cass. Civ. n. 15383/2006; Cass. Civ. n. 16770 del 2006; Cass. Civ. n. 20823/2006; Cass. Civ. n. 20827/2006);
RITENUTO pertanto che, all'affermato onere di vigilanza e custodia gravante sull'Amministrazione si contrapponga, in capo agli Utenti, un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare la propria incolumità;
RITENUTO, nel caso di specie, come detto obbligo fosse ancora più stringente atteso il periodo invernale (17 dicembre), l'orario di sinistro (ore 07:15), nonché le recenti e intense nevicate occorse (teste C.), circostanze tali da rendere assai prevedibile possibili formazioni di ghiaccio sulla sede stradale e assai "sconsigliabile" l'utilizzo di motociclo, in quanto veicolo notoriamente dotato di minore stabilità, tanto più nelle prime ore del mattino;
RITENUTO, alla luce di quanto sinora evidenziato, di ripartire la responsabilità dell'occorso in 1/3 a carico del Comune convenuto e 2/3 - ex art. 1227 c.c. - a carico dell'Attore;
RILEVATO, con riguardo al danno alla persona, che il C.T.U. incaricato, Dott. Gianfranco BELLA, con elaborato congruamente motivato e immune da vizi logici al quale si intende prestare integrale adesione non ha ravvisato la sussistenza di lesioni di lieve entità suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi della vigente formulazione dell'art. 139, comma 2, Cd.S. ed eziologicamente riconducibili al sinistro occorso;
RITENUTO di dover procedere a liquidazione del danno alla persona facendo integrale applicazione di quanto previsto dalla L. n. 57 del 2001 e dal vigente D.M. (Min. Sviluppo Economico) 25 giugno 2015;
RITENUTO pertanto alla luce dell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. nominato di liquidare il danno patito dall'Attore (avente anni (omissis...) all'epoca del sinistro) in somma complessivamente pari a 468,05-;
RITENUTA l'irrilevanza, attesa l'assenza di postumi a carattere permanente, del fatto che il sinistro de quo sia qualificabile quale infortunio in itinere, non essendovi motivi di interferenza alcuna tra il risarcimento eventualmente corrisposto da INAIL e quello richiesto e trattato nella presente Se.;
RITENUTA, con riguardo al danno al motociclo, la congruità dell'importo indicato nel preventivo prodotto in atti alla luce della pacifica dinamica dei fatti occorsi e della anti-economicità (in ragione del valore della controversia) di una eventuale C.T.U. sul punto, in assenza peraltro di specifiche contestazioni da parte del Comune convenuto su una o più voci di danno;
RITENUTO pertanto di liquidare il danno derivato al motociclo attoreo nel complessivo importo di 938,00- (IVA compresa), fermo tecnico escluso in ragione della esigua durata del tempo occorso per le riparazioni (ore 4; si veda preventivo in atti);
RITENUTO, alla luce del ravvisato concorso colposo, di liquidare il risarcimento complessivamente dovuto all'odierno Attore in importo pari a 468.68- ( 938,00 + 468,05 x 1/3), oltre interessi legali dal sinistro al saldo effettivo sulla somma capitale via via rivalutata;
RITENUTO infatti che "in tema di somme riconosciute a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale, gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio" (Cass. Civ., III,23 febbraio 2009 n. 4341) e debbano pertanto "computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio (v. Cass. n. 492/2001)" (Cass. Civ., cit.);
RITENUTO che all'accoglimento della domanda debba far seguito la condanna del Comune di MI. al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi - alla luce del decisum ex D.M. n. 55 del 2014 - nell'importo di 514,08-, di cui 184,08 per spese ed 330,00- per competenze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di Legge;
RITENUTO di porre le spese della esperita CTU, nella misura già liquidata in atti, a integrale carico di Parte convenuta.
Diritto
P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
nei limiti sopra indicati, la domanda proposta dal Sig. M.I. nei confronti del COMUNE di MI., in persona del Sindaco/legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
CONDANNA
il COMUNE di MILANO al pagamento in favore dell'Attore di somma pari a 468,68- ( 938,00 + 468,05 x 1/3), oltre interessi legali dal sinistro al saldo effettivo sulla somma capitale (via via rivalutata) dal giorno del sinistro al saldo effettivo, nonché, al pagamento delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di 514,08-, di cui 184,08 per spese ed 330,00- per competenze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di Legge.
PONE
le spese di C.T.U. a carico del Comune di MI. nella misura già liquidata in atti.
Così deciso in Milano, il 14 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.
LaPrevidenza.it, 15/12/2016