venerdì, 24 gennaio 2025

A scuola suona l'ultima campanella: chi è responsabile degli studenti minori, i genitori o i docenti?

Avv. Valter Marchetti

 

IL CASO

Quindici anni orsono, un ragazzo di 11 anni alunno di prima media, all'uscita da scuola al termine delle lezioni, veniva investito da un autobus sulla strada comunale antistante l'edificio scolastico, perdendo purtroppo la vita.


Il 19 settembre 2017 viene depositata l'ordinanza n.21593/2017 dove la Terza Sezione Civile della Cassazione ( Presidente dott. Angelo Spirito, Relatore Consigliere dr.ssa Antonella Pellecchia), in realtà, semplicemente ha confermato le precedenti pronunce dei giudici di legittimità ( si veda in particolare la sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 17574 del 7 maggio 2010 ) , rigettando le eccezioni del Ministero per essersi l'incidente verificato fuori dai locali scolastici alla fine delle attività, e quindi in un luogo dove non si estendono gli obblighi di vigilanza della scuola, rilevando ancora una volta che il regolamento di istituto poneva a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere gli alunni dall'autobus scolastico, e l'attività di vigilanza doveva sospendersi solo allorquando gli alunni fossero presi in consegna da altri soggetti.

GLI ISTITUTI SCOLASTICI E LE FAMIGLIE VANNO IN CRISI: E GLI STUDENTI...RIMANGONO OSTAGGI DI UNA LEGGE CHE NON C'E' !

Alcuni dirigenti scolastici, a fronte della sopra richiamata ordinanza della Cassazione, si stanno attrezzando al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità civili e o penali che si possono profilare quando terminano le lezioni e gli studenti minori escono in massa dalle aule per recarsi a casa; vengono disposte addirittura delle ordinanze scolastiche con le quali si impone ai genitori di prendere in consegna i figli al momento dell'uscita scolastica.

Dall'altra parte i genitori insorgono, rivendicano l'autonomia dei figli che stanno crescendo e che sono comunque in grado di uscire da scuola e tornare verso casa senza esser accompagnati da adulti.

ANDIAMO PER GRADI

Se è vero che ogni singola responsabilità va accertata con riferimento al caso concreto, la disamina della questione non può certo esaurirsi senza prima esaminare, seppur in modo schematico, una vicenda giudiziaria che dura da ben 15 anni, sia in sede penale che civile.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Nel giudizio di primo grado i giudici stabilirono che avevano concorso per un 20% alla produzione del tragico evento, anche la docente dell'ultima ora e la dirigente scolastica.

Più precisamente, l'insegnante avrebbe violato l'art.5 del contratto di categoria nonché il Regolamento d'Istituto che disponeva anche per gli alunni della scuola media l'assistenza sino alla salita sull'autobus e la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, ovvero ( in caso di ritardo notevole) la consegna alla forza pubblica.

La dirigente scolastica, invece, avrebbe violato il dovere di assicurare l'osservanza delle delibere collegiali ( Regolamento d'Istituto) ed avrebbe omesso, nella fattispecie, di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire l'incolumità degli alunni, pur essendo perfettamente a conoscenza della prassi per cui questi non erano accompagnati agli autobus.

IL GIUDIZIO D'APPELLO

Nel giudizio di secondo grado i Giudici affermarono a chiare lettere che "l'obbligo stabilito dal contratto collettivo, secondo cui l'insegnante `assiste' all'uscita degli alunni, non esprimeva un concetto estensivo del compito dell'insegnante, e parlava

2 solo di `uscita' evidentemente dalla scuola, uscita che nulla consente di ritenere che non sia quella dalla porta dell'edificio...", rilevando altresì anche scarsa chiarezza nella norma regolamentare, e successive ed ulteriori disposizioni interne che dimostravano un'alternativa tra modalità di uscita, e non permettevano di comprendere con certezza a chi spettassero i compiti di vigilanza; nella sentenza d'appello i Giudici condivisero il fatto che fosse materialmente impossibile per il docente vigilare fino alla salita sull'autobus di ogni alunno, essendo la classe composta di circa 20-25 ragazzi, con diverse modalità di rientro.


LA CASSAZIONE PENALE N 17574 del 2010: LA SCUOLA HA IL DOVERE DI VIGILARE SULLA SICUREZZA E L'INCOLUMITA' DELLO STUDENTE

Tuttavia già la sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 17574 del 7 maggio 2010 ritenne sussistente in capo al docente l'obbligo giuridico di garanzia, protezione e controllo, non solo per quanto previsto dal regolamento di istituto, ma anche in virtù dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, che impone l'obbligo di "assistere" all'uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore ad altro e diverso soggetto , ed essendo ormai pacifico nelle costanti pronunce della Suprema Corte che l'accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola e la conseguente ammissio ne dell'alunno minorenne determina l'instaurazione di un vincolo negoziale che impone necessariamente all'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo, sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti sui quali grava la cd culpa in vigilando.

L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEI DOCENTI: NON BASTA UNA LIBERATORIA

I dirigenti scolastici cercano di applicare e di far rispettare le norme poste a tutela delle istituzioni e della collettività ma alcuni docenti, purtroppo, non sempre sono virtuosi nell'osservanza e nel rispetto di queste disposizioni.

Ed infatti, alcuni insegnanti appaiono del tutto sprovveduti sul piano giuridico, tanto da essere convinti che finito l'orario di insegnamento finisce pure l'obbligo di vigilanza sugli studenti.

Alcuni istituti scolastici si accontentano di una liberatoria sottoscritta dai genitori, ritenendo erroneamente che questo documento scritto possa esimere l'istituto da qualsiasi responsabilità.

Occorre infatti precisare che la liberatoria o " manleva di responsabilità" non solo potrebbe non funzionare da esimente ma, addirittura, potrebbe trasformarsi in una lama a doppio taglio sotto il profilo probatorio nel corso di un possibile processo, in quanto il documento diverrebbe a tutti gli effetti un inequivocabile elemento di prova della consapevolezza in capo all'istituto scolastico dello stato di pericolo costante cui il minore sottoposto alla sua vigilanza viene lasciato una volta suonata l'ultima campana.

LA SENTENZA DI CASSAZIONE N.3074 DEL 1999

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa. La scuola ­ sancisce la Suprema Corte ­ ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, "reale o potenziale", dei genitori o di persone da questi incaricate.

Ma sono proprio i termini ambigui e gli aggettivi come "potenziale" a rendere precaria l'interpretazione del quadro che descrivia mo. Cosa significa, molti si chiedono, l'inciso " fino al subentro potenziale dei genitori " ?!

ALCUNI PUNTI FERMI DA CUI PARTIRE PER DARE UNA POSSIBILE RISPOSTA ALLA DOMANDA INIZIALE

1. La scuola ha il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui  le sono affidati. Per il dirigente scolastico, il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di  controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in  caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti

4  di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato  deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far  approvare un regolamento di istituto dall'organo collegiale competente, il c onsiglio  d'istituto, previsto dall'articolo 10, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto  legislativo n. 297 del 1994.

2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2006-2009 all'articolo 29,  comma 5 indica quali obblighi ha il docente "per assicurare l'accoglienza e la  vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti  prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

3. Il CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA, per l'area A prevede che il  personale " ... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza  e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente  antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricr eazione,  e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza  sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il  pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali  scolastici, di collaborazione con i docenti.

NELLA PRASSI ALCUNI DIRIGENTI SCOLASTICI TENDONO A  COMPORTARSI IN QUESTO MODO:

1. il docente accompagna fino al cancello, o uscita della scuola, gli alunni. Nel  caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, trattiene il  minore;

2. il docente che ha terminato il proprio orario di servizio, a questo punto,  consegna alla scuola tramite il collaboratore scolastico in servizio l'alunno;

3. la scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del dirigente scolastico o  altri delegati) deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio;

4. se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i  carabinieri per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i  genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato  presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori".  


LE NORME TRA LE REALTA' LOCALI E FAMILIARI

Le realtà sono le più svariate, dai piccoli paesi alle città, cosi come i contesti familiari sono diversi e variegati.

Tra gli stessi ragazzi è necessario fare una distinzione: un bambino di 6 anni e un adolescente di 12/14 anni hanno capacità, giudizi ed autonomie assolutamente diversi

I genitori, soprattutto nei piccoli paesi, preferiscono, per motivi di comodità e di " logistica familiare ", che i propri figli minorenni tornino a casa in autonomia, e per questo motivo hanno interesse affinché il regolamento d'istituto preveda la cosiddetta liberatoria nei confronti dell'amministrazione scolastica, in maniera tale che ­ secondo loro ­ una volta usciti di scuola i ragazzi siano sotto la diretta responsabilità delle famiglie, questo ovviamente per permettere un loro ritorno a casa con pochi problemi logistici.

Come ho avuto modo di anticipare più sopra, questa liberatoria non viene però adottata ­ almeno per ora - dai dirigenti scolastici, per le ragioni già illustrate, per evitare il rischio che il documento in questione si trasformi in prova a sfavore nell'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno.

UN FILO DI RESPONSABILITA' CHE CORRE TRA IL CODICE PENALE E QUELLO CIVILE

Se andiamo a leggerci l'articolo 591 del Codice Penale (abbandono di minore) e gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile (obbligo di vigilanza sui minori e risarcibilità dei danni da essi cagionati), possiamo metterci il cuore in pace su un dato di fatto importante quanto inequivocabile: il genitore, il tutore o l'insegnante di un minorenne non dovrebbero mai lasciarlo senza assistenza.

In particolare il docente dovrebbe consegnare il minorenne o ad un altro docente o al genitore o a un suo delegato. Solo così si è sicuri di non incorrere in errore e o responsabilità di natura penale e o civile.

UNA POSSIBILE RISPOSTA: TUTELARE INSIME IL DIRITTO DEL MINORE ALLA GRADUALE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIA AUTONOMIA

Abbiamo commentato sentenze, citato regolamenti e norme, direttive dei dirigenti scolastici, comodità e o necessità dei genitori negli spostamenti, l'obbligo di vigilanza degli insegnanti...

Nessuno si sofferma sul diritto degli studenti e dei ragazzi ad essere ascoltati ( previsto e tutelato nell'articolo 12 Convenzione sui diritti dell'infanzia nonché nell'articolo 315 bis III comma Codice Civile) in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano !!!

Il minore, figlio o studente che sia, soprattutto ove capace di discernimento ( andiamo a leggere insieme ai nostri figli, il significato di questo bellissimo termine, ormai sempre più poco conosciuto), ha il diritto di acquisire, seppur in modo assistito e graduale, la propria autonomia.

Legislatore, Giudici, Collettività, Dirigenti Scolastici, Genitori e Docenti, dovrebbero confrontarsi e collaborare per realizzare un patto educativo concreto che tenga conto dell'importanza di questo percorso di crescita e di maturazione verso l'acquisizione di una propria graduale autonomia.

Ecco allora che la norma giuridica non imposta dall'alto da meri burocrati, diviene un possibile ed efficace strumento culturale e di crescita per una Società capace davvero di accogliere i ragazzi, ascoltare il loro parere, i desideri più profondi, consentendo loro di maturare in piena autonomia anche attraverso l'uscita da scuola !

(Avv. Valter Marchetti, Foro di Imperia - avvvaltermarchetti@live.it)
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LaPrevidenza.it, 28/10/2017

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