Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di personale sanitario in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. Effetti sui trattamenti pensionistici relativi alla facoltà di opzione a seguito degli incarichi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29/2021, come innovato dall'articolo 34, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021
3. Interpretazione autentica prevista dall'articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi conferiti ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
1. Premessa
L'articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato la disciplina transitoria relativa agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio- sanitarie al personale sanitario collocato in quiescenza. Il decreto-legge n. 73/2021 è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
In particolare, il comma 8 consente, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento pensionistico già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.
Il successivo comma 9 chiarisce il rapporto tra la disciplina di cui al citato comma 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, come modificata dal citato comma 8 dell'articolo 34 del decreto- legge n. 73/2021, e le norme transitorie di cui all'articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che concernono il conferimento di incarichi da parte delle Regioni e delle Province autonome a soggetti già pensionati e che consentono il cumulo tra il trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni relative agli effetti pensionistici delle misure introdotte dai commi 8 e 9 dell'articolo 34 del decreto Sostegni-bis.
2. Effetti sui trattamenti pensionistici relativi alla facoltà di opzione a seguito degli incarichi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29/2021, come innovato dall'articolo 34, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021
L'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 consente, a decorrere dal 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 29/2021, che, in sede di conversione, del decreto-legge n. 2/2021, ha introdotto l'articolo 3-bis) e in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di remunerare gli incarichi al personale sanitario titolare di pensione di vecchiaia, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022. Nella precedente formulazione dell'articolo 3-bis era previsto che all'incaricato venisse sospeso il trattamento pensionistico per le mensilità retribuite (cfr. la circolare n. 70/2021).
Il comma 8 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73/2021 ha previsto che: "All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la parola: «retribuiti» è soppressa e le parole «Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire»".
Per effetto di quanto sopra, quindi, il personale sanitario titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, che riceve o ha ricevuto un incarico ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, deve esercitare la facoltà di opzione tra la pensione di vecchiaia e la retribuzione relativa a detto incarico.
Pertanto, per le fattispecie in esame, laddove sia stato già conferito un incarico a decorrere dal 13 marzo 2021 i cui effetti hanno comportato la sospensione della pensione di vecchiaia, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute ad integrare la documentazione precedentemente trasmessa, di cui al paragrafo 2 della circolare n. 70/2021, inviando alle Strutture Inps territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata delle medesime, l'integrazione del contratto di lavoro dal quale risulti la manifestazione di volontà dell'interessato in merito alla scelta tra pensione di vecchiaia o retribuzione, con l'indicazione della relativa decorrenza, che si ribadisce non può essere anteriore al 26 maggio 2021.
Nel caso in cui risulti l'opzione per il mantenimento della pensione, detto trattamento viene ripristinato a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale il pensionato ha percepito la retribuzione; diversamente, la pensione continua ad essere sospesa per tutta la durata dell'incarico, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro qualora l'incaricato opti per il trattamento pensionistico in luogo della retribuzione.
Analogamente per gli incarichi conferiti a decorrere dal 26 maggio 2021, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a trasmettere, con le modalità di cui sopra, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso, l'opzione effettuata dall'interessato ed eventualmente i mesi a partire dai quali viene corrisposta la retribuzione, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell'Istituto.
Conseguentemente, laddove il sanitario abbia optato per la retribuzione derivante dall'incarico, questo Istituto provvede a sospendere la pensione di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico.
Si rammenta che l'eventuale sospensione opera anche in presenza di una pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 140/2017), qualora alla data di conferimento dell'incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento.
3. Interpretazione autentica prevista dall'articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi conferiti ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020
L'articolo 34, comma 9, del decreto Sostegni-bis prevede che: "In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ".
L'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 (di seguito, anche decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 27/2020, consente, a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo fissato dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sempre in relazione allo stato di emergenza da Covid- 19, alle Regioni e Provincie autonome di conferire incarichi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
La disposizione in esame non prevede alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall'incarico e pensione ed estende la cumulabilità anche ai titolari del trattamento pensionistico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota 100), mentre fanno eccezione i trattamenti di pensione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Ai fini pensionistici, l'interpretazione autentica operata ai sensi del comma 9 dell'articolo 34 del decreto Sostegni-bis chiarisce che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell'incarico da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, fino a tale data nulla è innovato in materia di cumulabilità tra pensioni e redditi percepiti per gli incarichi di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia.
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni impartite con le circolari n. 74/2020 e n. 70/2021.
Il Direttore Generale