martedì, 03 novembre 2026

Perequazione e pensioni di reversibilità ante l. n. 335/95

Previdenza ed assistenza – Corte dei conti – Pensioni civili – Trattamento di reversibilità Incrementi perequativi – Riassorbimento ex art. 1, c. 41, l. n. 335/95 – Legittimità - Fattispecie.

 

Non sussiste il diritto agli adeguamenti di perequazione automatica sulle pensioni di reversibilità, liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 335/95, atteso che l’art. 1, comma 41, l. 335/95, prevede che vengano fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli alla data di entrata in vigore della legge stessa ma con assorbimento sui futuri miglioramenti e la perequazione è l’unico miglioramento che la pensione subisce.
Allegato: CC marche n.4_007.htm
Invia per email

LaPrevidenza.it, 02/10/2007

Milano Finanza Osservatorio Partner
STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...

SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera