mercoledì, 12 febbraio 2025

Perequazione delle pensioni: cosa è accaduto dopo il mese di agosto scorso

Avvocato Maria Antonietta Sancipriani

 

PEREQUAZIONE PENSIONI SENTENZA N. 70/2015: COSA È ACCADUTO DOPO IL  01.08.2015 

Il decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 in parziale esecuzione della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, ha disposto l'erogazione il 1° agosto di una "una tantum" per la parziale restituzione ai percettori di pensioni fino ad 3.200 lordi mensili dell e somme trattenute loro a seguito del blocco dell'indicizzazione delle pensioni disposto dal Governo Monti nel 2011 Coloro che hanno ricevuto l'una tantum ad agosto in realtà non hanno ricevuto un recupero ma un rimborso inversamente proporzionale al valore della pensione che, quindi, prevede pagamenti decrescenti al crescere della pensione percepita. Nel dettaglio, il bonus è stato pari: 1) a 750 per i pensionati con assegni da 1.700 euro lordi a 2.199 euro lordi; 2) a 450 euro per quelli da 2.200 euro a 2.699 euro; 3) a 278 euro per quelli da 2.700 euro a 3.199 euro.  Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici l'ente ha provveduto d'ufficio. Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione. Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. In questo caso il pagamento delle spettanze agli aventi titolo potrà avvenire solo su domanda nei limiti della prescrizione. Infatti ci si sta attivando comunque ad inoltrare la richiesta di ricostituzione della pensione ai sensi della sentenza Costituzionale suddetta anche al fine di interrompere i termini di prescrizione. Il numero dei soggetti che ne hanno beneficiato ha escluso "circa 650mila pensionati" tra quelli che avevano subito il blocco della perequazione e, in particolare quelli che hanno percepito pensioni di importo superiore ai 3.200 euro lordi mensili. Al 1 agosto 2015 non tutti, quindi hanno ricevuto le somme dovute per cui ci si sta già attivando per il recupero delle stesse a mezzo di una diffida e successivamente con un recupero ingiuntivo. Si fa riferimento sia a coloro che pur avendone diritto ai sensi del decreto legge citato, non abbiamo ricevuto nulla e sia coloro che pur essendone esenti secondo il decreto hanno maturato il diritto secondo la sentenza della Corte Costiruzionale.

(Maria Antonietta Sancipriani)

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LaPrevidenza.it, 22/10/2015

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