Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 26.11.2009 n.311 - Avv. Francesco Orecchioni
La sentenza segna un’altra tappa nell’annosa vicenda processale relativa al passaggio del personale ATA della scuola dagli EE.LL. allo Stato, disposta con legge n. 124/1999.
Com’è noto, l’art. 8 della legge in questione prevedeva l'inquadramento di detto personale nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali statali, stabilendo - questo è il punto controverso - che a detto personale fosse riconosciuta "ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza".
Successivamente, un accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, recepito da uno dei decreti ministeriali di attuazione della legge n. 124 del 1999 (decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della funzione pubblica del 5 aprile 2001), aveva disposto -ai fini del primo inquadramento- di considerare l’anzianità in base al “maturato economico” in vece dell’effettiva anzianità conseguita.
Sul tema si era aperto un diffuso contenzioso e la stessa Corte di cassazione aveva in più occasioni negato che il diritto al riconoscimento dell'anzianità "ai fini giuridici ed economici" attribuito dalla legge n. 124 del 1999 potesse essere ridotto a quello del maturato economico da una disciplina di rango inferiore.
Successivamente con l’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 veniva formulata un’interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 , secondo la quale occorreva far riferimento comunque al principio del maturato economico....
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LaPrevidenza.it, 07/12/2009
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