Corte dei Conti, Sez. I^ Giurisdizionale Centrale, sentenza 24.7.2006 n° 164
La costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, ai sensi del D.p.r. 1092/73 si realizza quando il dipendente dello Stato ha maturato il diritto a pensione ordinaria. Nella fattispecie il militare cessato dal servizio, pur avendo maturato il diritto a pensione di privilegio non può beneficiare della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps anche per le motivazioni contenute nella sentenza 2/2005/Q.M. - “il militare in servizio permanente o continuativo il quale cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art.67 del D.P.R. n.1092 del 1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art.124 del medesimo D.P.R.”. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 31/08/2006
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