Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2008
Inps, Circolare 7.10.2008 n. 89
L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) - modificando l’originario testo del decreto legge n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995.
La nuova previsione legislativa prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo verifichi la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva.
La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che opera - in assenza di decreto ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre.
LaPrevidenza.it, 12/10/2008