Inps, Circolare 12.4.2006 n° 54
In sede di conversione del DL 10 gennaio 2006, n. 2 - recante “interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa” - la legge 11 marzo 2006, n. 81, tra l’altro, ha apportato modifiche in materia di benefici contributivi per il settore agricolo.L’articolo 1, c. 2 della menzionata legge (allegato 1), infatti, ha rideterminato - per il triennio 2006/2008 - il complesso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui alla legge n. 537/1993(zone montane e svantaggiate) secondo le seguenti misure:a) riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro, nei territori montani particolarmente svantaggiati;b) riduzione del 68% della contribuzione datoriale, nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata. Poiché le agevolazioni contributive, oltre che per le aziende agricole assuntrici di manodopera, trovano applicazione anche nei confronti del personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo, con riferimento ai lavoratori per i quali il versamento dei contributi è effettuato con il DM10/2.Al riguardo si ricorda che nel settore agricolo sono versati con il sistema DM:i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri (L. 240/1984).
LaPrevidenza.it, 30/04/2006
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