martedì, 22 aprile 2025

Ricongiunzione liberi professionisti: nessun onere aggiuntivo sul pagamento rateale per il 2017

Inps, Circolare 7.2.2017 n. 30

 

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 07/02/2017 

Circolare n. 30 e, per conoscenza,

Al Presidente  Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza  Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  Sindaci  Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  all'esercizio del controllo  Ai Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse  Al Presidente della Commissione centrale  per l'accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati  Ai Presidenti dei Comitati regionali  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi  professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.  Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande  presentate nel 2017. 

SOMMARIO: Gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del  corrente anno 2017, in applicazione del terzo comma, dell'art. 2, della legge  in oggetto, tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per  il 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.

In base all'art.2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni anno, con apposita circolare sono quindi fornite le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell'anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno precedente a quello di riferimento (per le domande presentate nel corso dell'anno 2016 si veda la circolare n. 29 del 11/02/2016).

Ciò premesso, tenuto conto che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2016 è negativo, e risulta pari a -0,1%, ne consegue che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2017.

Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2017, in applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge in oggetto, versati ratealmente, non saranno gravati dall'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Si allegano alla presente circolare:

- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);

- la tabella I/2017 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2);

- la tabella II/2017 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (all.3).

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele 


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LaPrevidenza.it, 13/02/2017

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