martedì, 13 ottobre 2026

Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi Inail

Inail, Circolare 23 luglio 2004 n° 44

 

Il sistema unificato di riscossione dei crediti pubblici impone uniformità di comportamenti nei confronti dell’utenza esterna, naturalmente per quanto possibile ed in relazione alla peculiarità di ciascun ente.
In tale ottica, nel corso del 2002 è stato stabilito che “il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori”.
In fase attuativa, l’Istituto ha fissato criteri e modalità per l’applicazione del beneficio della rateazione fino a 60 mensilità dei debiti iscritti a ruolo . Considerata la necessità di completare il decentramento avviato nel 1999 , da un lato sono state introdotte alcune modifiche all’attuale iter procedurale sotto il profilo delle competenze, dall’altro sono stati rivisti alcuni requisiti per l’ammissibilità delle istanze, al fine di armonizzarli con quelli stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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LaPrevidenza.it, 05/09/2004

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