domenica, 10 novembre 2024

Principi inderogabili della disciplina di costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione

Inps, Circolare 29.5.2019 n. 75

 

Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in  prescrizione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.  Profili istruttori

La presente circolare riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del  1962, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore, nonché  individuando i comportamenti di cautela da adottare nell'istruttoria delle  relative istanze. Sono illustrate, in particolare, alcune precisazioni in merito alle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell'onere di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel "sistema contributivo".  L'allegato alla presente circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcuni  profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi  amministrativa


INDICE

1. Premessa
1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia

2. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro
2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza
2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni
2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro
2.4. Originali e copie autentiche

3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa
3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova
3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza
3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza a) Conoscenza diretta e riscontrabilità b) Soggetti c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza
3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza
3.2.3. Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare
3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva
3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto 3.3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione della testimonianza

4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza
5. Richieste e attività istruttorie
6. Fascicolo telematico
7. Determinazione dell'onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione
8. Ricorsi amministrativi 9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi

***

1. Premessa

La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione. Recentemente, l'attività di Audit svolta dall'Istituto ha rilevato criticità nella gestione delle pratiche in oggetto, evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore e di riordino riguardo a delicati profili istruttori. L'esame delle domande di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori: l'esercizio di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a supporto dell'istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso; lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti; la coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un inesistente rapporto di lavoro). In tale contesto, l'Istituto riconosce la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto di lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Il mutamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, le forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento - incentivando gli assicurati alla ricerca e al conseguimento anticipato dei requisiti assicurativi - amplificano la rischiosità del processo diretto al riconoscimento della costituzione di rendita vitalizia. Stante l'impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie, la documentazione e le attività di riscontro, con la presente circolare si riepilogano quindi i principi inderogabili in materia, si forniscono alcuni chiarimenti e, infine, si rammentano le regole e i comportamenti di cautela imprescindibili che, nei casi concreti, dovranno comunque essere integrati secondo il prudente apprezzamento del Responsabile del procedimento in ordine alla concludenza della prova e alla sua rispondenza ai requisiti di certezza e attendibilità. Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare e nell'allegato tecnico, restano ferme le istruzioni diramate nel tempo, in quanto compatibili.

1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia

Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l'istituto previsto dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l'inadempimento dell'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti(I.V.S.). La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte dell'Inps per maturata prescrizione. La norma in esame non è applicabile nei casi in cui le disposizioni vigenti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l'esclusione dall'obbligo assicurativo I.V.S. Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l'istituto in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie:

familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le  circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);  collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei  nuclei colonici e mezzadrili (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n.  141/2004);  tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione  separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento  diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal  committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo (cfr. la circolare n.  101/2010);  iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,  a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla  circolare n. 117/2018).

2. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro

2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza

 Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenzadel rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, della legge n. 1338 del 1962). Il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all'epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. Al fine di verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, la Struttura territoriale controlla se la medesima documentazione sia stata già presentata dall'interessato in eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, verificando che anche rispetto ad esse la documentazione sia risalente. Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. La disamina della documentazione più ricorrente nella prassi, delle problematiche e dei criteri specifici di utilizzo e valutazione è contenuta nell'allegato tecnico alla presente circolare (Allegato n. 1). Appare opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere sottoposta, in ogni caso, a un vaglio critico. Il legislatore ha inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie, pertanto l'esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa (cfr. Corte costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989). I documenti, dunque, devono avere attinenza con il rapporto di lavoro a cui l'istanza si riferisce e non devono essere di formazione esclusiva del beneficiario; la Struttura territoriale deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione, nel contesto complessivo dell'istruttoria e dei riscontri. Sulla base di tale attività valutativa, l'esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro in discussione devono risultareobiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l'istanza non può essere accolta. La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto. È imprescindibile, già in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il datore di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse esistente nel periodo oggetto della richiesta di costituzione di rendita vitalizia. Tale verifica deve essere svolta attraverso la consultazione delle banche dati dell'Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a titolo esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione fiscale.

2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014. Precisazioni

Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l'esistenza del rapporto di lavoro. Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d'ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell'eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all'Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. Tenuto conto degli esiti delle attività di verifica ispettiva e dei report elaborati a completamento delle campagne di Audit sul tema, le attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n. 2641/2014 o le attestazioni del funzionario comunale all'uopo delegato - anche quando contengano le precisazioni di cui al precedente capoverso ­ devono essere sempre verificate attraverso l'acquisizione della documentazione sulla cui base sono state rilasciate. Resta sempre ferma la facoltà per l'Istituto di acquisire la documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione abbia rilasciato la dichiarazione.

2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro

Il regime probatorio imposto dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 vincola anche il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia. Il giudice, infatti, non può verificare l'esistenza del rapporto di lavoro con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio convincimento circa la sua esistenza solo dietro esibizione di prove documentali di data certa dalle quali possa evincersi con certezza l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso. Pertanto, mentre solitamente il giudice può accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro controverso mediante i più disparati mezzi di prova, per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove documentali di data certa e inequivocabili. Il regime probatorio imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non trova deroga nemmeno nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso Istituto (cfr. Corte di cassazione n. 5239/1988). Fermo restando quanto sopra precisato, qualora per avvalersi del beneficio in esame venga prodotta una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro controverso, il contenuto, gli effetti e la portata della stessa, ai fini che qui interessano, dovranno essere valutati con il necessario supporto dell'Area legale di competenza. Resta impregiudicata la possibilità di svolgere ogni altra attività istruttoria che si ritenga necessaria o opportuna e nel rispetto dei criteri operativi contenuti nella presente circolare.

 2.4. Originali e copie autentiche

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale. Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell'Istituto che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica. Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie autentiche, redatte dal funzionario dell'Istituto a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale, devono riguardare il documento nella sua integrità e completezza e consistere nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che esegue l'autenticazione, il quale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità all'originale redatte dall'interessato, dal datore di lavoro o da altri soggetti privati. Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 è ammessa la dichiarazione sostitutiva del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale. In queste ipotesi, la dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione di far constatare alla Pubblica Amministrazione, in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate, circostanze a questa risultanti in propri atti. La Struttura territoriale, quindi, compie sempre le verifiche presso la Pubblica Amministrazione interessata e di tali verifiche ne dà riscontro nel fascicolo. La dichiarazione sostitutiva di copia conforme, resa ai sensi del citato articolo 19, non è applicabile alla documentazione privata (libretti di lavoro, attestati sostitutivi, buste paga, ecc.) o che comunque non sia conservata presso una Pubblica Amministrazione. In ogni caso di presentazione o formazione di copie autentiche, resta sempre ferma la possibilità dell'Istituto di richiedere l'esibizione degli originali, laddove esigenze prudenziali o di riesame lo rendano opportuno. È pertanto onere dell'interessato conservare gli originali anche dopo la formazione della copia autentica e l'accoglimento della domanda di rendita vitalizia.

3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa

3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova

L'omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione. Al riguardo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, salva la necessità di provare l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini descritti al paragrafo 2 della presente circolare, gli altri aspetti, quali durata, continuità della concreta prestazione lavorativa e qualifica, possono essere provati anche con "altri mezzi di prova". Si precisa che non è richiesta l'ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei casi in cui il documento che provi l'esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, ecc.).

3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza

Raramente la prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro è idonea anche a dimostrare l'effettivo svolgimento della concreta prestazione lavorativa nel periodo in cui si lamenta l'omissione contributiva. In genere l'interessato intende coprire dei vuoti contributivi collocati all'interno di periodi di lavoro documentalmente accertati. Poiché tali vuoti contributivi potrebbero discendere da assenze del lavoratore non assicurabili, è necessario che sia fornita una prova attendibile e precisa circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa proprio in quei periodi. In altri casi, inoltre, l'interessato vuole provare lo svolgimento effettivo della prestazione anche in periodi antecedenti ovvero successivi a quelli documentalmente accertati. A tali scopi, il mezzo di prova a cui più spesso ricorrono gli interessati è quello della testimonianza. L'uso e la valutazione della testimonianza rientra fra i profili più critici dell'istruttoria in materia di costituzione di rendita vitalizia. La prova con mezzi orali della durata dello svolgimento della prestazione lavorativa può, di fatto, risolversi in uno svilimento della prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro per mezzo di uno sforzo mnestico del testimone, talora assai rilevante quando non improbabile. Preso atto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, il rilievo in questione non può comportare l'esclusione a priori della prova testimoniale, è necessario che l'uso e la valutazione di questo mezzo di prova sia assistito da cautele, da adottarsi in via amministrativa, riguardanti tanto il contenuto e la forma della dichiarazione testimoniale quanto la persona stessa del testimone, affinché l'uso della testimonianza non si risolva in un sovvertimento del principio di prova scritta certa dell'esistenza del rapporto di lavoro.

3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza

a) Conoscenza diretta e riscontrabilità

Il testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione diretta e dunque deve anche attestare le ragioni di come sia venuto a conoscenza di tali fatti in modo da offrire elementi di riscontro. Tali elementi di riscontro devono quindi orientare l'esame della dichiarazione; pertanto, quando tali riscontri non siano neanche potenzialmente effettuabili, le dichiarazioni non possono essere utilizzate.

b) Soggetti

Fermo quanto detto, potranno essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza;  datore di lavoro.

Per le rendite vitalizie nella gestione CD/CM, in considerazione della specificità e delle condizioni di effettuazione dell'attività agricola, possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

dipendenti dell'azienda agricola di appartenenza del richiedente, regolarmente assicurati  per l'intero periodo per il quale viene chiesto il riscatto;  iscritti nel periodo di riferimento in qualità di CD/CM o operai agricoli regolarmente  assunti presso l'azienda confinante con quella dove si assume che il richiedente abbia  prestato l'attività di collaboratore, regolarmente assicurati per l'intero periodo; deve  quindi trattarsi di "azienda confinante", non essendo sufficiente la semplice  "vicinanza". Tale prova, a carico del richiedente, può essere fornita con una relazione  tecnica asseverata;  familiari che siano titolari o collaboratori nel nucleo diretto coltivatore nel periodo oggetto  di riscatto.

Le dichiarazioni di altri soggetti (fornitori, acquirenti abituali) possono essere utilizzate solo e soltanto se suffragate da idonea documentazione dell'epoca, che comprovi rapporti diretti continuativi e abituali con l'azienda agricola di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto. Per le rendite vitalizie nella gestione ART/COM possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

dipendenti dell'impresa artigiana o commerciale di appartenenza del richiedente nel  periodo per il quale viene chiesto il riscatto, regolarmente assicurati per l'intero periodo;  familiari che siano titolari o collaboratori nell'impresa nel periodo oggetto di riscatto;

Le dichiarazioni dei fornitori possono essere utilizzate esclusivamente se suffragate da idonea documentazione dell'epoca che comprovi rapporti diretti, continuativi e abituali con l'azienda di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto. Per le rendite vitalizie nella gestione ART/COM non possono essere utilizzate dichiarazioni rese da vicini di casa, né da clienti anche abituali dell'impresa, né da soggetti che assumono di essere stati lavoratori presso aziende poste nelle immediate vicinanze della sede di lavoro del richiedente.

c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza

Come già illustrato con la circolare n. 183/1990, è la credibilità/plausibilità della testimonianza che può far ritenere raggiunta la prova sulla durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa. La testimonianza deve dunque essere sempre sottoposta ad una valutazione critica nel contesto dell'intera documentazione e dei riscontri al fine di verificare l'assenza di contraddizioni fra quanto dichiarato e le risultanze documentali o le evidenze rilevabili dall'estratto contributivo (assenze, attività lavorative incompatibili con quanto dichiarato, ecc.), nonché la coerenza e compatibilità fra le ragioni che giustificherebbero la presenza del testimone sul luogo di lavoro e quanto da esso dichiarato in merito alla durata e continuità della prestazione lavorativa chiesta a riscatto. Le suddette valutazioni non dovranno riguardare il solo periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia, ma l'intero arco temporale per il quale si rende testimonianza.

 3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza

 Il nucleo della dichiarazione testimoniale, diretto a dimostrare l'omissione contributiva, deve contenere l'attestazione della durata continuativa e non interrotta della concreta prestazione lavorativa resa dall'interessato. Il testimone deve dichiarare le mansioni che ha visto svolgere al lavoratore nel periodo oggetto di istanza. Il periodo a cui si riferisce la dichiarazione deve essere individuato e devono essere riportate eventuali assenze effettuate dall'interessato alla rendita vitalizia. La dichiarazione testimoniale deve essere resa espressamente ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con piena assunzione di responsabilità, anche di natura penale. Chi rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione. Il testimone deve inoltre dichiarare gli elementi di fatto che diano ragione di come sia venuto a conoscenza di quanto attestato in modo da offrire elementi di riscontro.

 3.2.3. Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare

Con il messaggio n. 23295/2006 sono stati forniti i chiarimenti relativi al caso in cui con la testimonianza si intenda retrodatare o postdatare un rapporto di lavoro documentalmente provato, che di seguito si riepilogano. La giurisprudenza della Corte di cassazione è ripetutamente intervenuta sull'utilizzo della testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa pervenendo, progressivamente, a un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio. La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l'esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l'accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge e ribadita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, annullandone l'efficacia probatoria qualificata. In particolare, la Corte di cassazione (cfr. le sentenze n. 14504/2005, n. 840/2005, n. 3085/2001 e n. 1778/2001) ha chiarito che la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, introdotta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 568/1989, non può essere estesa all'ipotesi in cui "la data del documento è certa ed è certa, altresì, in base al contenuto del documento stesso, l'epoca di costituzione del rapporto". Ciò premesso, le dichiarazioni testimoniali non possono essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso, poiché, altrimenti, sarebbe una prova in contrasto con il documento, di cui annullerebbe dunque l'efficacia probatoria. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi: - documento di data certa che riporti date di inizio e fine del rapporto di lavoro (ad esempio il libretto di lavoro, che ha una propria data di rilascio e che nelle registrazioni cronologiche contiene le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro): in questa ipotesi le dichiarazioni testimoniali saranno utili per coprire eventuali vuoti contributivi lamentati dal lavoratore e collocati fra le date di inizio e fine del rapporto di lavoro indicate nel libretto, ma non potranno né posticipare né anticipare lo svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle date di inizio e fine del rapporto di lavoro indicate nel documento; - documento di data certa che riporti solo la data di inizio del rapporto di lavoro: è possibile utilizzare le dichiarazioni al fine di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ma non per anticiparne lo svolgimento rispetto a detta data; - documento di data certa che riporti solo la data di fine del rapporto di lavoro: è possibile utilizzare le dichiarazioni al fine di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa nei periodi precedenti alla data di fine del rapporto di lavoro, ma non per posticiparne lo svolgimento rispetto a detta data; - documento di data certa che provi soltanto che il rapporto era esistente al tempo di formazione del documento senza indicarne né le data di inizio né le data di fine: è possibile utilizzare le dichiarazioni per determinare l'effettiva durata e continuità della prestazione lavorativa. I criteri illustrati sono applicabili a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione della rendita vitalizia. In particolare, per quanto riguarda i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare, al paragrafo 3 della circolare n. 10/2004 è stato chiarito che la prova documentale può avvalorare l'esistenza del rapporto di lavoro esclusivamente dalla data di emissione della medesima e non per periodi precedenti. Poiché, come rappresentato, è necessario distinguere fra data certa di emissione/redazione del documento e date di inizio e fine del rapporto di lavoro in esso riportate, il principio espresso al citato paragrafo 3 deve ritenersi superato. Fermo, dunque, il principio imprescindibile secondo cui la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro deve essere fornita con documenti che abbiano data certa di emissione/redazione, il rapporto fra questa e le testimonianze va regolato, anche per i collaboratori del nucleo coltivatore diversi dal titolare, in base ai principi del messaggio n. 23295/ 2006 sopra riportati ed esemplificati. Inoltre, per i collaboratori del nucleo coltivatore diversi dal titolare, in assenza di ulteriore documentazione a supporto della testimonianza, questa non potrà posticipare o anticipare il rapporto di collaborazione rispetto a quanto risultante dall'estratto contributivo. Ciò in ragione della particolare efficacia degli elenchi presi a base per la costruzione dell'estratto contributivo; in tali termini va dunque integrato quanto già espresso al paragrafo 4, ultimo capoverso, della circolare n. 36/2003. 3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva

Nelle ipotesi in cui i testimoni siano colleghi di lavoro, questi devono essere regolarmente assicurati per il lavoro svolto effettivamente durante tutto il periodo cui si riferisce la testimonianza. Nei casi in cui testimonino fornitori o acquirenti, è necessario che siano riscontrati rapporti diretti, abituali e continuativi fra azienda e testimone per tutto il periodo oggetto di riscatto. La circolare n. 183/1990 enuncia, inoltre, due fondamentali principi per il caso in cui con la testimonianza si voglia provare l'effettiva durata della prestazione lavorativa rispetto al periodo di lavoro, comprovato dal documento dell'esistenza del rapporto di lavoro. Si evidenzia che tali principi, di seguito elencati, presuppongono che la prova della durata del rapporto lavorativo mediante testimonianza sia astrattamente possibile in base ai principi di cui al precedente paragrafo 3.2.3:

1. la dichiarazione di conoscenza attestante il dilatarsi nel tempo di un rapporto di lavoro,  del quale con prova documentale sia stata dimostrata l'esistenza in un dato momento,  deve soddisfare la condizione della mancanza di soluzione di continuità tra la data  documentalmente dimostrata e il periodo testimoniato (primo principio di collegamento ­  collegamento fra periodo dichiarato e periodo documentato);  2. qualora sia documentalmente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro in una  determinata data, la testimonianza in tal senso resa da un collega di lavoro in attività per  l'intero periodo può essere ritenuta idonea a dimostrare il protrarsi del rapporto fino ad  un momento successivo, mentre non altrettanto idonea è da ritenere la dichiarazione di  conoscenza di un lavoratore che sia stato assunto in epoca successiva alla data  documentalmente accertata. Tale ultima testimonianza non risulta nemmeno idonea a  fornire la prova del rapporto di lavoro a partire dalla data di assunzione in servizio del  testimone in quanto, rilevandosi una soluzione di continuità tra quest'ultima data e quella  documentalmente accertata, non risulta dimostrato che si tratti dello stesso rapporto di  lavoro invece che di due distinti rapporti intervallati da un periodo di inattività, per cui la  prova testimoniale non può essere supportata da quella documentale (secondo principio  di collegamento ­ collegamento fra periodo documentato e periodo di presenza del  testimone sul luogo di lavoro).

I due principi sono applicabili, mutatis mutandis, ai casi in cui si voglia protrarre il rapporto di lavoro ad un momento successivo ovvero anticiparlo ad un momento precedente rispetto a quanto documentalmente accertato. Nei casi in cui siano ammesse testimonianze di soggetti che non sono stretti colleghi di lavoro, il secondo principio di collegamento va verificato anche in relazione alla ragione specifica che il testimone assume di porre a fondamento della propria presenza presso l'azienda dell'interessato (a titolo esemplificativo, proprietà del fondo confinante, rapporti diretti, continuativi ed abituali). Non è ammessa, infine, la costituzione di rendita vitalizia per periodi in cui il preteso datore di lavoro non risulti esistente ed attivo o per periodi in cui il datore di lavoro sia stato cancellato dagli elenchi CD/CM. Con riferimento alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, si rinvia alla circolare n. 78/2006, in ordine alla sussistenza dell'obbligo assicurativo dei coadiutori familiari di titolari d'impresa non iscrivibili alla predetta Gestione.

 3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto

Quando il documento dell'epoca attesta inequivocabilmente sia la data di inizio sia la data di fine del rapporto di lavoro e il periodo intercorrente fra tali date è completamente scoperto di contribuzione, in via del tutto eccezionale, per tale lasso temporale, si ritiene di poter presumere l'omissione contributiva totale e dunque non sono richiesti ulteriori elementi di prova circa lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per poter applicare il principio in parola, tuttavia, è necessario che la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro siano contenute nel medesimo documento. Ad esempio, ciò ricorre quando il libretto di lavoro riporti la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro ovvero quando una lettera di ben servito indichi sia la data di inizio sia la data di fine del rapporto; viceversa ciò non ricorre se la sola data di inizio del rapporto si evinca da un documento e la sola data di fine del rapporto da un altro documento e dal contenuto degli stessi non si evinca in modo inequivoco che si tratti di un unico rapporto lavorativo piuttosto che di più rapporti intervallati da periodi di inattività. Si evidenzia, inoltre, che il principio del vuoto contributivo assolutonon può essere applicato se nel lasso temporale fra le due date risultino documentati intervalli in cui sia stata resa la prestazione lavorativa. In tale circostanza, ferma restando la riconoscibilità della rendita limitatamente a tali intervalli, per la restante parte del periodo compreso fra le due date dovranno essere esibite idonee prove dell'omissione contributiva.

3.3. Durata e continuità della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione della testimonianza

Considerata la particolarità del lavoro a domicilio, la durata e la continuità della prestazione lavorativa devono essere provati attraverso i documenti propri del rapporto attestanti le date di consegna e riconsegna del materiale (il libretto di controllo, ora libro unico del lavoro, previsto dall'articolo 10 della legge n. 264 del 1958 e dall'articolo 10 della legge n. 877 del 1973, e successive modificazioni ed integrazioni). Il documento dovrà presentare i requisiti di forma previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo di riferimento. Tale documento deve indicare, fra l'altro, data e ora di consegna e riconsegna del lavoro, e costituisce, pertanto, essenziale e specifica fonte di conoscenza della durata e continuità della prestazione lavorativa, non surrogabile dalle dichiarazioni testimoniali.

4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza

La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con autocertificazione dell'interessato né mediante testimonianza. Laddove l'interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.

5. Richieste e attività istruttorie

Stante l'impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le fattispecie e la documentazione allegabile alle istanze di rendita vitalizia, non è possibile racchiudere in un elenco tassativo nemmeno le attività istruttorie, di controllo e riscontro da compiere. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le attività più ricorrenti nella prassi a cui l'operatore della Struttura territoriale dovrà aggiungere le ulteriori attività di verifica imposte dalle criticità del singolo caso concreto secondo criteri prudenziali. Le modalità e i termini per le richieste istruttorie all'interessato sono illustrate nella circolare n. 142/1993. Ove necessario, le richieste istruttorie saranno opportunamente integrate, rispetto a quelle standardizzate presenti nella procedura di gestione, affinché l'interessato sia messo nelle condizioni di poter comprendere gli adempimenti specifici a cui dar seguito e le conseguenze del mancato riscontro. Costituiscono essenziali attività istruttorie e di riscontro, ad esempio, le seguenti attività:

le richieste scritte al datore di lavoro, ove possibile; 
le richieste scritte alle Pubbliche Amministrazioni; 
le richieste scritte ai Centri per l'impiego per l'acquisizione della scheda professionale  storica del lavoratore; 
le richieste scritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e  acquisizione delle visure; 
l'acquisizione della documentazione presso i Comuni, oggetto di dichiarazioni ora per  allora; 
l'esame delle tessere assicurative, per periodi di vigenza delle stesse, al fine di  individuare con esattezza i vuoti contributivi del lavoratore interessato e dei testimoni; 
gli incroci nella consultazione degli archivi; 
le verifiche dei fascicoli aziendali; 
i verbali ispettivi.

Nel contesto dell'istruttoria di rendita vitalizia non è possibile riconoscere l'esistenza o durata di un rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa che siano stati già oggetto di disconoscimento in sede ispettiva. Ogni qual volta si rilevi dalle procedure di gestione del conto assicurativo l'avvenuta effettuazione di accessi e accertamenti ispettivi che possano implicare il caso sottoposto all'esame, è necessario che se ne reperiscano i verbali al fine di verificarne l'incidenza sui vari aspetti oggetto di prova.

6. Fascicolo telematico

n. 3844/2017). Il fascicolo elettronico permette la conservazione di tutto il contenuto documentale relativo alle pratiche, con i conseguenti benefici in termini di sicurezza ed integrità dei documenti, trasparenza, immediata disponibilità delle informazioni, controllo da remoto dei documenti valutati nell'adozione dei provvedimenti finali.

7. Determinazione dell'onere per la costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione

Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997[1]. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995. Per i periodi che si collocano nel sistema di "calcolo retributivo" l'onere è quantificato in termini di "riserva matematica" determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia. Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962. La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell'onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.

8. Ricorsi amministrativi

In considerazione della complessa attività di verifica e valutazione che richiede la costituzione di una rendita vitalizia, si ribadisce la necessità che i documenti a corredo dei ricorsi amministrativi (scheda istruttoria, proposta di relazione e di deliberazione da presentare all'esame dei Comitati Centrali) siano predisposti in base ai principi di chiarezza espositiva, puntualità e completezza. La relazione istruttoria, in particolare, dovrà contenere l'esposizione della posizione assicurativa e lavorativa dell'assicurato relativamente ai periodi coinvolti dalla richiesta, tutte le prove prodotte, i rilievi mossi alle prove, gli esiti delle attività istruttorie e di verifica condotte, le obiezioni mosse alle eccezioni dell'assicurato. La proposta di deliberazione deve essere motivata con riferimento a tutte le eccezioni sollevate nel gravame e con riferimento alla validità probatoria di ogni documento prodotto. Gli operatori avranno cura, infine, di allegare nella procedura di gestione dei ricorsi amministrativi tutta la documentazione a supporto, integralmente e in modo leggibile e consultabile (sulla documentazione presentata dagli assicurati deve essere ben visibile il timbro della Struttura territoriale di competenza da cui desumere se la stessa sia stata presentata in originale, copia conforme o fotocopia semplice). Si richiama l'attenzione su tali adempimenti al fine di consentire un compiuto esame dei ricorsi amministrativi da parte dei Comitati Centrali.

9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi

I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge. La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa. Per quanto non espressamente previsto con la presente circolare e nel relativo allegato, restano ferme le istruzioni compatibili diramate nel tempo.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



[1] L'art. 2, comma 4, dispone che: "Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 " (cosiddetto "criterio della riserva matematica "); il comma 5 del medesimo articolo dispone che per "il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto " (cosiddetto "criterio contributivo" o "criterio del calcolo a percentuale"). Sono presenti i seguenti allegati:


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Allegato n. 1



DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN MATERIA DI COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962. PRECISAZIONI, PRASSI E CRITERI OPERATIVI

Il presente allegato contiene chiarimenti in merito ad alcuni profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa, per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. Ogni documento, infatti, va sempre sottoposto a vaglio critico sotto i profili della forma e del contenuto, nel quadro complessivo delle prove e dei riscontri, nel pieno rispetto dei principi generali della circolare.



INDICE

1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI 

Libretto di lavoro e attestato sostitutivo  - Scheda professionale storica - Busta paga - Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione  dal curriculum vitae di paternità del lavoratore - Lettera di assunzione  - Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali -  Estratti libri matricola o libri presenze

2. FONDO CD/CM ­ COLLABORATORI CD/CM 

Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali  dell'interessato - Licenza agricola nell'ambito del servizio militare - Attestati di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici  o Federazioni di categoria (penultimo punto del messaggio 22705/2004)  - Patente agricola, certificato di conduzione di bovini, tesserino per l'utilizzo di  presidi fitosanitari (messaggio 22705/2004)  -  Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)  -  Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse dall'infortunio  agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)  - Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di stabilire se il  richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data  determinata  -  Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data  di rilascio e la professione svolta  -  Dichiarazioni del Sindaco (per le quali si rimanda al punto 2.2 della presente  circolare)  - Attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle,  attestazioni, documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze,  documentazione amministrativa firmata dall'interessato

3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI. FAMILIARI COADIUVANTI E COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI  Atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di  partecipazione, attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione  del familiare ai fini dell'assicurazione I.V.S, attestazioni dell'Ispettorato del  Lavoro, risultanze degli archivi dell'Istituto circa la sussistenza del rapporto  assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo e consimile  documentazione (cfr. la circolare n. 31/2002)

4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

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1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

Libretto di lavoro e attestato sostitutivo

Il libretto di lavoro e il cosiddetto attestato sostitutivo costituiscono la documentazione più utilizzata per provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato.

Tali documenti riportano la successione cronologica dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'interessato con l'indicazione delle date di inizio e fine dei rapporti di lavoro, firme e timbri dei rispettivi datori di lavoro.

Tuttavia, seppur idonea a provare l'esistenza e la durata dell'astratto rapporto giuridico di lavoro, tale documentazione non è idonea a provare la durata continuativa e non interrotta della concreta prestazione lavorativa, poiché non è preposta a registrare eventuali inadempienze alla prestazione lavorativa imputabili all'arbitraria volontà del lavoratore ovvero a scioperi o ad altre assenze non retribuite e non assicurabili. Per tale motivo, ai fini della prova dell'omissione contributiva, questa documentazione deve essere integrata dalla prova dello svolgimento continuativo e non interrotto della concreta prestazione lavorativa nel periodo documentalmente accertato.

Sia il libretto di lavoro che l'attestato sostitutivo possono essere di per se sufficienti a dimostrare l'omissione contributiva ove ricorrano le condizioni per l'applicazione del principio del "vuoto contributivo assoluto" di cui al paragrafo 3.2.5 della presente circolare.

Secondo i principi generali, libretto o attestato sostitutivo devono essere esibiti in forma integrale, ossia dal frontespizio all'ultima pagina; ciò al fine di poter svolgere un esame puntuale di coerenza e compatibilità in merito a quanto in essi riportato. Tale controllo deve spingersi anche alla verifica della coerenza della successione cronologica dei rapporti registrati e alla coerenza e compatibilità fra i periodi lavorati e gli stati di disoccupazione riportati nell'apposita sezione. Inoltre, i medesimi documenti devono riportare in modo leggibile la data di rilascio del libretto e la titolarità dello stesso.  Scheda professionale storica

La scheda professionale storica individuale, rilasciata dal centro per l'impiego, riporta la successione cronologica dei rapporti di lavoro e gli stati di disoccupazione e ha efficacia probatoria analoga al libretto di lavoro. Tuttavia, essendo formata e rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, alla scheda professionale è attribuito un margine di affidabilità maggiore, tanto da costituire uno dei più importanti documenti di riscontro a cui la Struttura territoriale, motu proprio, deve correntemente far ricorso.

La scheda professionale, quando rinvenibile, rientra fra gli strumenti utili a verificare le date di inizio e fine del rapporto di lavoro controverso e, dunque, anche possibilità e limiti della testimonianza.

Busta paga

Alla busta paga si fa spesso ricorso per dimostrare la continuità della concreta prestazione lavorativa nel periodo temporale a cui si riferisce. In genere viene utilizzata al fine di dimostrare che in una data settimana, o in un dato mese, in cui si registra un vuoto contributivo, sia stata resa una concreta prestazione lavorativa retribuita o che comunque sia stata percepita una retribuzione.

Affinché la busta paga sia idonea a tale scopo, oltre ad essere debitamente firmata e timbrata dal datore di lavoro, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti, e a possedere i requisiti di integrità e non alterazione, deve riportare il periodo di paga a cui si riferisce e offrire indicazioni in merito alle assenze retribuite e non retribuite, alle settimane e al numero di giorni lavorati o comunque retribuiti, tali da permettere di verificare che il vuoto assicurativo sia inequivocabilmente imputabile ad omissione contributiva.

La busta paga provvista dei requisiti di forma e di contenuto suesposti assolve la predetta funzione probatoria anche se priva della data di emissione, sempreché non vi siano elementi che facciano ritenere il documento precostituito allo specifico fine di ottenere il beneficio in parola. In questo caso, la mancanza della data di emissione, comporta che l'esistenza del rapporto di lavoro sia provata con altra documentazione idonea allo scopo.

Quando, invece, nella busta paga è indicata una data certa di emissione, oltre ai dati certi sul rapporto di lavoro, la medesima può avere anche valore di prova autonoma sull'esistenza del rapporto di lavoro. In tale caso la prova testimoniale può essere utilizzata a supporto per dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro rispetto al periodo di paga registrato nella busta. Casi di questo tipo risultano particolarmente delicati e richiedono che la Struttura territoriale impieghi estrema prudenza nello svolgimento delle attività di riscontro.

Nell'eventualità in cui la testimonianza sia supportata esclusivamente dalla busta paga, i rapporti fra questa e la testimonianza stessa sono regolati dai principi di cui ai paragrafi 3.2.3 (ad esempio, nel caso in cui la busta paga indichi anche la data di assunzione o licenziamento) e 3.2.4 della circolare.  Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione dal  curriculum vitae di paternità del lavoratore

Il benservito è il documento che il datore di lavoro rilascia al lavoratore, alla cessazione del servizio, a documentazione del rapporto intercorso tra i due. Quando dotato dei requisiti formali e sostanziali illustrati nella presente circolare (cfr. paragrafo 2), tale documento può costituire prova dell'esistenza del rapporto di lavoro.

Il ben servito deve essere distinto dal curriculum vitae di paternità del lavoratore che, essendo un documento proveniente dal lavoratore, anche se datato e risalente, non ha valore ai fini della costituzione di rendita vitalizia.

Lettera di assunzione

La lettera di assunzione deve essere valutata con estrema cautela essendo, di norma, antecedente o contestuale all'istaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto non documenta un rapporto di lavoro passato, come invece accade nel benservito, ma un rapporto di lavoro in via di instaurazione.

Per poter essere valutata ai fini dell'esistenza del rapporto di lavoro, oltre a presentare i consueti requisiti formali e sostanziali illustrati nella circolare, fra cui la firma del datore di lavoro, la lettera di assunzione deve recare la firma per accettazione del lavoratore. In assenza della firma per accettazione del lavoratore, la lettera di assunzione va considerata una mera proposta contrattuale e, in quanto tale, è inidonea a dimostrare la conclusione del contratto di lavoro e dunque non costituisce prova certa dell'esistenza del rapporto di lavoro.

La firma per accettazione del lavoratore è un requisito essenziale ma preliminare, poiché la lettera deve essere attentamente esaminata nel suo contenuto e nelle singole clausole, al fine di verificare che abbia determinato l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Non di rado accade infatti che la lettera di assunzione, seppur controfirmata per accettazione dal lavoratore, nasconda un mero accordo preliminare ovvero contenga clausole che rinviano l'assunzione ad un momento successivo o la condizionino sospensivamente o risolutivamente ad un evento futuro e incerto, rendendo il documento stesso inidoneo a dar prova dell'esistenza certa di un rapporto di lavoro del quale sono, appunto, in discussione esistenza o durata.

Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali

La natura di reciproche concessioni propria di questi accordi impone una particolare cautela nel farne uso ai fini della costituzione di rendita vitalizia. Le parti infatti si accordano per evitare o chiudere una controversia, anche lunga e dall'esito incerto, sicché l'assetto che esse decidono di darsi in via conciliativa potrebbe differire dal reale rapporto intercorso.

L'assetto definito nelle pattuizioni in esame può aver rilievo ai fini dell'art icolo 13 della legge n. 1338/1962 nei limiti in cui consista espressamente in un riconoscimento chiaro e puntuale di parte datoriale circa i presupposti e gli elementi sostanziali rilevanti (ad esempio, esistenza del rapporto di lavoro, natura, durata, qualifica, retribuzione, ecc.). Ciò implica un approfondito esame dell'accordo sia sotto il profilo formale delle espressioni usate sia sotto il profilo sostanziale, al fine di escludere che l'assetto definito sia una mera concessione.

In ogni caso, come di consueto, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro l'accordo, sia giudiziale che stragiudiziale, deve essere di epoca risalente tale da poterne escludere la precostituzione ai fini della rendita vitalizia.

Così, ad ulteriore esemplificazione, i verbali di conciliazione redatti ora per allora in sede sindacale o presso le competenti Commissioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non sono idonei come documentazione per provare l'esistenza del rapporto di lavoro. Tali verbali, infatti, si limitano a prendere atto della conciliazione intervenuta tra le parti; non c'è alcuna valutazione nel merito della controversia e non vi è quindi alcun accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro controverso. La conciliazione interviene al solo fine di dirimere e comporre la lite (l'atto finale di tale transazioni non è una sentenza ma, appunto, un verbale che riporta in modo estremamente sommario quanto affermato dalle parti e gli estremi dell'accordo, senza necessità di produzione di materiale probatorio).

Estratti libri matricola o libri presenze

La valenza probatoria di tale documentazione deve essere subordinata al rispetto dei principi formali e sostanziali illustrati nella circolare e alle disposizioni vigenti all'epoca circa la regolare tenuta e redazione della richiamata documentazione.


2. FONDO CD/CM ­ COLLABORATORI CD/CM

Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali dell'interessato

In merito all'esistenza del rapporto di collaborazione, con la circolare n. 36/2003 e con il messaggio n. 22705/2004, è stato attribuito valore probatorio anche al foglio matricolare dal quale risulti la professione di "contadino ­ agricoltore ­ etc.". Tuttavia, poiché in tale documento la dichiarazione di professione - peraltro generica ed approssimativa - proviene dallo stesso interessato, essa non può costituire prova certa del rapporto di collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal fine.

La predetta dichiarazione, in quanto proveniente dallo stesso interessato, può invece valutarsi contro l'esistenza certa del preteso rapporto di collaborazione quando riporti diciture come disoccupato, senza professione ecc. Tale risultanza, tra l'altro, non può essere smentita dalla testimonianza resa ora per allora.

Analoghe considerazioni valgono anche per la carta di identità e in genere ogni altra dichiarazione unilaterale di professione o disoccupazione resa dall'interessato nel passato come nel presente.

Licenza agricola nell'ambito del servizio militare L'uso dei fogli di licenza agricola nell'ambito del servizio militare ( cfr. la circolare n. 36/2003 e il messaggio n. 22705/2004) deve essere compatibile con i principi formali e sostanziali illustrati nella circolare.

La licenza agricola è rilasciata a seguito di attività istruttorie svolte dall'autorità militare. La documentazione istruttoria prodromica alla concessione della licenza agricola potrebbe contenere informazioni relative al preteso periodo di collaborazione.

La delicatezza delle valutazioni implicate dall'esibizione dei fogli di licenza agricola postula che la documentazione normativa (bandi, prospetti informativi, circolari dell'autorità militare), quella istruttoria e provvedimentale inerente, nonché lo stesso foglio matricolare e caratteristico, siano esibiti integralmente affinché emerga in maniera chiara e puntuale la situazione storica dell'interessato, il tipo di licenza richiesta e se essa sia stata effettivamente concessa. Ciò anche al fine di valutare quali fossero storicamente le reali esigenze di manodopera dell'azienda e il supporto che l'interessato potesse fornire alla stessa.

In assenza di ulteriori elementi desumibili dalla predetta documentazione prodromica alla concessione della licenza, o in mancanza della stessa, si precisa che il periodo di licenza agricola concessa, in quanto delimitato da date di inizio e fine indicate nel provvedimento di concessione, di per se solo non può supportare la testimonianza volta a dimostrare il dilatarsi nel tempo della collaborazione oltre le suddette date, ostandovi i principi di cui al paragrafo 3.2.3. della circolare.

Attestati di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o  Federazioni di categoria (penultimo punto dell'elencazione di cui al messaggio n.  22705/2004)

Questa documentazione non è idonea a dimostrare l'esistenza certa del rapporto di collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal fine.

Patente agricola, certificato di conduzione di bovini, tesserino per l'utilizzo di presidi  fitosanitari (messaggio n. 22705/2004)

Questa documentazione, avendo valore abilitante per attività tecniche e/o pericolose, può testare dell'esistenza del rapporto di collaborazione solo a decorrere dalla data del rilascio, ma non può supportare testimonianze che intendano retrodatare il rapporto di collaborazione a periodi precedenti al rilascio stesso. La richiamata condizione non costituisce residuale applicazione del principio di cui al paragrafo 3 della circolare n. 10/2004, che, come chiarito nella circolare, deve ritenersi superato, ma discende dall'impossibilità logica e giuridica di attribuire a titoli abilitanti efficacia probatoria certa in ordine al pregresso svolgimento di mansioni in carenza delle prescritte autorizzazioni.

Per le medesime ragioni, ove emerga che la citata documentazione sia stata rilasciata per un determinato periodo di validità, è necessario che il periodo di collaborazione che si intende provare mediante l'esibizione dei predetti documenti sia compreso nel periodo di validità degli stessi. Tale principio, tra l'altro, è già stato espresso per la patente agricola con il messaggio n. 22705/2004. Si precisa, che la patente agricola utile ai fini che qui interessano può essere solo quella rilasciata inequivocabilmente per l'uso di macchine agricole (ad esempio, riquadro A del modello MC. 703). Di converso non potranno essere utili le patenti che assieme all'uso di macchine agricole abilitino anche alla guida di altri veicoli (come ad esempio l'attuale cosiddetta patente B, che abilita alla guida di macchine agricole e delle comuni automobili), ciò in quanto dall'esame della patente è necessario che sia certo ed univoco il collegamento al preteso rapporto di collaborazione.

Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)

La sentenza può essere utilizzata in base ai criteri illustrati al paragrafo 2.3 della circolare.

Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse dall'infortunio  agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)

In merito all'esistenza del rapporto di collaborazione nell'azienda agricola, la circolare n. 36/2003 attribuisce valore probatorio alle attestazioni della ASL dalle quali risulti che il richiedente è stato vittima di infortunio durante il lavoro nei campi, precisando che la circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso. Il messaggio n. 22705/2004 elenca come prove, altresì, anche le denunce di infortunio INAIL per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di contadino, agricoltore ecc.

A condizione che siano rispettati i principi sostanziali e formali illustrati nella circolare, si conferma la valutabilità di detta documentazione purché, come di consueto, sia coerente col quadro complessivo delle risultanze.

Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione nell'azienda agricola, il messaggio n. 22705/2004 richiama, genericamente, anche i ricoveri ospedalieri dai quali risulti, sulla cartella clinica, la qualifica di agricoltore contadino ecc. Ove non sia documentato un ricovero originato da infortunio derivante dallo svolgimento di attività agricola, tale documentazione non potrà più essere utilizzata.

Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di stabilire se il  richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data  determinata

Ai fini della valenza probatoria, è necessario che in tali documenti sia individuata in modo certo la data di apposizione della qualifica corrispondente all'attività di "agricoltore", "coltivatore", "allevatore", "coadiuvante dell'impresa agricola familiare", ecc.  Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data di  rilascio e la professione svolta

Tali documenti, poiché frutto di una dichiarazione unilaterale dell'interessato, non costituiscono prova certa del rapporto di collaborazione.  Dichiarazioni del Sindaco Relativamente alla valenza probatoria delle dichiarazioni del Sindaco, si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2.2 della circolare.  Attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle,  attestazioni, documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze,  documentazione amministrativa firmata dall'interessato

Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione nell'impresa agricola, al paragrafo 3 della circolare n. 36/2003, è stata riconosciuta valenza probatoria anche all'attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del Consorzio Agrario circa il fatto che nei propri registri risulti la "firma" del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante, concimi ecc. La mera firma apposta su documentazione amministrativa, per conto dell'azienda, non può considerarsi una prova inequivoca del rapporto di collaborazione che qui interessa, da una parte perché il potere di firma potrebbe essere stato originato da rapporti di mera rappresentanza, dall'altra perché lo svolgimento di attività amministrative nulla può dire con certezza in merito all'esistenza di un rapporto di collaborazione avente ad oggetto principale l'abituale manuale attività di coltivazione, allevamento e governo del bestiame. Tanto premesso, ove non risulti inequivocabilmente che la firma sia stata apposta dall'interessato in qualità di "agricoltore", "coltivatore", "allevatore", "coadiuvante dell'impresa agricola familiare", ecc., la predetta documentazione non potrà più essere utilizzata al fine di provare l'esistenza del rapporto di collaborazione. Lo stesso principio vale per le bolle, le attestazioni, la documentazione di ricezione, di consegna, di trasporto merci, le quietanze ed ogni altra documentazione amministrativa firmata dall'interessato. Si osserva ad ogni modo che la predetta documentazione, seppur non idonea a fornire la prova certa dell'esistenza del rapporto di collaborazione in agricoltura, potrebbe essere comunque idonea a documentare attività connesse alla prestazione principale di manuale coltivazione, allevamento e governo del bestiame; detta documentazione potrà quindi essere oggetto di valutazione ai fini della durata della collaborazione allorquando dalla stessa emerga la presenza stabile e continuata del coadiutore in azienda. Ciò purché la prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione sia altrimenti fornita e a condizione che la documentazione stessa non sia di esclusiva provenienza dell'interessato. Pertanto la documentazione dovrà comunque essere testualmente riferibile con certezza all'azienda agricola con cui l'interessato assume di aver collaborato e risultare formata inequivocabilmente con la partecipazione degli altri soggetti del rapporto (di fornitura, di trasporto, di ricezione, ecc.) a cui il documento stesso si riferisce. Ciò al fine di escludere valenza probatoria ad atti che rechino la sola firma dell'interessato e possano dunque essere stati oggetto di una precostituzione al fine di ottenere la rendita vitalizia.

 3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI. FAMILIARI COADIUVANTI E COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI  Atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di  partecipazione; attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del  familiare ai fini dell'assicurazione I.V.S.; attestazioni dell'Ispettorato del Lavoro;  risultanze degli archivi dell'Istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo  ancorché in assenza dell'accredito contributivo e simile documentazione (circolare n.  31/2002)

La facoltà di costituire la rendita riguarda i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo in quanto contitolari dell'impresa o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria in quanto lavoratori subordinati. La rendita vitalizia non può quindi essere concessa nei casi in cui la quota di reddito attribuita al richiedente, rispetto al reddito globale dell'impresa, porti ad escludere lo status di coadiuvante. Né può essere concesso a coloro che risultino proprietari di quote sociali. Così, ad esempio, l'eventuale attribuzione al collaboratore di una quota di reddito pari al 50% porterebbe ad escludere il beneficio della rendita vitalizia, in quanto contrario alle previsioni normative e indicativo di uno status sostanzialmente diverso da quello del collaboratore. Nell'ambito delle imprese familiari è utile precisare che la prestazione resa dal collaboratore deve configurarsi continuativa, abituale e prevalente; deve essere quindi prestata in maniera regolare e sistematica e non saltuaria.

 4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

A titolo esemplificativo, la documentazione probatoria ammessa per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 può essere la seguente: 

1. denunce GLA o Emens o Modelli 770 regolarmente presentati, a cui non risulti  correlato alcun versamento contributivo; 

2. scritture private da cui si evinca il tipo di rapporto lavorativo instaurato tra le  parti, cui corrispondano accrediti retributivi (ad esempio, bonifici, assegni  bancari, ecc.); 

3. copie di quietanze di pagamento che contengano espresso riferimento a rapporti  di lavoro compresi nel beneficio in questione. La documentazione di cui al precedente punto 1. è, solitamente, da sola sufficiente a determinare l'esistenza, l'ammontare e la qualificazione del reddito, residuando ad altra documentazione la sola collocazione temporale dello stesso. In assenza di tale documentazione, ovvero nel caso in cui lo stesso richiedente ammetta di non aver ricevuto alcuna retribuzione a fronte della prestazione lavorativa eseguita, ovvero ancora nel caso in cui il corrispettivo percepito sia stato inferiore a quello pattuito, il beneficio della rendita non potrà essere concesso, ovvero sarà concesso per un periodo/importo inferiore. Infatti, tale inadempimento contrattuale del committente/associante, non facendo sorgere alcun obbligo contributivo, non può comportare l'attribuzione di copertura contributiva; esso potrà essere contestato in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del lavoratore e, solo a seguito dell'eventuale ottenimento del versamento retributivo, il lavoratore potrà pretendere il conseguente accredito contributivo, riferito al medesimo anno in cui viene tardivamente corrisposto il compenso. Si rammenta, a tal proposito, che l'accredito contributivo, in applicazione del principio di cassa, avviene a partire dal mese di gennaio dell'anno in cui è stato corrisposto il compenso medesimo. Pertanto è necessario che il soggetto interessato al beneficio della rendita vitalizia fornisca prova della data di versamento della retribuzione, al fine di collocare la propria posizione contributiva in un certo ambito temporale. Si ritiene peraltro che, nella rara eventualità in cui dalla documentazione scritta come sopra esemplificata non sia possibile risalire alla data di corresponsione della retribuzione, tale data possa essere provata con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la prova testimoniale. Si ribadisce che, in considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell'ambito della Gestione separata, l'accertata omissione contributiva determinerà la costituzione di rendita vitalizia in relazione all'intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi di riferimento per il calcolo dell'onere di riscatto risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per l'anno in cui si è verificata l'omissione (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali. In caso contrario, sarà concesso di costituire la rendita vitalizia per un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente ad un numero di mesi pari al rapporto fra il reddito di riferimento per il calcolo dell'onere ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti (arrotondato per difetto). L'accredito della contribuzione da riscatto potrà comunque avvenire nel limite del massimale contributivo vigente nell'anno considerato.



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LaPrevidenza.it, 29/05/2019

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