Principi inderogabili della disciplina di costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione
Inps, Circolare 29.5.2019 n. 75
Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti
in prescrizione ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 1338 del 1962. Profili istruttori
La
presente circolare riepiloga i principi inderogabili della disciplina
della costituzione di rendita vitalizia ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962,
fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole in vigore, nonché
individuando i comportamenti di cautela da adottare
nell'istruttoria delle relative istanze. Sono
illustrate, in particolare, alcune precisazioni in merito alle retribuzioni da prendere a base del calcolo dell'onere di
rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si
collocano nel "sistema contributivo". L'allegato alla
presente circolare fornisce chiarimenti in merito ad alcuni
profili probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella
prassi amministrativa
INDICE
1. Premessa
1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
2. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro
2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza
2.2.
Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni della Pubblica
Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al messaggio n.
2641/2014. Precisazioni
2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro
2.4. Originali e copie autentiche
3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa
3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova
3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza
3.2.1.
Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza a) Conoscenza
diretta e riscontrabilità b) Soggetti c) Valutazione della credibilità e
plausibilità della testimonianza
3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza
3.2.3.
Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al
documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio n.
23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la costituzione
della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di collaboratori del
nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare
3.2.4. Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva
3.2.5.
Principio del vuoto contributivo assoluto 3.3. Durata e continuità
della prestazione lavorativa nel lavoro a domicilio. Esclusione
della testimonianza
4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza
5. Richieste e attività istruttorie
6. Fascicolo telematico
7.
Determinazione dell'onere per la costituzione di rendita vitalizia con
riferimento ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della
futura pensione
8. Ricorsi amministrativi 9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi
***
1. Premessa
La
costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge
n. 1338 del 1962 consente, previa esibizione di prove rigorose, di
versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione
sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini
di prescrizione. Recentemente, l'attività di Audit svolta dall'Istituto
ha rilevato criticità nella gestione delle pratiche in oggetto,
evidenziando la necessità di un intervento chiarificatore e di
riordino riguardo a delicati profili istruttori. L'esame delle domande
di costituzione di rendita vitalizia, infatti, è caratterizzato da
una particolare complessità dovuta ai seguenti tre fattori: l'esercizio
di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a
supporto dell'istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso; lo
svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti; la
coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente
vantati dai diversi interlocutori (quello del lavoratore al
riconoscimento della rendita vitalizia e quello del datore di lavoro a
non essere esposto agli effetti pregiudizievoli del riconoscimento di un
inesistente rapporto di lavoro). In tale contesto, l'Istituto riconosce
la rendita vitalizia solo nei casi di esistenza certa del rapporto di
lavoro e di sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Il
mutamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al
pensionamento, le forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento -
incentivando gli assicurati alla ricerca e al conseguimento anticipato
dei requisiti assicurativi - amplificano la rischiosità del
processo diretto al riconoscimento della costituzione di rendita
vitalizia. Stante l'impossibilità di tipizzare e fissare in un numero
chiuso le fattispecie, la documentazione e le attività di riscontro, con
la presente circolare si riepilogano quindi i principi inderogabili in
materia, si forniscono alcuni chiarimenti e, infine, si rammentano
le regole e i comportamenti di cautela imprescindibili che, nei casi
concreti, dovranno comunque essere integrati secondo il prudente
apprezzamento del Responsabile del procedimento in ordine alla
concludenza della prova e alla sua rispondenza ai requisiti di certezza
e attendibilità. Per quanto non espressamente previsto nella presente
circolare e nell'allegato tecnico, restano ferme le istruzioni diramate
nel tempo, in quanto compatibili.
1.1 Presupposti della costituzione di rendita vitalizia
Finalizzato
a porre rimedio alle omissioni contributive, l'istituto previsto
dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l'inadempimento
dell'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti(I.V.S.). La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non
più suscettibile di recupero da parte dell'Inps per maturata
prescrizione. La norma in esame non è applicabile nei casi in cui le
disposizioni vigenti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro
prevedevano l'esclusione dall'obbligo assicurativo I.V.S. Inizialmente
applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l'istituto
in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie:
familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e
commerciali (cfr. le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e
collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili (cfr. le circolari
n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004); tutti
coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria
nella Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione,
essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e
versata direttamente da quest'ultimo (cfr. la circolare n.
101/2010); iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio
2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla circolare
n. 117/2018).
2. La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro
2.1. Prova documentale, data certa, esistenza certa, attività valutativa della Struttura territoriale, integrità e completezza
Ai
fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano
presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva
esistenzadel rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, della legge n.
1338 del 1962). Il regime probatorio in questione riguarda anche la
dimostrazione della natura del rapporto di lavoro. La documentazione
deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro
o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all'epoca della
domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano
elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo
specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. Al fine di
verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della
relativa domanda in lavorazione, la Struttura territoriale controlla se
la medesima documentazione sia stata già presentata dall'interessato in
eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia,
verificando che anche rispetto ad esse la documentazione sia
risalente. Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a
documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali
appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. La disamina
della documentazione più ricorrente nella prassi, delle problematiche e
dei criteri specifici di utilizzo e valutazione è contenuta
nell'allegato tecnico alla presente circolare (Allegato n. 1). Appare
opportuno precisare che la documentazione, qualsiasi essa sia, deve
avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza e deve essere
sottoposta, in ogni caso, a un vaglio critico. Il legislatore ha inteso
impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie,
pertanto l'esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo
verosimile, ma risultare certa (cfr. Corte costituzionale n. 26/1984 e
n. 568/1989). I documenti, dunque, devono avere attinenza con il
rapporto di lavoro a cui l'istanza si riferisce e non devono essere di
formazione esclusiva del beneficiario; la Struttura territoriale
deve sempre valutare forma e contenuto intrinseco della documentazione,
nel contesto complessivo dell'istruttoria e dei riscontri. Sulla base di
tale attività valutativa, l'esistenza effettiva e la natura del
rapporto di lavoro in discussione devono risultareobiettive e certe e
non meramente plausibili, verosimili o presumibili. Laddove, a seguito
della predetta attività valutativa, restino margini di incertezza,
ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità
del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività
o alla sua natura, l'istanza non può essere accolta. La documentazione,
datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve
essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni,
alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata
precostituita allo scopo di ottenere il riscatto. È imprescindibile, già
in questa fase, procedere ai riscontri finalizzati a verificare che il
datore di lavoro (impresa individuale, ditta artigiana, ecc.) fosse
esistente nel periodo oggetto della richiesta di costituzione di rendita
vitalizia. Tale verifica deve essere svolta attraverso la consultazione
delle banche dati dell'Istituto, del fascicolo aziendale nonché, a
titolo esemplificativo, attraverso visure camerali o documentazione
fiscale.
2.2. Dichiarazioni ora per allora. Dichiarazioni
della Pubblica Amministrazione. Attestazioni del Sindaco di cui al
messaggio n. 2641/2014. Precisazioni
Le dichiarazioni ora per
allora non sono idonee a provare l'esistenza del rapporto di lavoro. Le
dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate
per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il
rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari
responsabili e che non facciano un generico riferimento agli
atti d'ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di
atto, della data e dell'eventuale numero di protocollo del documento
stesso al fine di consentire all'Istituto la verifica dei contenuti e la
conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall'articolo 13
della legge n. 1338 del 1962. Tenuto conto degli esiti delle attività di
verifica ispettiva e dei report elaborati a completamento delle
campagne di Audit sul tema, le attestazioni del Sindaco di cui
al messaggio n. 2641/2014 o le attestazioni del funzionario comunale
all'uopo delegato - anche quando contengano le precisazioni di cui al
precedente capoverso devono essere sempre verificate attraverso
l'acquisizione della documentazione sulla cui base sono state
rilasciate. Resta sempre ferma la facoltà per l'Istituto di acquisire la
documentazione sulla cui base la Pubblica Amministrazione abbia
rilasciato la dichiarazione.
2.3. Valutazione delle sentenze come prova del rapporto di lavoro
Il
regime probatorio imposto dall'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
vincola anche il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del
diritto del lavoratore ad ottenere la costituzione della rendita
vitalizia. Il giudice, infatti, non può verificare l'esistenza del
rapporto di lavoro con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio
convincimento circa la sua esistenza solo dietro esibizione di prove
documentali di data certa dalle quali possa evincersi con certezza
l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso. Pertanto,
mentre solitamente il giudice può accertare l'esistenza di un rapporto
di lavoro controverso mediante i più disparati mezzi di prova, per
l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai
fini dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 deve basarsi su prove
documentali di data certa e inequivocabili. Il regime probatorio
imposto dal citato articolo 13, conseguentemente, non trova deroga
nemmeno nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia
costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi
dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante
prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel
caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte lo stesso Istituto (cfr.
Corte di cassazione n. 5239/1988). Fermo restando quanto sopra
precisato, qualora per avvalersi del beneficio in esame venga prodotta
una sentenza definitiva avente ad oggetto il rapporto di lavoro
controverso, il contenuto, gli effetti e la portata della stessa, ai
fini che qui interessano, dovranno essere valutati con il necessario
supporto dell'Area legale di competenza. Resta impregiudicata la
possibilità di svolgere ogni altra attività istruttoria che si
ritenga necessaria o opportuna e nel rispetto dei criteri operativi
contenuti nella presente circolare.
2.4. Originali e copie autentiche
La
documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente
autenticata da pubblico ufficiale. Quando la documentazione è presentata
in originale, il funzionario dell'Istituto che la riceve ne riproduce
copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica. Per essere
utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie
autentiche, redatte dal funzionario dell'Istituto a ciò autorizzato o da
altro pubblico ufficiale, devono riguardare il documento nella sua
integrità e completezza e consistere nell'attestazione di conformità
con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che
esegue l'autenticazione, il quale deve indicare la data e il luogo del
rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più
fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio. Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità
all'originale redatte dall'interessato, dal datore di lavoro o da altri
soggetti privati. Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 è
ammessa la dichiarazione sostitutiva del fatto che la copia di un atto o
di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale. In
queste ipotesi, la dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione di
far constatare alla Pubblica Amministrazione, in luogo di certificazioni
rilasciate dalla stessa o da essa conservate, circostanze a
questa risultanti in propri atti. La Struttura territoriale, quindi,
compie sempre le verifiche presso la Pubblica Amministrazione
interessata e di tali verifiche ne dà riscontro nel fascicolo. La
dichiarazione sostitutiva di copia conforme, resa ai sensi del citato
articolo 19, non è applicabile alla documentazione privata (libretti di
lavoro, attestati sostitutivi, buste paga, ecc.) o che comunque non sia
conservata presso una Pubblica Amministrazione. In ogni caso di
presentazione o formazione di copie autentiche, resta sempre ferma
la possibilità dell'Istituto di richiedere l'esibizione degli originali,
laddove esigenze prudenziali o di riesame lo rendano opportuno. È
pertanto onere dell'interessato conservare gli originali anche dopo la
formazione della copia autentica e l'accoglimento della domanda di
rendita vitalizia.
3. La prova della durata e continuità della prestazione lavorativa
3.1. Gli altri fatti e mezzi di prova
L'omissione
contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova
dell'esistenza del rapporto di lavoro, dell'effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la
costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo
e della misura della retribuzione. Al riguardo, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, salva la necessità di
provare l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini descritti al
paragrafo 2 della presente circolare, gli altri aspetti, quali durata,
continuità della concreta prestazione lavorativa e qualifica, possono
essere provati anche con "altri mezzi di prova". Si precisa che non è
richiesta l'ulteriore prova della continuità della prestazione
lavorativa nei casi in cui il documento che provi l'esistenza del
rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di
lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il
periodo richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza,
ecc.).
3.2. La prova della durata e della continuità della concreta prestazione lavorativa. La testimonianza
Raramente
la prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro è idonea
anche a dimostrare l'effettivo svolgimento della concreta prestazione
lavorativa nel periodo in cui si lamenta l'omissione contributiva. In
genere l'interessato intende coprire dei vuoti contributivi collocati
all'interno di periodi di lavoro documentalmente accertati. Poiché tali
vuoti contributivi potrebbero discendere da assenze del lavoratore non
assicurabili, è necessario che sia fornita una prova attendibile
e precisa circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa
proprio in quei periodi. In altri casi, inoltre, l'interessato vuole
provare lo svolgimento effettivo della prestazione anche in periodi
antecedenti ovvero successivi a quelli documentalmente accertati. A tali
scopi, il mezzo di prova a cui più spesso ricorrono gli interessati è
quello della testimonianza. L'uso e la valutazione della testimonianza
rientra fra i profili più critici dell'istruttoria in materia di
costituzione di rendita vitalizia. La prova con mezzi orali della durata
dello svolgimento della prestazione lavorativa può, di fatto,
risolversi in uno svilimento della prova documentale sull'esistenza del
rapporto di lavoro per mezzo di uno sforzo mnestico del testimone,
talora assai rilevante quando non improbabile. Preso atto che, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, il rilievo
in questione non può comportare l'esclusione a priori della prova
testimoniale, è necessario che l'uso e la valutazione di questo mezzo di
prova sia assistito da cautele, da adottarsi in via amministrativa,
riguardanti tanto il contenuto e la forma della dichiarazione
testimoniale quanto la persona stessa del testimone, affinché l'uso
della testimonianza non si risolva in un sovvertimento del principio di
prova scritta certa dell'esistenza del rapporto di lavoro.
3.2.1. Riscontri, soggetti e valutazione della testimonianza
a) Conoscenza diretta e riscontrabilità
Il
testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione
diretta e dunque deve anche attestare le ragioni di come sia venuto a
conoscenza di tali fatti in modo da offrire elementi di riscontro. Tali
elementi di riscontro devono quindi orientare l'esame
della dichiarazione; pertanto, quando tali riscontri non siano neanche
potenzialmente effettuabili, le dichiarazioni non possono essere
utilizzate.
b) Soggetti
Fermo quanto detto, potranno essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:
colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza; datore di lavoro.
Per
le rendite vitalizie nella gestione CD/CM, in considerazione della
specificità e delle condizioni di effettuazione dell'attività agricola,
possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti
soggetti:
dipendenti dell'azienda agricola di appartenenza
del richiedente, regolarmente assicurati per l'intero periodo per
il quale viene chiesto il riscatto; iscritti nel periodo di
riferimento in qualità di CD/CM o operai agricoli regolarmente
assunti presso l'azienda confinante con quella dove si assume che il
richiedente abbia prestato l'attività di collaboratore,
regolarmente assicurati per l'intero periodo; deve quindi trattarsi
di "azienda confinante", non essendo sufficiente la semplice
"vicinanza". Tale prova, a carico del richiedente, può essere fornita
con una relazione tecnica asseverata; familiari che siano
titolari o collaboratori nel nucleo diretto coltivatore nel periodo
oggetto di riscatto.
Le dichiarazioni di altri soggetti
(fornitori, acquirenti abituali) possono essere utilizzate solo
e soltanto se suffragate da idonea documentazione dell'epoca, che
comprovi rapporti diretti continuativi e abituali con l'azienda agricola
di appartenenza del richiedente nel periodo chiesto a riscatto. Per le
rendite vitalizie nella gestione ART/COM possono essere valutate le
dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:
dipendenti
dell'impresa artigiana o commerciale di appartenenza del richiedente
nel periodo per il quale viene chiesto il riscatto, regolarmente
assicurati per l'intero periodo; familiari che siano titolari o
collaboratori nell'impresa nel periodo oggetto di riscatto;
Le
dichiarazioni dei fornitori possono essere utilizzate esclusivamente se
suffragate da idonea documentazione dell'epoca che comprovi rapporti
diretti, continuativi e abituali con l'azienda di appartenenza del
richiedente nel periodo chiesto a riscatto. Per le rendite vitalizie
nella gestione ART/COM non possono essere utilizzate dichiarazioni
rese da vicini di casa, né da clienti anche abituali dell'impresa, né da
soggetti che assumono di essere stati lavoratori presso aziende poste
nelle immediate vicinanze della sede di lavoro del richiedente.
c) Valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza
Come
già illustrato con la circolare n. 183/1990, è la
credibilità/plausibilità della testimonianza che può far ritenere
raggiunta la prova sulla durata continuativa e non interrotta
della prestazione lavorativa. La testimonianza deve dunque essere sempre
sottoposta ad una valutazione critica nel contesto dell'intera
documentazione e dei riscontri al fine di verificare l'assenza
di contraddizioni fra quanto dichiarato e le risultanze documentali o le
evidenze rilevabili dall'estratto contributivo (assenze, attività
lavorative incompatibili con quanto dichiarato, ecc.), nonché la
coerenza e compatibilità fra le ragioni che giustificherebbero la
presenza del testimone sul luogo di lavoro e quanto da esso dichiarato
in merito alla durata e continuità della prestazione lavorativa chiesta a
riscatto. Le suddette valutazioni non dovranno riguardare il solo
periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia, ma l'intero arco
temporale per il quale si rende testimonianza.
3.2.2. Contenuto e forma della testimonianza
Il
nucleo della dichiarazione testimoniale, diretto a dimostrare
l'omissione contributiva, deve contenere l'attestazione della durata
continuativa e non interrotta della concreta prestazione lavorativa resa
dall'interessato. Il testimone deve dichiarare le mansioni che ha visto
svolgere al lavoratore nel periodo oggetto di istanza. Il periodo a cui
si riferisce la dichiarazione deve essere individuato e devono essere
riportate eventuali assenze effettuate dall'interessato alla rendita
vitalizia. La dichiarazione testimoniale deve essere resa espressamente
ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con piena
assunzione di responsabilità, anche di natura penale. Chi rende la
dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di
coniugio, unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016,
parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata
ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria
dichiarazione. Il testimone deve inoltre dichiarare gli elementi di
fatto che diano ragione di come sia venuto a conoscenza di quanto
attestato in modo da offrire elementi di riscontro.
3.2.3.
Retrodatazione e postdatazione della prestazione lavorativa rispetto al
documento del rapporto di lavoro. Applicabilità del messaggio
n. 23295/2006 a tutti i fondi in cui sia possibile chiedere la
costituzione della rendita vitalizia. Precisazioni in materia di
collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare
Con
il messaggio n. 23295/2006 sono stati forniti i chiarimenti relativi al
caso in cui con la testimonianza si intenda retrodatare o postdatare un
rapporto di lavoro documentalmente provato, che di seguito si
riepilogano. La giurisprudenza della Corte di cassazione è ripetutamente
intervenuta sull'utilizzo della testimonianza come strumento per
provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o
successiva rispetto a quella risultante da documento di data
certa pervenendo, progressivamente, a un orientamento ispirato ad un
rigoroso rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio.
La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove testimoniali possano
essere utilizzate per anticipare o posticipare l'esistenza di un
rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano
documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l'accoglimento della
tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una svalutazione integrale
della necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di
lavoro fissata dalla legge e ribadita dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 568/1989, consentendo alla testimonianza di prevalere
sul documento, annullandone l'efficacia probatoria qualificata. In
particolare, la Corte di cassazione (cfr. le sentenze n. 14504/2005, n.
840/2005, n. 3085/2001 e n. 1778/2001) ha chiarito che la regola secondo
la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni
mezzo, introdotta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n.
568/1989, non può essere estesa all'ipotesi in cui "la data del
documento è certa ed è certa, altresì, in base al contenuto del
documento stesso, l'epoca di costituzione del rapporto". Ciò premesso,
le dichiarazioni testimoniali non possono essere utilizzate per
retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro
quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo
non equivoco la data di inizio e fine dello stesso, poiché,
altrimenti, sarebbe una prova in contrasto con il documento, di cui
annullerebbe dunque l'efficacia probatoria. A titolo esemplificativo si
riportano le seguenti ipotesi: - documento di data certa che riporti
date di inizio e fine del rapporto di lavoro (ad esempio il libretto di
lavoro, che ha una propria data di rilascio e che nelle registrazioni
cronologiche contiene le date di inizio e di fine del rapporto di
lavoro): in questa ipotesi le dichiarazioni testimoniali saranno utili
per coprire eventuali vuoti contributivi lamentati dal lavoratore
e collocati fra le date di inizio e fine del rapporto di lavoro indicate
nel libretto, ma non potranno né posticipare né anticipare lo
svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle date di inizio e
fine del rapporto di lavoro indicate nel documento; - documento di data
certa che riporti solo la data di inizio del rapporto di lavoro: è
possibile utilizzare le dichiarazioni al fine di stabilire la durata e
continuità della prestazione lavorativa a partire dalla data di inizio
del rapporto di lavoro, ma non per anticiparne lo svolgimento rispetto a
detta data; - documento di data certa che riporti solo la data di fine
del rapporto di lavoro: è possibile utilizzare le dichiarazioni al fine
di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa nei
periodi precedenti alla data di fine del rapporto di lavoro, ma non per
posticiparne lo svolgimento rispetto a detta data; - documento di data
certa che provi soltanto che il rapporto era esistente al tempo
di formazione del documento senza indicarne né le data di inizio né le
data di fine: è possibile utilizzare le dichiarazioni per determinare
l'effettiva durata e continuità della prestazione lavorativa. I criteri
illustrati sono applicabili a tutti i fondi in cui sia possibile
chiedere la costituzione della rendita vitalizia. In particolare, per
quanto riguarda i collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi
dal titolare, al paragrafo 3 della circolare n. 10/2004 è stato chiarito
che la prova documentale può avvalorare l'esistenza del rapporto di
lavoro esclusivamente dalla data di emissione della medesima e non per
periodi precedenti. Poiché, come rappresentato, è necessario
distinguere fra data certa di emissione/redazione del documento e date
di inizio e fine del rapporto di lavoro in esso riportate, il principio
espresso al citato paragrafo 3 deve ritenersi superato. Fermo, dunque,
il principio imprescindibile secondo cui la prova dell'esistenza del
rapporto di lavoro deve essere fornita con documenti che abbiano data
certa di emissione/redazione, il rapporto fra questa e le testimonianze
va regolato, anche per i collaboratori del nucleo coltivatore diversi
dal titolare, in base ai principi del messaggio n. 23295/ 2006 sopra
riportati ed esemplificati. Inoltre, per i collaboratori del nucleo
coltivatore diversi dal titolare, in assenza di ulteriore documentazione
a supporto della testimonianza, questa non potrà posticipare o
anticipare il rapporto di collaborazione rispetto a quanto risultante
dall'estratto contributivo. Ciò in ragione della particolare efficacia
degli elenchi presi a base per la costruzione dell'estratto
contributivo; in tali termini va dunque integrato quanto già espresso al
paragrafo 4, ultimo capoverso, della circolare n. 36/2003. 3.2.4.
Principi di collegamento. Impresa esistente ed attiva
Nelle
ipotesi in cui i testimoni siano colleghi di lavoro, questi devono
essere regolarmente assicurati per il lavoro svolto effettivamente
durante tutto il periodo cui si riferisce la testimonianza. Nei casi in
cui testimonino fornitori o acquirenti, è necessario che
siano riscontrati rapporti diretti, abituali e continuativi fra azienda e
testimone per tutto il periodo oggetto di riscatto. La circolare n.
183/1990 enuncia, inoltre, due fondamentali principi per il caso in cui
con la testimonianza si voglia provare l'effettiva durata della
prestazione lavorativa rispetto al periodo di lavoro, comprovato dal
documento dell'esistenza del rapporto di lavoro. Si evidenzia che
tali principi, di seguito elencati, presuppongono che la prova della
durata del rapporto lavorativo mediante testimonianza sia astrattamente
possibile in base ai principi di cui al precedente paragrafo 3.2.3:
1. la dichiarazione di conoscenza attestante il dilatarsi nel tempo di
un rapporto di lavoro, del quale con prova documentale sia stata
dimostrata l'esistenza in un dato momento, deve soddisfare la
condizione della mancanza di soluzione di continuità tra la data
documentalmente dimostrata e il periodo testimoniato (primo principio di
collegamento collegamento fra periodo dichiarato e periodo
documentato); 2. qualora sia documentalmente accertata l'esistenza di
un rapporto di lavoro in una determinata data, la testimonianza in
tal senso resa da un collega di lavoro in attività per l'intero
periodo può essere ritenuta idonea a dimostrare il protrarsi del
rapporto fino ad un momento successivo, mentre non altrettanto
idonea è da ritenere la dichiarazione di conoscenza di un
lavoratore che sia stato assunto in epoca successiva alla data
documentalmente accertata. Tale ultima testimonianza non risulta nemmeno
idonea a fornire la prova del rapporto di lavoro a partire dalla
data di assunzione in servizio del testimone in quanto, rilevandosi
una soluzione di continuità tra quest'ultima data e quella
documentalmente accertata, non risulta dimostrato che si tratti dello
stesso rapporto di lavoro invece che di due distinti rapporti
intervallati da un periodo di inattività, per cui la prova
testimoniale non può essere supportata da quella documentale (secondo
principio di collegamento collegamento fra periodo documentato e
periodo di presenza del testimone sul luogo di lavoro).
I
due principi sono applicabili, mutatis mutandis, ai casi in cui si
voglia protrarre il rapporto di lavoro ad un momento successivo ovvero
anticiparlo ad un momento precedente rispetto a quanto documentalmente
accertato. Nei casi in cui siano ammesse testimonianze di soggetti che
non sono stretti colleghi di lavoro, il secondo principio di
collegamento va verificato anche in relazione alla ragione specifica che
il testimone assume di porre a fondamento della propria presenza presso
l'azienda dell'interessato (a titolo esemplificativo, proprietà del
fondo confinante, rapporti diretti, continuativi ed abituali). Non è
ammessa, infine, la costituzione di rendita vitalizia per periodi in cui
il preteso datore di lavoro non risulti esistente ed attivo o per
periodi in cui il datore di lavoro sia stato cancellato dagli elenchi
CD/CM. Con riferimento alla Gestione previdenziale degli esercenti
attività commerciali, si rinvia alla circolare n. 78/2006, in ordine
alla sussistenza dell'obbligo assicurativo dei coadiutori familiari di
titolari d'impresa non iscrivibili alla predetta Gestione.
3.2.5. Principio del vuoto contributivo assoluto
Quando
il documento dell'epoca attesta inequivocabilmente sia la data di
inizio sia la data di fine del rapporto di lavoro e il periodo
intercorrente fra tali date è completamente scoperto di contribuzione,
in via del tutto eccezionale, per tale lasso temporale, si ritiene di
poter presumere l'omissione contributiva totale e dunque non sono
richiesti ulteriori elementi di prova circa lo svolgimento della
prestazione lavorativa. Per poter applicare il principio in parola,
tuttavia, è necessario che la data di inizio e la data di fine del
rapporto di lavoro siano contenute nel medesimo documento. Ad esempio,
ciò ricorre quando il libretto di lavoro riporti la data di inizio e la
data di fine del rapporto di lavoro ovvero quando una lettera di ben
servito indichi sia la data di inizio sia la data di fine del
rapporto; viceversa ciò non ricorre se la sola data di inizio del
rapporto si evinca da un documento e la sola data di fine del rapporto
da un altro documento e dal contenuto degli stessi non si evinca in modo
inequivoco che si tratti di un unico rapporto lavorativo piuttosto che
di più rapporti intervallati da periodi di inattività. Si evidenzia,
inoltre, che il principio del vuoto contributivo assolutonon può essere
applicato se nel lasso temporale fra le due date risultino documentati
intervalli in cui sia stata resa la prestazione lavorativa. In tale
circostanza, ferma restando la riconoscibilità della
rendita limitatamente a tali intervalli, per la restante parte del
periodo compreso fra le due date dovranno essere esibite idonee prove
dell'omissione contributiva.
3.3. Durata e continuità della
prestazione lavorativa nel lavoro
a domicilio. Esclusione della testimonianza
Considerata la
particolarità del lavoro a domicilio, la durata e la continuità della
prestazione lavorativa devono essere provati attraverso i documenti
propri del rapporto attestanti le date di consegna e riconsegna del
materiale (il libretto di controllo, ora libro unico del
lavoro, previsto dall'articolo 10 della legge n. 264 del 1958 e
dall'articolo 10 della legge n. 877 del 1973, e successive modificazioni
ed integrazioni). Il documento dovrà presentare i requisiti di forma
previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo di riferimento. Tale
documento deve indicare, fra l'altro, data e ora di consegna e
riconsegna del lavoro, e costituisce, pertanto, essenziale e specifica
fonte di conoscenza della durata e continuità della prestazione
lavorativa, non surrogabile dalle dichiarazioni testimoniali.
4. La prova della retribuzione. Esclusione della testimonianza
La
retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può
essere provata né con autocertificazione dell'interessato né mediante
testimonianza. Laddove l'interessato non riesca a provare la
retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.
5. Richieste e attività istruttorie
Stante
l'impossibilità di tipizzare e fissare in un numero chiuso le
fattispecie e la documentazione allegabile alle istanze di rendita
vitalizia, non è possibile racchiudere in un elenco tassativo nemmeno le
attività istruttorie, di controllo e riscontro da compiere. Pertanto, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano le
attività più ricorrenti nella prassi a cui l'operatore della Struttura
territoriale dovrà aggiungere le ulteriori attività di verifica imposte
dalle criticità del singolo caso concreto secondo criteri
prudenziali. Le modalità e i termini per le richieste istruttorie
all'interessato sono illustrate nella circolare n. 142/1993. Ove
necessario, le richieste istruttorie saranno opportunamente integrate,
rispetto a quelle standardizzate presenti nella procedura di gestione,
affinché l'interessato sia messo nelle condizioni di poter comprendere
gli adempimenti specifici a cui dar seguito e le conseguenze del mancato
riscontro. Costituiscono essenziali attività istruttorie e di
riscontro, ad esempio, le seguenti attività:
le richieste
scritte al datore di lavoro, ove possibile;
le richieste scritte
alle Pubbliche Amministrazioni;
le richieste scritte ai Centri per
l'impiego per l'acquisizione della scheda professionale storica del
lavoratore;
le richieste scritte alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e acquisizione delle visure;
l'acquisizione della documentazione presso i Comuni, oggetto di
dichiarazioni ora per allora;
l'esame delle tessere
assicurative, per periodi di vigenza delle stesse, al fine di
individuare con esattezza i vuoti contributivi del lavoratore
interessato e dei testimoni;
gli incroci nella consultazione degli
archivi;
le verifiche dei fascicoli aziendali;
i verbali
ispettivi.
Nel contesto dell'istruttoria di rendita vitalizia non
è possibile riconoscere l'esistenza o durata di un rapporto di lavoro o
della prestazione lavorativa che siano stati già oggetto
di disconoscimento in sede ispettiva. Ogni qual volta si rilevi dalle
procedure di gestione del conto assicurativo l'avvenuta effettuazione di
accessi e accertamenti ispettivi che possano implicare il caso
sottoposto all'esame, è necessario che se ne reperiscano i verbali al
fine di verificarne l'incidenza sui vari aspetti oggetto di prova.
6. Fascicolo telematico
n. 3844/2017). Il fascicolo elettronico
permette la conservazione di tutto il contenuto documentale relativo
alle pratiche, con i conseguenti benefici in termini di sicurezza ed
integrità dei documenti, trasparenza, immediata disponibilità delle
informazioni, controllo da remoto dei documenti valutati nell'adozione
dei provvedimenti finali.
7. Determinazione dell'onere per la
costituzione di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si
collocano nel sistema contributivo della futura pensione
Le
regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate
dall'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997[1]. L'onere è determinato con le
norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini
del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13,
della legge n. 335 del 1995. Per i periodi che si collocano nel sistema
di "calcolo retributivo" l'onere è quantificato in termini di "riserva
matematica" determinata in base alla retribuzione effettiva o
convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita
vitalizia. Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di
pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il
corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di
legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di
presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il
versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione
pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la
retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota
contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno
remoti rispetto alla data della domanda. Per effetto di quanto disposto
dall'articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni
sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai
fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge n.
1338 del 1962. La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi
oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe
calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di
determinazione dell'onere e di valorizzazione del periodo stabilite per
il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.
8. Ricorsi amministrativi
In
considerazione della complessa attività di verifica e valutazione che
richiede la costituzione di una rendita vitalizia, si ribadisce la
necessità che i documenti a corredo dei ricorsi amministrativi (scheda
istruttoria, proposta di relazione e di deliberazione da
presentare all'esame dei Comitati Centrali) siano predisposti in base ai
principi di chiarezza espositiva, puntualità e completezza. La
relazione istruttoria, in particolare, dovrà contenere
l'esposizione della posizione assicurativa e lavorativa dell'assicurato
relativamente ai periodi coinvolti dalla richiesta, tutte le prove
prodotte, i rilievi mossi alle prove, gli esiti delle attività
istruttorie e di verifica condotte, le obiezioni mosse alle eccezioni
dell'assicurato. La proposta di deliberazione deve essere motivata con
riferimento a tutte le eccezioni sollevate nel gravame e con riferimento
alla validità probatoria di ogni documento prodotto. Gli operatori
avranno cura, infine, di allegare nella procedura di gestione dei
ricorsi amministrativi tutta la documentazione a supporto, integralmente
e in modo leggibile e consultabile (sulla documentazione presentata
dagli assicurati deve essere ben visibile il timbro della Struttura
territoriale di competenza da cui desumere se la stessa sia stata
presentata in originale, copia conforme o fotocopia semplice). Si
richiama l'attenzione su tali adempimenti al fine di consentire un
compiuto esame dei ricorsi amministrativi da parte dei Comitati
Centrali.
9. Disposizioni diramate nel tempo. Domande e ricorsi
I
principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno
essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di
pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate
in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno
essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini
di legge. La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi
amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa. Per
quanto non espressamente previsto con la presente circolare e nel
relativo allegato, restano ferme le istruzioni compatibili diramate nel
tempo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1]
L'art. 2, comma 4, dispone che: "Ai fini del calcolo dell'onere per i
periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle
emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338 " (cosiddetto "criterio della riserva matematica "); il comma 5
del medesimo articolo dispone che per "il calcolo dell'onere dei periodi
di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove
il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La
retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei
dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata
al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita
temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La
rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla
citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di
riscatto " (cosiddetto "criterio contributivo" o "criterio del calcolo a
percentuale"). Sono presenti i seguenti allegati:
***
Allegato n. 1
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN MATERIA DI
COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE
N. 1338/1962. PRECISAZIONI, PRASSI E CRITERI OPERATIVI
Il
presente allegato contiene chiarimenti in merito ad alcuni profili
probatori e ad alcuni documenti più ricorrenti nella prassi
amministrativa, per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa
tipizzazione. Ogni documento, infatti, va sempre sottoposto a vaglio
critico sotto i profili della forma e del contenuto, nel quadro
complessivo delle prove e dei riscontri, nel pieno rispetto dei principi
generali della circolare.
INDICE
1. FONDO PENSIONI
LAVORATORI DIPENDENTI
Libretto di lavoro e attestato sostitutivo - Scheda professionale storica - Busta paga - Benservito (o lettera
di referenze) di paternità del datore di lavoro. Distinzione dal
curriculum vitae di paternità del lavoratore - Lettera di assunzione -
Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali - Estratti
libri matricola o libri presenze
2. FONDO CD/CM COLLABORATORI CD/CM
Foglio matricolare di leva/carta di
identità/dichiarazione unilaterali dell'interessato - Licenza
agricola nell'ambito del servizio militare - Attestati di
partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciati da Enti
pubblici o Federazioni di categoria (penultimo punto del messaggio
22705/2004) - Patente agricola, certificato di conduzione di bovini,
tesserino per l'utilizzo di presidi fitosanitari (messaggio
22705/2004) - Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n.
22705/2004) - Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da
cause diverse dall'infortunio agricolo (circolare n. 36/2003 e
messaggio n. 22705/2004) - Fogli/schede di famiglia, schede censimento
qualora consentano di stabilire se il richiedente abbia o meno
svolto attività lavorativa agricola autonoma ad una data
determinata - Libretto/certificato sanitario da cui si rileva il
nominativo del richiedente, la data di rilascio e la professione
svolta - Dichiarazioni del Sindaco (per le quali si rimanda al punto
2.2 della presente circolare) - Attestazione dell'Ente Utenti
Macchine Agricole o del Consorzio Agrario; bolle, attestazioni,
documentazione di ricezione, consegna, trasporto merci, quietanze,
documentazione amministrativa firmata dall'interessato
3. GESTIONE
ARTIGIANI E COMMERCIANTI. FAMILIARI COADIUVANTI E COADIUTORI DEI
TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI Atto costitutivo
dell'impresa familiare e conseguente dichiarazione dei redditi di
partecipazione, attestazioni delle Commissioni provinciali da cui
risulti l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione
I.V.S, attestazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risultanze degli
archivi dell'Istituto circa la sussistenza del rapporto
assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo e
consimile documentazione (cfr. la circolare n. 31/2002)
4. ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N.
335/1995, CHE NON SIANO TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
***
1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
Libretto di lavoro e attestato sostitutivo
Il
libretto di lavoro e il cosiddetto attestato sostitutivo costituiscono
la documentazione più utilizzata per provare l'esistenza e la durata del
rapporto di lavoro subordinato.
Tali documenti riportano la
successione cronologica dei rapporti di lavoro
intrattenuti dall'interessato con l'indicazione delle date di inizio e
fine dei rapporti di lavoro, firme e timbri dei rispettivi datori di
lavoro.
Tuttavia, seppur idonea a provare l'esistenza e la durata
dell'astratto rapporto giuridico di lavoro, tale documentazione non è
idonea a provare la durata continuativa e non interrotta della concreta
prestazione lavorativa, poiché non è preposta a registrare eventuali
inadempienze alla prestazione lavorativa imputabili all'arbitraria
volontà del lavoratore ovvero a scioperi o ad altre assenze non
retribuite e non assicurabili. Per tale motivo, ai fini della prova
dell'omissione contributiva, questa documentazione deve essere integrata
dalla prova dello svolgimento continuativo e non interrotto
della concreta prestazione lavorativa nel periodo documentalmente
accertato.
Sia il libretto di lavoro che l'attestato sostitutivo
possono essere di per se sufficienti a dimostrare l'omissione
contributiva ove ricorrano le condizioni per l'applicazione
del principio del "vuoto contributivo assoluto" di cui al paragrafo
3.2.5 della presente circolare.
Secondo i principi generali,
libretto o attestato sostitutivo devono essere esibiti in
forma integrale, ossia dal frontespizio all'ultima pagina; ciò al fine
di poter svolgere un esame puntuale di coerenza e compatibilità in
merito a quanto in essi riportato. Tale controllo deve spingersi anche
alla verifica della coerenza della successione cronologica dei rapporti
registrati e alla coerenza e compatibilità fra i periodi lavorati e gli
stati di disoccupazione riportati nell'apposita sezione. Inoltre, i
medesimi documenti devono riportare in modo leggibile la data di
rilascio del libretto e la titolarità dello stesso. Scheda
professionale storica
La scheda professionale storica
individuale, rilasciata dal centro per l'impiego, riporta la successione
cronologica dei rapporti di lavoro e gli stati di disoccupazione e ha
efficacia probatoria analoga al libretto di lavoro. Tuttavia, essendo
formata e rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, alla scheda
professionale è attribuito un margine di affidabilità maggiore, tanto da
costituire uno dei più importanti documenti di riscontro a cui la
Struttura territoriale, motu proprio, deve correntemente far ricorso.
La
scheda professionale, quando rinvenibile, rientra fra gli strumenti
utili a verificare le date di inizio e fine del rapporto di lavoro
controverso e, dunque, anche possibilità e limiti della testimonianza.
Busta paga
Alla
busta paga si fa spesso ricorso per dimostrare la continuità della
concreta prestazione lavorativa nel periodo temporale a cui si
riferisce. In genere viene utilizzata al fine di dimostrare che in una
data settimana, o in un dato mese, in cui si registra un vuoto
contributivo, sia stata resa una concreta prestazione lavorativa
retribuita o che comunque sia stata percepita una retribuzione.
Affinché
la busta paga sia idonea a tale scopo, oltre ad essere debitamente
firmata e timbrata dal datore di lavoro, secondo le disposizioni tempo
per tempo vigenti, e a possedere i requisiti di integrità e non
alterazione, deve riportare il periodo di paga a cui si riferisce e
offrire indicazioni in merito alle assenze retribuite e non retribuite,
alle settimane e al numero di giorni lavorati o comunque retribuiti,
tali da permettere di verificare che il vuoto assicurativo sia
inequivocabilmente imputabile ad omissione contributiva.
La busta
paga provvista dei requisiti di forma e di contenuto suesposti assolve
la predetta funzione probatoria anche se priva della data di emissione,
sempreché non vi siano elementi che facciano ritenere il documento
precostituito allo specifico fine di ottenere il beneficio in parola. In
questo caso, la mancanza della data di emissione, comporta che
l'esistenza del rapporto di lavoro sia provata con altra
documentazione idonea allo scopo.
Quando, invece, nella busta
paga è indicata una data certa di emissione, oltre ai dati certi sul
rapporto di lavoro, la medesima può avere anche valore di prova
autonoma sull'esistenza del rapporto di lavoro. In tale caso la prova
testimoniale può essere utilizzata a supporto per dimostrare l'effettiva
durata del rapporto di lavoro rispetto al periodo di paga registrato
nella busta. Casi di questo tipo risultano particolarmente delicati e
richiedono che la Struttura territoriale impieghi estrema prudenza
nello svolgimento delle attività di riscontro.
Nell'eventualità
in cui la testimonianza sia supportata esclusivamente dalla busta
paga, i rapporti fra questa e la testimonianza stessa sono regolati dai
principi di cui ai paragrafi 3.2.3 (ad esempio, nel caso in cui la busta
paga indichi anche la data di assunzione o licenziamento) e 3.2.4 della
circolare. Benservito (o lettera di referenze) di paternità del datore
di lavoro. Distinzione dal curriculum vitae di paternità del
lavoratore
Il benservito è il documento che il datore di lavoro
rilascia al lavoratore, alla cessazione del servizio, a documentazione
del rapporto intercorso tra i due. Quando dotato dei requisiti formali e
sostanziali illustrati nella presente circolare (cfr. paragrafo 2),
tale documento può costituire prova dell'esistenza del rapporto di
lavoro.
Il ben servito deve essere distinto dal curriculum vitae
di paternità del lavoratore che, essendo un documento proveniente dal
lavoratore, anche se datato e risalente, non ha valore ai fini della
costituzione di rendita vitalizia.
Lettera di assunzione
La
lettera di assunzione deve essere valutata con estrema cautela essendo,
di norma, antecedente o contestuale all'istaurazione del rapporto di
lavoro. Pertanto non documenta un rapporto di lavoro passato, come
invece accade nel benservito, ma un rapporto di lavoro in via di
instaurazione.
Per poter essere valutata ai fini dell'esistenza
del rapporto di lavoro, oltre a presentare i consueti requisiti formali e
sostanziali illustrati nella circolare, fra cui la firma del datore di
lavoro, la lettera di assunzione deve recare la firma per accettazione
del lavoratore. In assenza della firma per accettazione del lavoratore,
la lettera di assunzione va considerata una mera proposta contrattuale
e, in quanto tale, è inidonea a dimostrare la conclusione del contratto
di lavoro e dunque non costituisce prova certa dell'esistenza del
rapporto di lavoro.
La firma per accettazione del lavoratore è un
requisito essenziale ma preliminare, poiché la lettera deve essere
attentamente esaminata nel suo contenuto e nelle singole clausole, al
fine di verificare che abbia determinato l'effettiva instaurazione del
rapporto di lavoro. Non di rado accade infatti che la lettera di
assunzione, seppur controfirmata per accettazione dal lavoratore,
nasconda un mero accordo preliminare ovvero contenga clausole che
rinviano l'assunzione ad un momento successivo o la
condizionino sospensivamente o risolutivamente ad un evento futuro e
incerto, rendendo il documento stesso inidoneo a dar prova
dell'esistenza certa di un rapporto di lavoro del quale sono, appunto,
in discussione esistenza o durata.
Transazioni/conciliazioni giudiziali o stragiudiziali
La
natura di reciproche concessioni propria di questi accordi impone una
particolare cautela nel farne uso ai fini della costituzione di rendita
vitalizia. Le parti infatti si accordano per evitare o chiudere una
controversia, anche lunga e dall'esito incerto, sicché l'assetto che
esse decidono di darsi in via conciliativa potrebbe differire dal
reale rapporto intercorso.
L'assetto definito nelle pattuizioni
in esame può aver rilievo ai fini dell'art icolo 13 della legge n.
1338/1962 nei limiti in cui consista espressamente in un riconoscimento
chiaro e puntuale di parte datoriale circa i presupposti e gli elementi
sostanziali rilevanti (ad esempio, esistenza del rapporto di lavoro,
natura, durata, qualifica, retribuzione, ecc.). Ciò implica un
approfondito esame dell'accordo sia sotto il profilo formale
delle espressioni usate sia sotto il profilo sostanziale, al fine di
escludere che l'assetto definito sia una mera concessione.
In
ogni caso, come di consueto, ai fini della prova dell'esistenza del
rapporto di lavoro l'accordo, sia giudiziale che stragiudiziale, deve
essere di epoca risalente tale da poterne escludere la precostituzione
ai fini della rendita vitalizia.
Così, ad ulteriore
esemplificazione, i verbali di conciliazione redatti ora per allora in
sede sindacale o presso le competenti Commissioni del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, non sono idonei come documentazione
per provare l'esistenza del rapporto di lavoro. Tali verbali, infatti,
si limitano a prendere atto della conciliazione intervenuta tra le
parti; non c'è alcuna valutazione nel merito della controversia e non vi
è quindi alcun accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro
controverso. La conciliazione interviene al solo fine di dirimere e
comporre la lite (l'atto finale di tale transazioni non è una sentenza
ma, appunto, un verbale che riporta in modo estremamente sommario quanto
affermato dalle parti e gli estremi dell'accordo, senza necessità di
produzione di materiale probatorio).
Estratti libri matricola o libri presenze
La
valenza probatoria di tale documentazione deve essere subordinata al
rispetto dei principi formali e sostanziali illustrati nella circolare e
alle disposizioni vigenti all'epoca circa la regolare tenuta e
redazione della richiamata documentazione.
2. FONDO CD/CM COLLABORATORI CD/CM
Foglio matricolare di leva/carta di identità/dichiarazione unilaterali dell'interessato
In
merito all'esistenza del rapporto di collaborazione, con la circolare
n. 36/2003 e con il messaggio n. 22705/2004, è stato attribuito valore
probatorio anche al foglio matricolare dal quale risulti la professione
di "contadino agricoltore etc.". Tuttavia, poiché in tale documento
la dichiarazione di professione - peraltro generica ed approssimativa -
proviene dallo stesso interessato, essa non può costituire prova certa
del rapporto di collaborazione e non potrà più essere utilizzata a tal
fine.
La predetta dichiarazione, in quanto proveniente dallo
stesso interessato, può invece valutarsi contro l'esistenza certa del
preteso rapporto di collaborazione quando riporti diciture come
disoccupato, senza professione ecc. Tale risultanza, tra l'altro, non
può essere smentita dalla testimonianza resa ora per allora.
Analoghe
considerazioni valgono anche per la carta di identità e in genere ogni
altra dichiarazione unilaterale di professione o disoccupazione resa
dall'interessato nel passato come nel presente.
Licenza agricola
nell'ambito del servizio militare L'uso dei fogli di licenza agricola
nell'ambito del servizio militare ( cfr. la circolare n. 36/2003 e il
messaggio n. 22705/2004) deve essere compatibile con i principi
formali e sostanziali illustrati nella circolare.
La licenza
agricola è rilasciata a seguito di attività istruttorie svolte
dall'autorità militare. La documentazione istruttoria prodromica alla
concessione della licenza agricola potrebbe contenere informazioni
relative al preteso periodo di collaborazione.
La delicatezza
delle valutazioni implicate dall'esibizione dei fogli di licenza
agricola postula che la documentazione normativa (bandi, prospetti
informativi, circolari dell'autorità militare), quella istruttoria e
provvedimentale inerente, nonché lo stesso foglio matricolare e
caratteristico, siano esibiti integralmente affinché emerga in maniera
chiara e puntuale la situazione storica dell'interessato, il tipo di
licenza richiesta e se essa sia stata effettivamente concessa. Ciò anche
al fine di valutare quali fossero storicamente le reali esigenze di
manodopera dell'azienda e il supporto che l'interessato potesse fornire
alla stessa.
In assenza di ulteriori elementi desumibili dalla
predetta documentazione prodromica alla concessione della licenza, o in
mancanza della stessa, si precisa che il periodo di licenza agricola
concessa, in quanto delimitato da date di inizio e fine indicate
nel provvedimento di concessione, di per se solo non può supportare la
testimonianza volta a dimostrare il dilatarsi nel tempo della
collaborazione oltre le suddette date, ostandovi i principi di cui al
paragrafo 3.2.3. della circolare.
Attestati di partecipazione a
corsi professionali agricoli rilasciati da Enti pubblici o Federazioni
di categoria (penultimo punto dell'elencazione di cui al messaggio n.
22705/2004)
Questa documentazione non è idonea a dimostrare
l'esistenza certa del rapporto di collaborazione e non potrà più essere
utilizzata a tal fine.
Patente agricola, certificato di
conduzione di bovini, tesserino per l'utilizzo di presidi fitosanitari
(messaggio n. 22705/2004)
Questa documentazione, avendo valore
abilitante per attività tecniche e/o pericolose, può testare
dell'esistenza del rapporto di collaborazione solo a decorrere dalla
data del rilascio, ma non può supportare testimonianze che intendano
retrodatare il rapporto di collaborazione a periodi precedenti al
rilascio stesso. La richiamata condizione non costituisce residuale
applicazione del principio di cui al paragrafo 3 della circolare
n. 10/2004, che, come chiarito nella circolare, deve ritenersi superato,
ma discende dall'impossibilità logica e giuridica di attribuire a
titoli abilitanti efficacia probatoria certa in ordine al pregresso
svolgimento di mansioni in carenza delle prescritte autorizzazioni.
Per
le medesime ragioni, ove emerga che la citata documentazione sia stata
rilasciata per un determinato periodo di validità, è necessario che il
periodo di collaborazione che si intende provare mediante l'esibizione
dei predetti documenti sia compreso nel periodo di validità degli
stessi. Tale principio, tra l'altro, è già stato espresso per la
patente agricola con il messaggio n. 22705/2004. Si precisa, che la
patente agricola utile ai fini che qui interessano può essere solo
quella rilasciata inequivocabilmente per l'uso di macchine agricole (ad
esempio, riquadro A del modello MC. 703). Di converso non potranno
essere utili le patenti che assieme all'uso di macchine agricole
abilitino anche alla guida di altri veicoli (come ad esempio
l'attuale cosiddetta patente B, che abilita alla guida di macchine
agricole e delle comuni automobili), ciò in quanto dall'esame della
patente è necessario che sia certo ed univoco il collegamento al preteso
rapporto di collaborazione.
Sentenza (circolare n. 36/2003 e messaggio n. 22705/2004)
La sentenza può essere utilizzata in base ai criteri illustrati al paragrafo 2.3 della circolare.
Infortuni agricoli e ricoveri ospedalieri originati da cause diverse
dall'infortunio agricolo (circolare n. 36/2003 e messaggio n.
22705/2004)
In merito all'esistenza del rapporto di
collaborazione nell'azienda agricola, la circolare n. 36/2003
attribuisce valore probatorio alle attestazioni della ASL dalle quali
risulti che il richiedente è stato vittima di infortunio durante il
lavoro nei campi, precisando che la circostanza è registrata, a norma,
in appositi registri del Pronto Soccorso. Il messaggio n. 22705/2004
elenca come prove, altresì, anche le denunce di infortunio INAIL
per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di contadino,
agricoltore ecc.
A condizione che siano rispettati i principi
sostanziali e formali illustrati nella circolare, si conferma la
valutabilità di detta documentazione purché, come di consueto,
sia coerente col quadro complessivo delle risultanze.
Ai fini
della prova dell'esistenza del rapporto di collaborazione nell'azienda
agricola, il messaggio n. 22705/2004 richiama, genericamente, anche i
ricoveri ospedalieri dai quali risulti, sulla cartella clinica, la
qualifica di agricoltore contadino ecc. Ove non sia documentato un
ricovero originato da infortunio derivante dallo svolgimento di
attività agricola, tale documentazione non potrà più essere utilizzata.
Fogli/schede di famiglia, schede censimento qualora consentano di
stabilire se il richiedente abbia o meno svolto attività lavorativa
agricola autonoma ad una data determinata
Ai fini della valenza
probatoria, è necessario che in tali documenti sia individuata in modo
certo la data di apposizione della qualifica corrispondente all'attività
di "agricoltore", "coltivatore", "allevatore", "coadiuvante
dell'impresa agricola familiare", ecc. Libretto/certificato sanitario
da cui si rileva il nominativo del richiedente, la data di rilascio e
la professione svolta
Tali documenti, poiché frutto di una
dichiarazione unilaterale dell'interessato, non costituiscono prova
certa del rapporto di collaborazione. Dichiarazioni del
Sindaco Relativamente alla valenza probatoria delle dichiarazioni del
Sindaco, si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2.2 della
circolare. Attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del
Consorzio Agrario; bolle, attestazioni, documentazione di ricezione,
consegna, trasporto merci, quietanze, documentazione amministrativa
firmata dall'interessato
Ai fini della prova dell'esistenza del
rapporto di collaborazione nell'impresa agricola, al paragrafo 3 della
circolare n. 36/2003, è stata riconosciuta valenza probatoria
anche all'attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole o del
Consorzio Agrario circa il fatto che nei propri registri risulti la
"firma" del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in
occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante, concimi
ecc. La mera firma apposta su documentazione amministrativa, per conto
dell'azienda, non può considerarsi una prova inequivoca del rapporto di
collaborazione che qui interessa, da una parte perché il potere di firma
potrebbe essere stato originato da rapporti di mera rappresentanza,
dall'altra perché lo svolgimento di attività amministrative nulla può
dire con certezza in merito all'esistenza di un rapporto di
collaborazione avente ad oggetto principale l'abituale manuale attività
di coltivazione, allevamento e governo del bestiame. Tanto premesso, ove
non risulti inequivocabilmente che la firma sia stata apposta
dall'interessato in qualità di "agricoltore", "coltivatore",
"allevatore", "coadiuvante dell'impresa agricola familiare", ecc., la
predetta documentazione non potrà più essere utilizzata al fine di
provare l'esistenza del rapporto di collaborazione. Lo stesso principio
vale per le bolle, le attestazioni, la documentazione di ricezione,
di consegna, di trasporto merci, le quietanze ed ogni altra
documentazione amministrativa firmata dall'interessato. Si osserva ad
ogni modo che la predetta documentazione, seppur non idonea a fornire la
prova certa dell'esistenza del rapporto di collaborazione in
agricoltura, potrebbe essere comunque idonea a documentare attività
connesse alla prestazione principale di manuale coltivazione,
allevamento e governo del bestiame; detta documentazione potrà quindi
essere oggetto di valutazione ai fini della durata della collaborazione
allorquando dalla stessa emerga la presenza stabile e continuata del
coadiutore in azienda. Ciò purché la prova dell'esistenza del rapporto
di collaborazione sia altrimenti fornita e a condizione che la
documentazione stessa non sia di esclusiva provenienza dell'interessato.
Pertanto la documentazione dovrà comunque essere
testualmente riferibile con certezza all'azienda agricola con cui
l'interessato assume di aver collaborato e risultare formata
inequivocabilmente con la partecipazione degli altri soggetti del
rapporto (di fornitura, di trasporto, di ricezione, ecc.) a cui il
documento stesso si riferisce. Ciò al fine di escludere valenza
probatoria ad atti che rechino la sola firma dell'interessato e possano
dunque essere stati oggetto di una precostituzione al fine di ottenere
la rendita vitalizia.
3. GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI.
FAMILIARI COADIUVANTI E COADIUTORI DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE E
COMMERCIALI Atto costitutivo dell'impresa familiare e conseguente
dichiarazione dei redditi di partecipazione; attestazioni delle
Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del familiare ai
fini dell'assicurazione I.V.S.; attestazioni dell'Ispettorato del
Lavoro; risultanze degli archivi dell'Istituto circa la sussistenza del
rapporto assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo e
simile documentazione (circolare n. 31/2002)
La facoltà di
costituire la rendita riguarda i familiari dell'iscritto che
lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già
compresi nell'obbligo assicurativo in quanto contitolari dell'impresa o
in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria
in quanto lavoratori subordinati. La rendita vitalizia non può quindi
essere concessa nei casi in cui la quota di reddito attribuita al
richiedente, rispetto al reddito globale dell'impresa, porti ad
escludere lo status di coadiuvante. Né può essere concesso a coloro che
risultino proprietari di quote sociali. Così, ad esempio, l'eventuale
attribuzione al collaboratore di una quota di reddito pari al 50%
porterebbe ad escludere il beneficio della rendita vitalizia, in quanto
contrario alle previsioni normative e indicativo di uno status
sostanzialmente diverso da quello del collaboratore. Nell'ambito delle
imprese familiari è utile precisare che la prestazione resa
dal collaboratore deve configurarsi continuativa, abituale e prevalente;
deve essere quindi prestata in maniera regolare e sistematica e non
saltuaria.
4. ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335/1995, CHE NON SIANO
TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
A titolo esemplificativo, la
documentazione probatoria ammessa per l'accertamento dell'esistenza del
rapporto di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335/1995 può essere la seguente:
1. denunce GLA o Emens o
Modelli 770 regolarmente presentati, a cui non risulti correlato
alcun versamento contributivo;
2. scritture private da cui si evinca
il tipo di rapporto lavorativo instaurato tra le parti, cui
corrispondano accrediti retributivi (ad esempio, bonifici, assegni
bancari, ecc.);
3. copie di quietanze di pagamento che contengano
espresso riferimento a rapporti di lavoro compresi nel beneficio
in questione. La documentazione di cui al precedente punto 1. è,
solitamente, da sola sufficiente a determinare l'esistenza, l'ammontare e
la qualificazione del reddito, residuando ad altra documentazione la
sola collocazione temporale dello stesso. In assenza di tale
documentazione, ovvero nel caso in cui lo stesso richiedente ammetta di
non aver ricevuto alcuna retribuzione a fronte della prestazione
lavorativa eseguita, ovvero ancora nel caso in cui il corrispettivo
percepito sia stato inferiore a quello pattuito, il beneficio della
rendita non potrà essere concesso, ovvero sarà concesso per un
periodo/importo inferiore. Infatti, tale inadempimento contrattuale del
committente/associante, non facendo sorgere alcun obbligo contributivo,
non può comportare l'attribuzione di copertura contributiva; esso potrà
essere contestato in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del
lavoratore e, solo a seguito dell'eventuale ottenimento del versamento
retributivo, il lavoratore potrà pretendere il conseguente accredito
contributivo, riferito al medesimo anno in cui viene tardivamente
corrisposto il compenso. Si rammenta, a tal proposito, che l'accredito
contributivo, in applicazione del principio di cassa, avviene a partire
dal mese di gennaio dell'anno in cui è stato corrisposto il compenso
medesimo. Pertanto è necessario che il soggetto interessato al beneficio
della rendita vitalizia fornisca prova della data di versamento della
retribuzione, al fine di collocare la propria posizione contributiva in
un certo ambito temporale. Si ritiene peraltro che, nella rara
eventualità in cui dalla documentazione scritta come sopra esemplificata
non sia possibile risalire alla data di corresponsione
della retribuzione, tale data possa essere provata con qualsiasi mezzo,
ivi inclusa la prova testimoniale. Si ribadisce che, in considerazione
del principio di cassa tuttora vigente nell'ambito della Gestione
separata, l'accertata omissione contributiva determinerà la costituzione
di rendita vitalizia in relazione all'intero anno (o per il periodo
inferiore richiesto) solo se i compensi di riferimento per il calcolo
dell'onere di riscatto risultino di importo almeno pari all'ammontare
del reddito minimo stabilito per l'anno in cui si è
verificata l'omissione (o minor periodo) nella gestione degli esercenti
attività commerciali. In caso contrario, sarà concesso di costituire la
rendita vitalizia per un periodo proporzionalmente ridotto,
corrispondente ad un numero di mesi pari al rapporto fra il reddito di
riferimento per il calcolo dell'onere ed il predetto minimale di reddito
della gestione Commercianti (arrotondato per difetto). L'accredito
della contribuzione da riscatto potrà comunque avvenire nel limite del
massimale contributivo vigente nell'anno considerato.
LaPrevidenza.it, 29/05/2019