Corte di cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 7 marzo 2005, n° 4808
In materia di previdenza e assistenza, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni prescritte dalla legge, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti, in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati, è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione contributiva.
LaPrevidenza.it, 04/04/2005
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