Pensione anticipata flessibile e incentivo al posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti
Note e commento alla circolare Inps del 22.9.2023 n. 82 - Giovanni Dami
Il tema dell'incentivo contributivo (leggasi rinuncia all'accredito contributivo per la quota parte del lavoratore) in presenza dei prescritti requisiti richiesti per accedere alla "Pensione anticipata flessibile" era stato oggetto di alcune
considerazioni contenute nell'articolo del 22 maggio 2023.
In quella occasione furono delineati diversi aspetti tra i quali i requisiti necessari per accedere alla prestazione, l'importo massimo erogabile, le modalità di rinuncia all'accredito contributivo, la tipologia di contribuzione interessata, gli effetti sulla retribuzione, la cessazione del beneficio e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
A distanza di quattro mesi l'INPS torna sulla questione con la pubblicazione della circolare 22.9.2023 n. 82 mirata a fornire istruzioni operative e contabili alle sedi periferiche.
L'istituto ricorda che l'incentivo è da ritenersi a carattere sperimentale così come ribadito dalle norme istitutive del medesimo (d.l. 28.4.2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28.3.2019 n. 26).
Ricorda altresì che il totale abbattimento della contribuzione a carico del lavoratore non è configurabile come incentivo all'assunzione e non è conseguentemente soggetto alle norme in materia di incentivi all'occupazione (cfr. art. 31 del decreto legislativo 14.9.2015 n. 150).
Inoltre tale abbattimento non comporta bonus di qualsiasi genere in capo al datore di lavoro e non è soggetto al possesso del Durc.
Analogamente il beneficio non può considerarsi quale "aiuto di Stato" poichè l'origine normativa non può ritenersi idonea a configurare un vantaggio per imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e non rientra pertanto nelle previsioni disciplinate
dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Relativamente alla facoltà di rinuncia l'Inps ribadisce che, qualora tale diritto sia esercitato prima della decorrenza utile della pensione il versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore verrà meno da quella data. Laddove la facoltà di cui sopra sia esercitata constestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione l'obbligo del versamento contributivo non sarà dovuto dal primo giorno del mese successivo all'esercizio della facoltà così come dispone il terzo comma dell'articolo 1 del decreto di attuazione.
Soggetti che possono beneficiare dell'incentivo
Beneficiari dell'incentivo sono i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- iscritti alla gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/95
- soggetti che maturino i requisiti per la pensione anticipata flessibile Effetti sul conto assicurativo e obblighi del datore di lavoro
La rinuncia all'accredito contributivo riguarda solo ed esclusivamente la parte della contribuzione riferita al lavoratore pari al 9,19% mentre resta invariato l'obbligo del datore di lavoro a versare la restante percentuale contributiva a suo carico pari al 23,81%.
L'ammontare della contribuzione dovuta dal lavoratore e non versata dal datore di lavoro sarà erogata direttamente al lavoratore e tali somme saranno considerate imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Da ciò consegue che il conto assicurativo Inps continuerà ad essere alimentato solo dalla contribuzione che interessa il datore di lavoro.
Cause ostative e limiti
Come già ricordato in occassione di precedenti pubblicazioni anche su LaPrevidenza.it la rinuncia all'accredito contributivo può essere effettuata una sola volta durante tutta vita lavorativa e non dopo il conseguimento di:
- Pensione diretta fatta eccezione per l'A.O.I. - Assegno Ordinario di Invalidità - istituito dalla legge 12.6.1984 n. 222;
- Pensione di vecchiaia liquidata dopo il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi di cui all'art. 24, comma 6 della legge 22.12.2011 n. 214;
- Pensione di vecchiaia afferente ad altra gestione pensionistica, se inferiore.
L'istituto specifica inoltre che la facoltà di rinuncia viene meno anche nei seguenti casi:
- Pensione di vecchiaia liquidata in cumulo contributivo ovvero con l'utilizzo di contribuzione versata in due o più gestioni previdenziali;
- Pensione di vecchiaia concessa con età anagrafica inferiore ai 67 anni ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli (deroghe) in presenza di contribuzione versata solo in una unica gestione.
L'erogazione della parte contributiva in busta paga verrà meno al verificarsi di quanto sopra rappresentato.
Pluralità di rapporti lavorativi
Il lavoratore dipendente titolare di più rapporti lavorativi potrà avvalersi della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ma dovrà essere consapevole che la rinuncia opera su tutti i rapporti lavorativi siano essi già in essere alla data della domanda che quelli instauratisi successivamente.
In buona sostanza, la rinuncia opera anche per gli ulteriori rapporti di lavoro accesi successivamente a quello per il quale è stata esercitata la facoltà oggetto del presente elaborato. Ne consegue che il lavoratore non dovrà inoltrare una nuova domanda poichè sarà L'INPS a darne comunicazione al nuovo datore di lavoro (art. 2, comma 5 del decreto attuativo).
Effetti sul calcolo della pensione
La rinuncia all'accredito contributivo non incide sulla retribuzione pensionabile e non modifica il calcolo dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo. Relativamente alla quota di pensione maturata con il sistema contributivo l'esonero produrrà effetti sul montante maturato comportando, per i periodi oggetto dell'incentivo il decremento della quota di pensione maturata.
Effetti della facoltà di rinuncia
Il lavoratore dipendente che ha presentato la domanda antecedentemente al 31 luglio 2023 con diritto alla pensione anticipata flessibile perfezionato in data antecedente potrà chiedere all'INPS che la rinuncia produca effetti dalla prima decorrenza utile alla pensione anticipata flessibile.
L'efficacia dell'esonero avrà decorrenze diverse in base allo status di lavoratore dipendente.
Il lavoratore dipendente privato che maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potrà beneficiare dell'esonero contributivo a partire dal 1° aprile 2023 mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'esonero avrà effetto a partire dal 1° agosto 2023.
La diversa decorrenza del beneficio trova giustificazione nella diversa disciplina in materia di decorrenza della pensione prevista per i dipendenti pubblici.
Revoca della rinuncia all'accredito contributivo
Ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto attuativo il lavoratore può revocare la facoltà di rinuncia sia essa già definita o in cordo di definizione da parte dell'INPS.
La revoca produce effetti dal primo giorno del mese di paga successivo alla data della domanda. (es. domanda di revoca presentata a maggio 2023, la revoca opererà dal 1° giugno 2023).
Rapporti con altri incentivi
L'incentivo della rinuncia si può applicare in concomitanza alle agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia di riduzione contributiva dovuta dal datore di lavoro.
In caso di fiscalizzazione dei contributi l'incentivo viene concesso al netto della parte contributiva a carico del lavoratore che ne fa domanda.
Nel caso in cui sia già previsto un abbattimento totale della contribuzione a carico del lavoratore il beneficio non potrà essere corrisposto mentre, qualora l'abbattimento a titolo di fiscalizzazione sia parziale, la rinuncia all'accredito contributivo sarà equivalente alla sola quota residua.
Lavoro domestico
In caso di applicazione del beneficio al lavoratore domestico il datore di lavoro, ricevuto l'accoglimento dall'INPS potrà ricalcolare gli avvisi di pagamento della contribuzione dovuta senza considerare quella oggetto del beneficio.
Se la decorrenza del beneficio si inserisce all'interno di un trimestre solare il datore di lavoro dovrà generare due distinti avvisi di pagamento PagoPA anche qualora il lavoratore esercitasse il diritto di revoca del beneficio.
Conclusioni
In ordine alle previsioni normative qui trattate il beneficio della rinuncia all'accredito contributivo può, in alcuni casi incentivare il posticipo del pensionamento anche se il lavoratore dovrà fare i conti con la minor quota contributiva maturata, l'assoggettabilità del beneficio ai fini fiscali ed il lasso temporale che lo separa dal raggiungimento del diritto a pensione con i requisiti ordinari.
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(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 26/09/2023