Lavoratori in distacco legge 300/70 e contestuale iscrizione ad latre gestioni. Chiarimenti
Inps, comunicazione Hermes 2.1.1998 n. 000055
INPS.HERMES.02/01/2008.0000055 Mittente
Sede: 0013/D.C. Prestazioni
Comunicazione numero: 000055 del 02/01/2008 15:49:44
Comunicazione:
Oggetto: Accredito figurativo ai sensi dell'art.31 della legge 300/1970 e contemporanea iscrizione ad altre gestioni. Corpo del messaggio:
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DI AGENZIA AI RESPONSABILI U.d.P. ASSICURATO-PENSIONAT
Oggetto: Accredito figurativo ai sensi dell'art.31 della legge 300/1970 e contemporanea iscrizione ad altre gestioni.
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale in merito alla possibilità di effettuare l'accredito della contribuzione figurativa nei confronti di un lavoratore che, durante il periodo di aspettativa ex art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, risulti essere iscritto presso più forme di previdenza si precisa quanto segue. Presupposto essenziale per l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 31 della legge 300/70 è che l'aspettativa deve avere sospeso un rapporto di lavoro subordinato soggetto all'assicurazione I.V.S. come indicato nella Circolare n. 337 C.eV. del 23.05.1973.
Peraltro, ferma restando la necessità del requisito di cui sopra, l'accredito figurativo nella predetta assicurazione IVS non risulta escluso dalla contemporanea iscrizione del lavoratore ad altre forme di previdenza esclusive sostitutive o esonerative, ovvero alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/95, per attività diverse esercitate al momento del collocamento in aspettativa. Tale preclusione non opera neppure nel caso in cui l'iscrizione alle predette forme assicurative si realizzi successivamente al collocamento in aspettativa stesso.
Si precisa, invece, che i dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ex art. 31 della legge 300/70, nei confronti dei quali è determinante "verificare l'assenza di qualsiasi attività lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro.." (circolare n. 125 del 10 maggio 1995, p.3), non hanno titolo all'accredito figurativo ai sensi della citata legge 300/70 se esplicano una qualsiasi attività di lavoro compresa una attività di collaborazione coordinata e continuativa che comporta l'iscrizione alla gestione separata. Peraltro l'incompatibilità non sussiste se l'attività di collaborazione viene svolta con modalità occasionale e quindi non comporta iscrizione alla predetta gestione.
IL DIRETTORE CENTRALE M. NORI
LaPrevidenza.it, 02/01/2008