martedì, 22 aprile 2025

La riduzione dei premi per le aziende artigiane ex lege 296/2006

D.ssa Silvana Toriello

 

Da tempo si cerca di ovviare all’avanzo presente nella gestione Artigianato della tariffa dei premi Inail con interventi mirati alla riduzione dei premi pagati all’Istituto dalla categoria che detta riduzione ha sovente rivendicato. Uno degli interventi più noti sul punto è quello operato dalla Legge Finanziaria del 2007 all’articolo 1 commi 779, 780 e 781 che, in accoglimento delle richieste della categoria, consentiva la riduzione dell’importo del premio in correlazione con interventi dalle aziende stesse effettuati in materia di prevenzione, in particolare, attraverso la stipula di piani pluriennali di prevenzione. Queste disposizioni normative per la complessità dell’attuazione che ne è seguita meritano un piccolo approfondimento.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) all’art.1 commi 779,780,781 prevede la riduzione dei premi dovuti dalle aziende artigiane con effetto dal 1° gennaio 2008 da riconoscere prioritariamente a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi prevenzionali nell’ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che, in regola con le normative di settore,gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D. Lgs. 6261994 (oggi modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. 812008) non abbiano, altresì, denunciato infortuni nell’ultimo biennio. La riduzione deve essere concessa nel limite di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo, relativo alla gestione unitaria dell’Ente, superiore al tasso di variazione nominale del PIL indicato per lo stesso anno nella Relazione previsionale e programmatica per il 2007(2,8%).Per effetto di quanto previsto dall’art. 1 c. 23 della Legge n.2472007, una  quota delle suddette risorse, fino ad un massimo di 50 mln. di euro, è stata destinata all’aumento dell’indennità danno biologico. Dal 1° gennaio 2008, sussistendo le condizioni finanziarie ivi previste, doveva dunque procedersi  per gli artigiani ad una riduzione dei premi nel limite massimo di un importo pari a 300 milioni di euro annui. Ma già per il 2007 a prescindere da detto meccanismo il comma 779 del medesimo articolo prevedeva una riduzione dei premi per gli artigiani per quella annualità per un importo pari a 100 milioni di euro senza nessun altra condizione....

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LaPrevidenza.it, 09/03/2011

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