domenica, 13 ottobre 2024

La contribuzione prescritta non può essere versata se è spirato il termine di prescrizione quinquennale

Corte d'Appello di Roma, II sezione lavoro - Avv. Mauro De Muro

 

La pronuncia fissa definitivamente alcuni principi di diritto che si possono cosi sintetizzare:

la cartella esattoriale, se non impugnata nei termini, diventa sì definitiva, ma non assume il carattere di "giudicato" tipico delle sentenze, con il relativo termine decennale di prescrizione, ma resta un atto amministrativo. 

In materia previdenziale, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti (Ente e Contribuente); una volta spirato il termine quinquennale previsto dalla Legge 335 del 1995 non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti per contributi prescritti.

Pertanto, l'ente previdenziale, qualora abbia illegittimamente percepito contributi prescritti, non può invocare l'art. 2940 c.c. (pagamento del debito prescritto), secondo cui non è ammessa la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato e nemmeno attribuire efficacia di riconoscimento del debito all'istanza di rateazione presentata all'ente di riscossione dal contribuente.

In base a tali principi, la corte ha condannato in solido INPS e ADER alla restituzione di tutti i versamenti effettuati dal contribuente.

(Avv. Mauro De Muro)


***



REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  II SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.5.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2106/2023, avente ad oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di annullamento con rinvio da parte di Cass. ord. n. 13820/2023 vertente

TRA

xxx S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv,ti Romano Vaccarella e Mauro De Muro ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269,;  RICORRENTI

E

INPS, anche per la xxx SPA, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli. giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;  RESISTENTE

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  CONVENUTA (OK NOTIFICA)

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Così ha ricostruito la vicenda la Corte di cassazione con la ordinanza rescindente indicata in oggetto: "la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il gravame proposto dalla società "xxx s.r.l.", la quale domandava dichiararsi il proprio diritto alla restituzione di quanto versato all'Agente della Riscossione a titolo di ratei di pagamento dei crediti contenuti in quattro cartelle, in virtù della maturazione, anteriormente alla proposizione dell'istanza di dilazione, della prescrizione quinquennale; la Corte territoriale ha ritenuto che la richiesta di dilazione da parte della società fosse incompatibile con la volontà di contestare il credito per l'intervenuta prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dalla società "Kennedy Holding s.r.l." sulla base di un unico motivo; l'Agenzia delle Entrate ­ Riscossione e l'INPS sono rimasti intimati."

La Corte di cassazione ha specificato che "il regime della prescrizione già maturata è contenuto nell'art. 2940 cod. civ., il quale dispone che "Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto"; tuttavia tale principio civilistico è derogato, nella materia previdenziale, dall'art. 3, co.9 della legge n. 335 del 1995, il quale afferma che in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e che pertanto non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione", Pertanto, ha accolto il ricorso in quanto "il quadro normativo vigente in materia contributiva comporta che all'istanza di dilazione del pagamento dei contributi omessi presentata all'ente della riscossione successivamente all'inutile decorso del quinquennio non possa ascriversi nessun valore interruttivo del termine (quinquennale) già spirato; essa non può nemmeno intendersi quale rinuncia ad avvalersi dell'intervenuta prescrizione; infatti, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha operato un raccordo in via interpretativa delle norme civilistiche con l'art. 3, co.9 della legge n. 335 del 1995, confermando l'indisponibilità e l'irretrattabilità della prescrizione da parte degli interessati, in virtù della specialità della materia previdenziale; la peculiarità del regime previdenziale a confronto di quello ordinario risiede nella prevalente funzione di ordine pubblico che l'istituto della prescrizione riveste nella materia previdenziale, diverso da quella insita nel modello civilistico ordinario, improntato alla valorizzazione dell'autonomia contrattuale". Pertanto, ha disposto che "la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione degli indicati principi, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio",

Con ricorso depositato 7.8.2023 la causa veniva riassunta dinanzi a questa Corte dalla xxxx S.r.l.,, la quale, dato atto che "in forza delle quattro cartelle esattoriali impugnate, inerenti contributi previdenziali prescritti, ha sostenuto il pagamento della complessiva somma di 164.874,22" e ne chiede la condanna alla restituzione "oltre gli interessi legali, calcolati dal giorno dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo... 

Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite dei quattro gradi di giudizio".  

Con propria memoria si è costituito l'INPS che ha dato atto che erano state opposte dall'odierna società ricorrente le "cartelle esattoriali N°09720000361706368, N° 09720020030278085, N° 09720030071405504 e N° 09720030319512621 notificate da Agenzia delle Entrate Riscossione per contributi previdenziali INPS".

Precisa, inoltre, che "La statuizione della Cassazione nell'ordinanza citata si pone, però, in contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione secondo cui "L'art. 2944 c.c. stabilisce che "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere"" e che "l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma è tenuta a valutare l'istanza di rateazione proposta dalla società ricorrente onde accertare che la medesima sia inidonea ad interrompere la prescrizione". Conclude chiedendo che "Voglia l'ill.ma Corte d'Appello decidere secondo giustizia sulle domande proposte dalla ricorrente società xxx s.r.l. alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione".  L'Agenzia delle Entrate Riscossione. pur ritualmente intimata, è rimasta contumace.

Orbene, nel merito le questioni sollevate dall'INPS appaiono del tutto inammissibili, atteso che questa Corte, quale giudice del rinvio, non può che pronunciarsi alla stregua di quanto disposto dalla Corte di cassazione con la ordinanza rescindente,  Pertanto, in ragione di quanto sopra, atteso che non è oggetto di contestazione alcuna l'importo complessivo indebitamente corrisposta e di cui si chiede la restituzione, condanna l'INPS e l'ADER in solido tra loro al pagamento in favore della Kennedy Holding s.r.l. della somma di 164.874,22, oltre interessi legali, calcolati dal giorno dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo. 

Attesa la soccombenza, le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate per l'intero come da dispositivo (v. Cass. ord. n. 15506/2018 (e successive conformi v. Cass. ord. n. 28698 del 07/11/2019), secondo cui "Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato"), devono essere poste a carico dell'INPS e dell'ADER, in solido tra loro.

P.Q.M.

in sede di rinvio dalla Cassazione, così decide: - condanna l'INPS e l'ADER, in solido tra loro, al pagamento in favore Kennedy Holding  s.r.l. della somma di 164.874,22, oltre interessi legali, calcolati dal giorno dei singoli  pagamenti fino all'effettivo soddisfo; - condanna l'INPS e l'ADER, in solido tra loro, al pagamento delle spese di tutti i gradi del  giudizio, che liquida in complessivi 4.015,00, per il primo grado di giudizio, in  complessivi 4.758,00 e per il secondo grado, in 3.828,00 per la fase di cassazione ed  in 4.997,00, per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre spese forfettarie nella misura  del 15%,IVA e CPA. 

Roma, 7.5.2024  

L'ESTENSORE  Dr, Roberto Bonanni 

IL PRESIDENTE  Dr. Alberto Celeste

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LaPrevidenza.it, 15/05/2024

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