mercoledì, 14 ottobre 2026

Integrazione salariale lavoratori agricoli: requisito minimo occupazionale: art. 8 della legge n.457/72

Inps, Circolare 28.5.2008 n. 63

 

La Corte di Cassazione con le pronunce n. 16235 del 2002 e n. 453 del 2003 ha innovato il precedente indirizzo della Corte stessa risalente alla sentenza n. 4098 del 1981 in materia di calcolo delle giornate di infortunio, malattia, assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda richiesto dall'art. 8 della legge n. 457/72 per beneficiare delle integrazioni salariali in favore di lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
 
Il mutamento giurisprudenziale – comportante la rilevanza per il conseguimento del predetto requisito occupazionale (180 giorni) oltre che del lavoro effettivo, anche delle giornate per le quali esista una causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. art. 2110 cod. civ.) – va ricondotto alla nota e progressiva tendenza del sistema normativo della previdenza agricola (sia negli aspetti rivolti ai datori di lavoro, sia in quelli concernenti i lavoratori) a confluire nel sistema previdenziale generale, con conseguente estensione al primo di regole già in vigore per quest’ultimo....
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LaPrevidenza.it, 31/05/2008

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