Inpdap, nota operativa 6.12.2005 n° 43
L’art. 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede che il montante contributivo individuale, relativo alla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo, sia determinato applicando alla base imponibile l’aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
LaPrevidenza.it, 15/12/2005
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...