martedì, 13 ottobre 2026

Inail: il calcolo del premio assicurativo comprende gli oneri indiretti e quelli relativi alla spesa sanitaria e al tasso dell'1% previsto dal D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, art. 181

Cassazione, sentenza 27.5.2010 n. 12960

 

Con sentenza del 3 giugno/20 luglio 1988, il Pretore, sulla scorta della consulenza tecnica espletata, determinava il tasso specifico aziendale con esclusione degli oneri indiretti e condannava l’Istituto a restituire la somma di L. 56.861.451, oltre agli interessi legali e alle spese. 11 Tribunale di Chieti rigettava, con sentenza del 3 maggio/9 luglio 1990, l’appello dell’INAIL. 2. Su ricorso dell’Istituto assicuratore, questa Corte, con sentenza n. 2160 dell’8 aprile 1991/21 febbraio 1992, cassava la sentenza di secondo grado e rinviava al Tribunale di Teramo, affermando il principio secondo cui “ai fini dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore industriale il tasso specifico aziendale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa”. L’INAIL provvedeva alla riassunzione e il Tribunale di Teramo, con sentenza del 27 gennaio/10 febbraio 1995, accoglieva l’appello dell’Istituto e rigettava la domanda proposta dalla società con il ricorso introduttivo, condannando la quest’ultima alla restituzione degli importi ottenuti dall’INAIL in esecuzione delle sentenze di merito. Il Tribunale di Teramo riteneva che la società avesse prestato acquiescenza alla determinazione ed alla inclusione, da parte del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, degli oneri indiretti così come indicati dall’INAIL. 3. Su ricorso della , questa Corte, reinvestita della questione, con sentenza n. 8482 del 12 giugno/25 settembre 1996 cassava la sentenza del giudice di rinvio ed affermava il principio secondo cui “l’art. 346 c.p.c., nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perché respinte o perché non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione né le inerenti deduzioni probatorie che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione”...

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LaPrevidenza.it, 08/06/2010

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