martedì, 13 ottobre 2026

I contratti di rete: riflessi sull'assicurazione obbligatoria Inail

Dr.ssa Silvana Toriello

 

I CONTRATTI DI RETE
Riflessi sull'assicurazione obbligatoria Inail

PREMESSA 

Il Testo Unico 1124/1965 che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è specchio fedele del suo tempo. Riflette il modello di industria manifatturiera prevalente negli anni 60' molto vicini al cosiddetto boom economico. Gli è estranea tutta la evoluzione successiva che accanto al ridimensionamento di tale tipologia industriale ha visto emergere forme di aggregazione di imprese finalizzate a rafforzare l'operatività delle piccole e piccolissime imprese che notoriamente caratterizzano il sistema produttivo italiano. Numerosi sono gli istituti presenti nel nostro ordinamento che rispondono a questo fine :i consorzi (art. 2602 e seguenti del c.c) ,il Geie (Gruppo europeo di interesse economico di cui al regolamento comunitario 25.07.1985 n. 2137, d.lgs. 23.07.1991 n. 240) di origine comunitaria ma che ha avuto scarso successo in Italia,le associazioni temporanee di impresa (ATI di cui agli articoli 20-23 bis della legge n.584 dell'8 agosto 1977), i distretti produttivi( Legge 5 ottobre 1991 n. 317 sugli "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e legge 11 maggio 1999 n. 140 sulle "Norme in materia di attività produttive") e da ultimo , in particolare, il contratto di rete ( introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. "Decreto incentivi"). 

IL CONTRATTO DI RETE:IL QUADRO NORMATIVO 

La prima nozione di "rete" è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 6-bis, co. 1 e 2, DL n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008) ed era funzionale all'applicazione delle disposizioni in materia di "tassazione consolidata distrettuale" e di "tassazione concordata" di cui all'art. 1, commi da 366 a 371-ter, L. n. 266/2005. La legge del 2009 definisce la rete come quel contratto mediante il quale "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa." Più volte il legislatore è tornato sulla materia che è stata dunque interessata da una continua evoluzione sul piano normativo Riportamo la puntuale ricostruzione che del quadro normativo attuale in materia fa Il 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa nel marzo 2014 "I passi principali dell'evoluzione normativa possono essere riassunti come segue. 1. La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi) recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", ha istituito il Contratto di Rete. Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione d'imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi che con esse si possono realizzare. 2. La legge n.99/2009 (legge Sviluppo) ha abrogato l'art. 6-bis della Manovra Economica e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del Contratto di Rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è esteso l'ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell'attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali,ecc.), mentre prima dell'intervento la norma riguardava solo le S.p.A.. Inoltre, è disciplinata la responsabilità verso i terzi. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete una certa autonomia patrimoniale. 3. Il decreto competitività convertito dalla legge 122/2010 ha introdotto importanti affinamenti. In primo luogo, ha reso facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una Rete. Inoltre, ha previsto una rilevante novità dal punto di vista fiscale: "una quota degli utili dell'esercizio destinati [...] al fondo patrimoniale comune [...]" potranno non concorrere alla formazione del reddito d'impresa e,sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete. 4. Con decisione C(2010)8939 definitivo del 26 gennaio 2011 la Commissione Europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali alle Reti d'Impresa non rappresentano un aiuto di Stato in quanto concesse in forma di sospensione d'imposta. 5. Con le Circolari n. 4/E del febbraio 2011 e n. 15/E dell'aprile 2011 e i successivi provvedimenti n. 2011/81521 del giugno 2011 e n. 2012/80186 del giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha emanato i primi chiarimenti in relazione alle norme sulle Reti d'Impresa e le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali. 6 Legge 23.7.2009, n. 99. 7 Decreto Legge 31.5.2010, n.78, convertito in legge, con modifiche e integrazioni, dalla legge 30.7.2010,n. 122. 8 Decreto Legge 22.6.2012 n. 83, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 7.8.2012 n. 134.Il Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese art. 36, commi 4 e 5......... Il DL 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Crescita) e il DL 18.10.2012 n. 179 (Decreto Sviluppobis) hanno integrato e modificato la disciplina per le Reti d'Impresa con particolare focus sul tema della soggettività giuridica e su quello relativo alla partecipazione alle gare d'appalto. Inoltre, la responsabilità patrimoniale viene esplicitamente limitata al solo Fondo Comune . Molte altre misure contenute nel decreto, invece, puntano allo snellimento delle procedure,concedendo la possibilità di redigere il Contratto di Rete, oltre che per atto pubblico o scrittura privata, anche per atto firmato con firma digitale o con firma elettronica, dietro autenticazione di un notaio o altro pubblico ufficiale. 9. Per dare concreta attuazione alle disposizioni del Dl Sviluppo-bis, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha pubblicato la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 in tema di "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" di particolare utilità per le imprese interessate. Si tratta di prime indicazioni sulle concrete modalità di partecipazione delle Reti d'Impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità applicative. La partecipazione congiunta alle gare, in considerazione delle peculiari caratteristiche del Contratto di Rete, deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. 10. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013 individua, ai fini fiscali,due tipologie di Reti di Impresa: le "reti-soggetto" e le "reti-contratto". La circolare precisa che le "reti-soggetto" sono giuridicamente autonome rispetto alle imprese che partecipano alla rete e che, conseguentemente, acquisiscono rilevanza anche sotto il profilo tributario." L'Agenzia ha precisato che , dal punto di vista tributario, "qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo d'imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette e indirette,"1 come se fosse una vera e propria società. Precisamente, l'Agenzia delle Entrate afferma espressamente che la "rete organizzazione" è soggetta all'imposta sul reddito delle società, all'Irap e all'Iva ed è altresì obbligata alla tenuta delle scritture contabili per l'attività commerciale eventualmente esercitata (ndr Si noti che la Legge parla di "soggettività giuridica" e non di "personalità giuridica": non è quindi chiaro quali siano i profili di questa nuova figura. Il profilo civilistico resta ancora da chiarire.)

"11. DL 76/2013 (convertito in legge 99/2013) ha introdotto una norma finalizzata a semplificare la condivisione di personale tra imprese attraverso la semplificazione delle regole per il distacco (per le imprese che hanno sottoscritto un "Contratto di Rete d'Impresa" l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete) e il meccanismo della co-datorialità."

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) ha previsto alcune novità per i contratti di rete che riguardano in particolare: art. 1 co 48 lett b) (Istituzione di una Sezione speciale di garanzia per progetti di Ricerca e Innovazione) art. 1 comma 54 (Misure per favorire la crescita dei confidi, tra cui quelli che stipulano contratti di rete) art. 1 comma 324 (Beneficio su utilizzo di gas ed energia a fini industriali anche per le reti d'imprese) 

CONTRATTO DI RETE E RAPPORTI DI LAVORO: LA CODATORIALITA' E IL DISTACCO  

"Sotto il profilo del rapporto tra contratti di rete e rapporti di lavoro la legge 9 agosto 2013, n. 99 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" ha previsto una disciplina speciale per "le reti di impresa in materia di distacco e codatorialità. In particolare, la legge 99/2013 ha modificato l'art. 7 del d.l. 76/2013 e, tramite questo, l'art. 30 del D. lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) in materia di distacco dei lavoratori subordinati. Come noto, la regola generale ex art. 30 D. Lgs. 27672003 prevede che il distacco (che si configura quando "quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa") sia legittimo quando corrisponda ad un interesse del datore di lavoro. Il legislatore ha espressamente previsto che la partecipazione alla rete di imprese costituisca di per sé interesse ad operare il distacco. Inoltre, con altra disposizione contenuta nel nuovo comma 4-ter, il legislatore ha previsto la codatorialità dei dipendenti, il cui regime di ingaggio (e quindi di assunzione e gestione del rapporto di lavoro) è rimesso al contratto di rete. Il testo dell'art. 30, comma 4-ter, d.lgs. 276/2003 è oggi il seguente: "4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del Codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete2 stesso."  

Per quanto riguarda, in particolare, il distacco del personale nell'ambito di un contratto di rete, il Ministero del lavoro, nella circolare 35/2013 - ha chiarito che la disposizione che consente la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso; "vuol ... significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete" - precisa che, "sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative ­ e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti ­ occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare `automaticamente' una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto."

LA SPECIFICITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA 

L'art. 9, comma 11 del Decreto lavoro - integrando la previsione dell'art. 31 del d. lgs. 276/2003, a norma del quale l'assunzione congiunta in agricoltura può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete quando almeno il 50 per cento di esse siano imprese agricole - prevede espressamente che i datori di lavoro rispondano in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato. Ne discende che l'assunzione congiunta dei lavoratori agricoli comporta, secondo la nuova disposizione, una responsabilità solidale "delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato" ivi compresa la quota di contributo agricolo relativa all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Inail. ! I RIFLESSI SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Su "Il 4° Osservatorio Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano sulle reti d'impresa si legge che "Nel secondo semestre 2013 sono stati stipulati 389 nuovi contratti di rete che hanno visto coinvolte 1.555 imprese. Si tratta di numeri record ottenuti sulla spinta ricevuta da Lombardia,Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio, che insieme contribuiscono con 1.048 imprese. A fine dicembre 2013 sono così saliti a 1.353 i contratti di rete registrati in Camera di Commercio e a 6.435 le imprese aderenti. Ove il fenomeno si espanda e si affermi, sono inevitabili gli effetti sui meccanismi propri di funzionamento dell'assicurazione obbligatoria. Una rete di imprese può decidere di cogestire una determinata fase del processo produttivo con una conseguenza immediata sulla stessa attribuzione della voce di tariffa che, pur connessa a quella specifica fase del ciclo produttivo, assumerà a riferimento una pluralità di datori di lavoro sui quali si andrà a frammentare il rischio con conseguenze immediate sul piano degli adempimenti e della operatività stessa del sistema tariffario: chi dovrà effettuare la denuncia di infortunio?l'oscillazione del tasso in aumento o anche in riduzione come si articolerà in capo ai singoli datori di lavoro? Nei confronti di chi andrà intentata l'azione di regresso? Ove si tratti poi di piccole o piccolissime imprese come gli artigiani autonomi senza dipendenti che pagano premio speciale unitario in base a specifiche classi di rischio, diviene ancora più difficile immaginare l'assetto delle correlate conseguenze sul piano degli adempimenti connessi all'assicurazione obbligatoria. Diverso ma non meno complesso il caso delle imprese agricole che pagano per l'assicurazione obbligatoria un contributo e per le quali in attuazione del disposto normativo sopra richiamato si è in attesa di un apposito decreto ministeriale. Qui la legge è stata chiara ed ha riconosciuto l'esistenza di una responsabilità solidale quale conseguenza della codatorialità. Questo risolve sotto il profilo del pagamento del premio rispetto al quale comunque specifiche istruzioni andranno dettate, ma lascia aperto l'interrogativo su chi è tenuto ad esempio alla denuncia di infortunio e sul come si dovrà esercitare l'azione di regresso.
Allegato: I CONTRATTI DI RETE.pdf
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LaPrevidenza.it, 24/03/2014

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