Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a ord. Cass., sez. lav., 4 novembre 2009, n. 23367
In materia di interruzione della prescrizione, con particolare riferimento all’invio della nota di credito ad opera della Cassa forense, sez. Lavoro, 23367.09 afferma che la nota di credito inviata dalla Cassa Forense per omissione contributiva può essere considerata atto idoneo a determinare l'effetto interruttivo solo qualora essa pervenga a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 cod. civ.) o sia recapitata all'indirizzo del destinatario per l'applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 23/12/2009
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