Inps, messaggio 8 ottobre 2003 n° 118
Il legislatore ha disposto all’art. 10 del D.Lgs n.66 del 2003 che, fermo restando quanto previsto dall’art.2109 codice civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane .Il predetto periodo minimo di quattro settimane non pụ essere sostituito dal relativo compenso per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro .
LaPrevidenza.it, 13/10/2003
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