Inps, Circolare 2.5.2006 n° 62
Come è noto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Previdenziali aveva chiarito che le retribuzioni imponibili del settore della pesca, determinate ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, erano assimilabili alle retribuzioni convenzionali e, come tali, regolate dal particolare regime contributivo previsto dall’art. 5, co. 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (vedi P. 1 della circolare n. 60 del 13 marzo 1998).Peraltro, l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 (relativo al riordino del lavoro a tempo parziale) ha abrogato detto art. 5 della legge n. 863/84, ponendo in tal modo il problema dell’individuazione della retribuzione minima giornaliera da assumere per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per tutte le categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali.Su tale questione, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23 del 12 aprile 2000, affermando che l’espressa abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n. 863/84 – ad opera del D.Lgs. n. 61/2000 – “non si estende al concorrente disposto, di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537”. Inoltre, il predetto Dicastero ha pure chiarito che, nella fattispecie, non può trovare applicazione “il disposto di cui all’art. 1, comma 2, secondo inciso, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, (relativo al minimale di retribuzione giornaliero) trattandosi di norma generale prevista per i lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di apposita disciplina”.....
LaPrevidenza.it, 25/06/2006
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