Inps, Circolare 14 marzo 2005 n° 45
a) I lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 che intendano avvalersi dell’accredito figurativo della contribuzione disciplinato dall’art. 31 della legge n. 300/1970 devono presentare la domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che pervenga una espressa manifestazione di volontà i senso contrario. b) Tutti i soggetti aventi diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”
LaPrevidenza.it, 18/03/2005
089757100
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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