venerd́, 11 ottobre 2024

Dipendenti con part time ciclico nel 2021 e 2022, le indicazioni per le domande di riesame della indennità una tantum

Inps, messaggio 5.2.2024 n. 491

 

1. Premessa

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), all'articolo 2-bis, ha previsto un'indennità una tantum di importo pari a 550 euro per l'anno 2022, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti.

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce che: "La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa ".

Attraverso la citata norma di interpretazione autentica viene, pertanto, chiarito che la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 2-bis del decreto Aiuti, i cui aspetti di dettaglio sono stati indicati con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022.

L'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023 ha, altresì, previsto un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

Alla luce delle disposizioni previste dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 145/2023, e dell'ulteriore estensione della platea dei beneficiari della misura, per i lavoratori interessati, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 è stata comunicata l'attivazione del servizio per la presentazione delle domande e sono state fornite le relative istruzioni operative per il riconoscimento dell'indennità una tantum per l'anno 2022; mentre con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023 sono state fornite le relative istruzioni amministrative, alla quale, pertanto, si rinvia per l'individuazione dei requisiti normativamente previsti.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità previste dalla norma. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato, sia da parte del cittadino con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale denominata "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile dalla home page seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza lo strumento", e selezionando, dopo il login , la prestazione "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2022)" e/o "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico (anno 2023)".

Gli stati di lavorazione e gli esiti delle istanze presentate sono disponibili nella sezione "Dati della domanda"; il provvedimento con l'esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione "Ricevute e provvedimenti".

Tanto premesso, con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle Strutture territoriali.


2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità in commento e la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all'istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1per le domande dell'anno 2022 eAllegato n. 2 per le domande dell'anno 2023). Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato di utile documentazione.

Nello specifico, l'utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate "Chiedi riesame" disponibile nella sezione "Dati della domanda", accessibile secondo le indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

La richiesta di riesame prevede l'inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link "Allega documentazione".


3. Indirizzi amministrativi sui riesami

Preliminarmente si precisa che, in caso di reiezione conseguente a una mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Si rammenta che, tra i requisiti di accesso alle indennità una tantum in oggetto, il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico - né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell'ipotesi in cui - alla data di presentazione delle domande delle indennità una tantum in oggetto - sia titolare della prestazione NASpI e questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

Inoltre, ai fini dell'accesso alle indennità una tantum , il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

Si evidenzia che per i lavoratori interessati che abbiano presentato nell'anno 2023 la domanda per l'indennità una tantum 2022, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell'indennità NASpI, è effettuato non alla data di presentazione della domanda bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare n. 115/2022 (cfr. il paragrafo 1 della circolare n. 109/2023).

Si precisa inoltre che:

in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei "periodi non interamente lavorati "  deve essere soddisfatto all'interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla  sommatoria dei periodi non interamente lavorati all'interno dei diversi rapporti in essere.  Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro;  considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei  lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (espresso in  settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo  (espresso in giornate), per "periodo continuativo di un mese " si intende per i primi un  arco temporale pari a 4 settimane, mentre per i secondi un periodo pari a 26 giorni.

Infine, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati; quindi 7 settimane corrispondono a 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

Tutti i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico - rispettivamente per l'anno 2021 e per l'anno 2022 -con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno. 

Il Direttore Generale 
Vincenzo Caridi


Allegato: 14725_Messaggio-numero-0000491-del-05-02-2024_Allegato-n-2.pdf Allegato: 14724_Messaggio-numero-0000491-del-05-02-2024_Allegato-n-1.pdf
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LaPrevidenza.it, 06/02/2024

SERGIO BENEDETTO SABETTA
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