mercoledì, 06 dicembre 2023

Cumulo gratuito dei contributi: recesso e restituzione degli oneri già versati

Avv. Maria Antonietta Sancipriani

 

La circolare Inps 60 del 2017 precisa in merito alla novità introdotta con la Legge di bilancio del cumulo contributivo gratuito a favore di chi ha versato annualità presso enti di gestione obbligatorie diversi (compresa la gestione separata dell'Inps e le casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 503/1994 e del Dlgs 103/1996) che il lavoratore può recedere dalla domanda di ricongiunzione ed ottenere la restituzione di quanto già versato, a condizione che non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. Tale possibilità è consentita solo a coloro che abbiano raggiunto entro il il 01.01.2017 i requisiti per l'esercizio del cumulo suddetto. La restituzione di quanto versato verrà effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

La facoltà di recesso dovrà essere presentata dall'interessato, indica l'Inps, entro il 1° gennaio 2018 (anche in forma tacita sospendendo i versamenti rateali) e semprechè la ricongiunzione non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. Si tenga presente che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 la facoltà di recesso riguarda solo i periodi ricongiunti ai sensi della legge 29/1979 cioè solo quelli in entrata o in uscita verso l'assicurazione generale obbligatoria e le gestioni sostitutive ed esclusive della stessa mentre lascia fuori dal perimetro del recesso i periodi ricongiunti in entrata o in uscita verso le casse professionali ai sensi della legge 45/1990. Una limitazione piuttosto significativa.

Questa possibilità non è concessa né ha chi ha pagato integralmente l'onere di ricongiunzione né qualora la ricongiunzione abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

(Maria Antonietta Sancipriani)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 23/05/2017

GIANNANTONIO BARBIERI
mini sito

Via De' Griffoni 15, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

051220914

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto sanitario, Responsabilità medica e sanitaria. Diritto previdenziale

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato