Inps, Circolare 28.4.2009 n. 66
Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti del disposto di cui al comma 1, articolo 01, legge 81/2006 (per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’art 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146) e, pertanto, le aliquote contributive continueranno a sottostare al disposto di cui ai commi 1 e 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997:
“A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.
“Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttividi tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.
LaPrevidenza.it, 30/04/2009
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Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...