Tribunale di Fermo, sentenza 3.3.2015 - Giudice Manfrè - Avv. Daniela Carbone
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo, accogliendo integralmente la tesi del ricorrente, ha affermato il principio secondo cui il massimale annuo della base contributiva di cui all’art.2, comma 18, l.n.335 del 1995, non è applicabile al lavoratore che abbia ottenuto, per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, l’accredito della contribuzione figurativa per servizio militare a seguito di domanda amministrativa che sia stata tuttavia presentata successivamente al 1 gennaio 1996. Non constano precedenti e viene confermato il principio, consolidato nella giurisprudenza, in base al quale la domanda amministrativa non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma un onere a carico di tale soggetto per imporre all’ente previdenziale l’attività di veriifca necessaria per l’erogazione della prestazione dovuta (v. Cass. 8 maggio 2013, n.10844).
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 15/03/2015
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