Inps, Circolare 5.6.2009 n. 79
L’Istituto, così come comunicato con messaggio n. 010882 del 12 maggio 2009, ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2009 nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 16 dell’11 febbraio 2009 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.112, i contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per il corrente anno entro il 16 giugno 2009 (saldo 2008 e primo acconto 2009) ed entro il 30 novembre 2009 (secondo acconto 2009).
Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2009, anziché entro il 16 giugno 2009, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo....
LaPrevidenza.it, 06/06/2009
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