1. Premessa
Con il decreto 24 luglio 2014, n. 148 ("Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti"), adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali[1] (Allegato n. 1), è stato modificato il beneficio contributivo già introdotto e disciplinato dalle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 22 giugno 2000, n. 193, destinato alle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Il citato decreto, al titolo II "Sgravi contributivi", modifica la misura del beneficio contributivo introdotto dalla legge n. 193/2000, per la cui fruizione l'Istituto ha già fornito le relative istruzioni con la circolare n. 134 del 25 luglio 2002, stabilendo, inoltre, così come previsto dalla delega contenuta nell'articolo 4, comma 3-bis , della legge n. 381/1991, gli importi massimi fruibili annualmente. Il predetto decreto n. 148/2014 contiene previsioni che non hanno consentito la tempestiva attuazione delle relative disposizioni, in quanto non in linea con le regole di instaurazione dei rapporti di lavoro, sorretti, come in questo caso, da forme di agevolazione contributiva. Le predette criticità applicative hanno richiesto un'attività di analisi, condotta dall'Istituto con la collaborazione del Ministero di Giustizia, finalizzata ad individuare soluzioni applicative che comunque garantissero il conseguimento delle finalità fissate dalla legge n. 193/2000. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di riconoscimento delle agevolazioni contributive, anche per periodi precedenti all'emanazione del decreto ministeriale, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati. Analoghe difficoltà attuative sono state riscontrate in considerazione della circostanza che gli importi stanziati per ogni singolo anno possono, a seguito di appositi provvedimenti emanati dal Ministero della Giustizia, subire modifiche e che, pertanto, non risulta possibile assicurare il finanziamento di agevolazioni contributive che si estendono su più anni. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, risulta difficoltoso, in particolare, individuare anche il presunto termine di risoluzione degli stessi. Pertanto, al fine di ovviare alla criticità descritta, in accordo con il Ministero della Giustizia - e analogamente a quanto previsto per il procedimento di accesso al credito d'imposta riconosciuto alle imprese a fronte delle medesime assunzioni[2] - a decorrere dall'annualità 2019, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un'istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per quelli che verranno instaurati; l'ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Con la presente circolare vengono illustrate nel dettaglio le modifiche contenute nel decreto interministeriale citato e le modalità di accesso al beneficio contributivo, secondo le linee guida condivise con il Ministero della Giustizia.
2. Quadro normativo di riferimento
Come accennato in premessa, la legge n. 193/2000, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, ha introdotto un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. Più in particolare, l'articolo 1 della legge citata ha modificato l'articolo 4 della legge n. 381/1991, includendo, tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle cooperative sociali, anche gli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Inoltre, la legge n. 193/2000, introducendo all'articolo 4 della legge n. 381/1991 il comma 3-bis , ha previsto che l'assunzione di tali soggetti comporta una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto e che l'agevolazione si applica anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo. L'articolo 2 della medesima legge n. 193/2000 ha, inoltre, esteso l'agevolazione appena descritta anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all'interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate. In attuazione della citata delega contenuta all'articolo 4, comma 3-bis , della legge n. 381/1991, secondo cui la misura dello sgravio deve essere stabilita ogni due anni con apposito decreto, il decreto interministeriale 9 novembre 2001 ha, pertanto, delineato la riduzione contributiva nella misura dell'80 per cento dei contributi totali. Successivamente, l'articolo 3-bis , comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, ha ampliato la durata del beneficio ai diciotto e ventiquattro mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei sei mesi inserito nella norma originaria. Infine, sempre in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 3-bis , della legge n. 381/1991, è stato adottato il regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014, che ha innalzato al 95 per cento la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno.
3. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio Il decreto n. 148/2014 non innova in merito ai destinatari del beneficio, che continua a essere rivolto, come già precisato, ai datori di lavoro di seguito elencati:
cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis , della legge n. 381/1991); aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000).
Si ribadisce, pertanto, che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario[3]. I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l'amministrazione penitenziaria, centrale e periferica. Le convenzioni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 193/2000, disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.
4. Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo è ammesso nell'ipotesi di assunzione di:
1. detenuti e internati negli istituti penitenziari; 2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS[4]; 3. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.
Si precisa, al riguardo, che le cooperative sociali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, relativamente all'assunzione degli altri soggetti svantaggiati non espressamente elencati nel comma 3-bis del medesimo articolo, ma comunque ritenuti tali dal comma 1, possono beneficiare dell'azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo. Analogamente, si precisa, considerata la tassativa elencazione prevista nell'articolo 2 della legge n. 193/2000, che per i datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, in ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari - non è possibile accedere al beneficio in trattazione[5].
5. Rapporti agevolati
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato. In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico. È possibile, invece, usufruire dell'agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione. 6. Misura e durata dell'agevolazione
L'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 148/2014 modifica la misura dell'agevolazione, disponendo che lo sgravio è pari al 95 per cento dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.[6] La nuova percentuale di sgravio decorre dall'anno 2013 e si applica fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia. Ai fini delle determinazione dello sgravio, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30 per cento previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (integrativo NASpI), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Con riferimento al contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge n. 297/1982 e destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile, si precisa che lo stesso rientra nell'ambito di applicazione dell'agevolazione. In particolare, in considerazione del fatto che il comma 16 dell'articolo 3 sopra citato prevede l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore ovvero potrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del contributo esclusa dalla fruizione dell'agevolazione contributiva. Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, in base alla previsione già contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000, lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione. Al riguardo, si sottolinea, come chiarito in premessa, che il decreto-legge n. 78/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2013, con l'articolo 3-bis , comma 1, ha modificato l'articolo 4, comma 3-bis , della legge n. 381/1991, prolungando la durata di tale ultima previsione e diversificandone i presupposti. Infatti, a decorrere dall'entrata in vigore di tale disposizione di legge, ossia dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione. Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell'80 per cento dei contributi totali fino al giorno antecedente l'entrata in vigore del regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014; a decorrere dal 6 novembre 2014, invece, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la riduzione contributiva spetterà nella misura del 95 per cento. Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000 (incentivo per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo). Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno; a tal fine, il decreto n. 148/2014 aveva previsto uno stanziamento di 8.045.284 euro per l'anno 2013 e di 4.045.284 euro per gli anni a decorrere dal 2014, fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale. A seguito di successivi atti adottati dal Ministero della Giustizia, gli importi disponibili per l'anno 2015 sono stati ridotti a 3.906.500,00 euro, per l'anno 2016 a 3.717.390,21 euro, per l'anno 2017 a 3.717.390,21 euro, per l'anno 2018 a 5.211.872,03 euro e per l'anno 2019 a 5.989.867,21 euro[7].
7. Condizioni di spettanza dello sgravio
Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente le seguenti condizioni:
l'adempimento degli obblighi contributivi; l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in virtù della specialità della norma, delle finalità che la stessa persegue e delle particolarità legate alle fruizione del beneficio, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all'articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale "l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".
8. Coordinamento con altri incentivi
Nell'eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto per l'assunzione di detenuti e internati, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni di legge sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma, ricorrendone i presupposti di legge, è sua facoltà decidere quale incentivo applicare. Al riguardo si precisa che, una volta attivato, mediante comportamenti univoci, il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non sarà possibile applicarne un altro. L'agevolazione contributiva per l'assunzione dei lavoratori detenuti e internati è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali si ricordano i seguenti:
a. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'articolo 2, comma 10 -bis , della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 (cfr. la circolare n. 194/2015), al 20 per cento dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; b. l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Ai fini dell'applicabilità dell'incentivo economico è necessario, ovviamente, che ricorrano tutti i requisiti previsti per la singola fattispecie. Inoltre, l'ulteriore beneficio economico eventualmente spettante potrà essere fruito solo fino al limite massimo della contribuzione effettivamente dovuta. 9. Procedimento di ammissione allo sgravio contributivo. Adempimenti dei datori di lavoro
Ai fini dell'ammissione allo sgravio, si illustra di seguito il relativo procedimento.
9.1 Recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018
Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, indicando:
il codice della comunicazione obbligatoria; i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l'agevolazione contributiva; gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria; la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione; la retribuzione corrisposta e l'importo del beneficio spettante, riferiti a ogni singolo anno e suddivisi nella percentuale dell'80 per cento e dell'ulteriore 15 per cento; l'eventuale fruizione dell'incentivo nella misura dell'80 per cento.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)" , sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Tutti i servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN) > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente". Le domande potranno essere trasmesse dal giorno della pubblicazione della presente circolare. Trascorsi trenta giorni da tale data, verrà effettuata un'elaborazione cumulativa delle richieste di riconoscimento dell'agevolazione inviate e le stesse verranno definite secondo le regole di seguito descritte. I datori di lavoro, per i rapporti di lavoro ricadenti nel periodo 2013-2018, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione anche se già autorizzati dalla Struttura territoriale competente e anche se hanno già effettuato il recupero del beneficio nelle denunce mensili o, nel caso di datori di lavoro che operano con il sistema DMAG, hanno fruito del beneficio tramite l'utilizzo dell'apposito codice Tipo Contratto 076. I sistemi informativi dell'Istituto, effettuati alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell'incentivo[8], provvederanno a definire le domande pervenute nei termini indicati, attribuendo alle stesse un esito positivo o negativo; l'esito è visualizzabile all'interno della procedura, in calce al modulo trasmesso. In considerazione del fatto che la stipula della convenzione con l'amministrazione penitenziaria rappresenta un requisito essenziale per accedere al beneficio, nella fase di autorizzazione al recupero dei periodi pregressi, sarà effettuato un controllo preliminare delle aziende che hanno effettivamente sottoscritto la convenzione: i sistemi informatici, sulla base dei dati forniti all'Istituto dal Ministero della Giustizia, verificheranno che il datore di lavoro richiedente abbia sottoscritto la prevista convenzione. Nell'ipotesi in cui il codice fiscale del richiedente non risulti inserito tra quelli comunicati dal Ministero della Giustizia, l'istanza potrà essere comunque inoltrata, ma l'Istituto avvierà l'attività di verifica volta ad accertare l'esistenza della convenzione; l'inesistenza della convenzione comporterà la revoca del beneficio eventualmente riconosciuto, nonché l'applicazione delle disposizioni di legge per le ipotesi di rilascio di dichiarazioni false. Dell'avvenuta definizione cumulativa delle istanze presentate verrà dato avviso mediante apposita comunicazione sul sito internet dell'Istituto; i datori di lavoro potranno visualizzare l'esito assegnato e l'importo del beneficio concesso accedendo alle singole istanze trasmesse. In caso di insufficienza delle risorse, in considerazione del fatto che la modifica normativa è intervenuta con efficacia retroattiva, l'ordine di priorità nell'accesso al beneficio sarà rappresentato dalla data evento - assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato riferita alla singola richiesta. L'ammissione, in ogni caso, avverrà solo in presenza della totale copertura economica del beneficio spettante in riferimento al singolo anno richiesto e non oltre il 31 dicembre dell'anno di pertinenza. Successivamente all'elaborazione cumulativa delle istanze, le eventuali richieste di agevolazione inviate dai datori di lavoro interessati verranno elaborate dalle procedure informatiche dell'Istituto in base all'ordine di invio e saranno accolte solo se risulteranno ancora disponibili le relative risorse. I datori di lavoro ammessi al beneficio potranno fruirne mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per gli operai agricoli), secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 10.
9.2 Richieste di beneficio per l'anno corrente e successivi
L'articolo 8, comma 5, del decreto n. 148/2014 prevede espressamente che "Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate". Quindi, a decorrere dall'annualità 2019, secondo le linee guida concordate con il Ministero della Giustizia, i datori di lavoro che vorranno accedere allo sgravio contributivo dovranno presentare ogni anno apposita istanza all'Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti. L'autorizzazione, infatti, verrà rilasciata in base all'ordine di presentazione della richiesta, subordinatamente alla verifica della disponibilità di risorse. A tal fine, i datori di lavoro invieranno una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line "DETI", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Tutti i servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN) > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente". Nel modulo sarà necessario indicare i seguenti dati:
il codice della comunicazione obbligatoria; i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l'agevolazione contributiva; gli estremi della convenzione stipulata con l'amministrazione penitenziaria; la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; l'eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell'ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione; la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l'importo del beneficio spettante.
I datori di lavoro verranno autorizzati in base all'ordine di presentazione dell'istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche; a tal fine, all'interno della procedura "DiResCo- Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sarà possibile visualizzare gli importi residui riferiti all'anno in corso. In considerazione del fatto che l'elaborazione delle istanze relative al periodo 2013-2018 avverrà cumulativamente trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare e che le istanze di proroga e trasformazione a tempo indeterminato potranno essere accolte solo se risulta regolarmente trasmesso il modulo relativo all'assunzione a tempo determinato che ne costituisce il presupposto logico e giuridico, al fine di evitare il rigetto delle istanze per mancata elaborazione dei moduli, le istanze relative all'anno 2019 verranno elaborate dopo quelle relative agli anni 2013-2018, sempre rispettando l'ordine di presentazione della richiesta. 9.3 Attribuzione del codice di autorizzazione "4V" per datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio continueranno a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "4V ", che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assume il nuovo significato di "Datore di lavoro ammesso all'incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014". Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali alle posizioni aziendali autorizzate e avrà validità annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il recupero degli arretrati riferiti al periodo 2013-2018, invece, il codice di autorizzazione verrà attribuito o confermato solo per il periodo autorizzato. Nell'ipotesi in cui l'operatore della Struttura territoriale, dietro richiesta del datore di lavoro interessato o dopo aver verificato la mancanza dei presupposti legittimanti, dovesse annullare la conferma dell'istanza, dovrà provvedere anche a effettuare l'eliminazione o la modifica della decorrenza del codice di autorizzazione.
9.4 Attribuzione dei codici di autorizzazione per datori di lavoro che operano con il sistema DMAG
Per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma, saranno attribuiti automaticamente dai sistemi informativi centrali, sulla posizione anagrafica aziendale, i seguenti Codici di autorizzazione (CA) aventi i relativi significati. Per i periodi riferiti agli anni 2013-2018:
V3 "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014 anno 2013 "; V4 "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014 anno 2014 "; V5 "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014 anno 2015 "; V6 "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014 anno 2016 "; V7 "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014 anno 2017 "; V8 "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014 anno 2018 ".
I suindicati CA potranno essere utilizzati, in unica soluzione nella denuncia DMAG (cfr. il successivo paragrafo 10), per il recupero dell'intero importo spettante per ciascuno degli anni pregressi. Una volta utilizzati, non potranno più essere valorizzati nella denuncia trimestrale DMAG. Per l'anno 2019 e gli anni successivi sarà attribuito il seguente Codice di autorizzazione:
VX "Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall'art. 8 del decreto n. 148/2014".
Il suddetto CA (VX) avrà validità annuale - dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nell'ipotesi in cui l'operatore della Struttura territoriale, su richiesta del datore di lavoro interessato o dopo aver verificato la mancanza dei presupposti legittimanti, dovesse annullare la conferma dell'istanza, dovrà provvedere anche a effettuare l'eliminazione del codice di autorizzazione attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dell'Archivio Aziende Agricole.
10. Indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo
10.1 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Ai fini del recupero del beneficio, i datori di lavoro continueranno a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione contributiva valorizzando, nella sezione , nell'elemento il codice "79", che conserva il significato di "Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 ", ma che, a partire dalla denuncia di competenza marzo 2019, verrà adeguato, nel calcolo, alla percentuale del 95 per cento prevista nel decreto interministeriale n. 148/2014. Nell'elemento deve essere indicata la contribuzione ridotta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. Per il recupero degli arretrati riferiti all'annualità 2019, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens, nell'elemento il nuovo codice causale "R667" avente il significato di "Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 recupero arretrati 2019 -" e nell'elemento l'importo da recuperare. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019. Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di , , , i seguenti elementi:
nell'elemento dovrà essere inserito il codice causale "M318 " avente il significato di "Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000". nell'elemento , dovrà essere indicato l'importo da restituire.
Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013,2014,2015,2016,2017 e 2018, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens, nell'elemento il nuovo codice causale "R666" avente il significato di "Esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 recupero anni 2013-2018 -" e nell'elemento l'importo da recuperare. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019. I datori di lavoro che hanno già effettuato conguagli nelle denunce contributive del periodo considerato (gennaio 2013-dicembre 2018), avranno cura di recuperare solo l'eventuale differenza tra quanto autorizzato e quanto già conguagliato. Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di , , , i seguenti elementi:
nell' elemento dovrà essere inserito il codice causale "M318 " avente il significato di "Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 ". nell'elemento , dovrà essere indicato l'importo da restituire.
Le aziende sospese o cessate che devono recuperare importi non fruiti, dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione, esponendo nella denuncia relativa all'ultimo mese di attività il codice "R666" per il recupero degli arretrati relativi al periodo 2013-2018 e il codice "R667" per il recupero dell'agevolazione relativa all'anno 2019. 10.2 Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia di competenza primo trimestre 2019. A tal fine, successivamente all'automatica attribuzione sulla posizione anagrafica aziendale del/dei Codice/i di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 9.4, il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Recupero arretrati anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018
Per il recupero degli arretrati il datore di lavoro dovrà presentare una denuncia DMAG di variazione (V), di competenza di uno dei trimestri nel quale sia stato denunciato il lavoratore agevolato, indicando:
per il Tipo Retribuzione, il valore Y nel campo CODAGIO, in base all'anno per il quale è stato ammesso al beneficio, il CA:
"V3" per l'anno 2013; "V4" per l'anno 2014; "V5" per l'anno 2015; "V6" per l'anno 2016; "V7" per l'anno 2017; "V8" per l'anno 2018. nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo autorizzato a recuperare.
Come già indicato al precedente paragrafo 9.4, si precisa che il recupero degli importi d'incentivo spettanti per gli anni pregressi al 2019 dovrà avvenire in unica soluzione. Una volta utilizzato, il CA (V3-V4-V5-V6-V7-V8) non sarà più disponibile. L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di "Incentivo per assunzione lavoratori detenuti/internati".
Per l'anno 2019 e seguenti
Il datore di lavoro allo scopo di poter usufruire del beneficio, nel flusso di denuncia trimestrale per il lavoratore agevolato, dovrà obbligatoriamente indicare, oltre ai consueti dati retributivi, per lo stesso trimestre:
per il Tipo Retribuzione, il valore "Y"; nel campo CODAGIO, il valore "VX".
Nel campo "retribuzione" non deve essere inserito alcun importo. Lo sgravio del 95 per cento dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, sarà applicato in sede di tariffazione. La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio. L'attribuzione dei citati codici di autorizzazione sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità "Codice autorizzazione" presente nella sezione "Dati Azienda"del Cassetto previdenziale Aziende agricole.
11. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile dell'onere conseguente all'attribuzione dei benefici contributivi oggetto della presente circolare verranno utilizzati i conti in uso GAW37024 e GAW 37064, istituiti con la circolare n. 134 del 25 luglio 2002, la cui denominazione viene opportunamente integrata con i recenti riferimenti normativi. Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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[1] Il decreto 24 luglio 2014, n. 148, è stato pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 6 novembre 2014. [2] Cfr. art. 6, comma 1, decreto interministeriale n. 148/2014. [3] Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, nello svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le cooperative disciplinate dalla medesima legge possono svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi. [4] Per quanto il decreto faccia ancora riferimento agli ospedali psichiatrici, è bene ricordare che il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, aveva disposto all'articolo 3-ter la chiusura delle strutture a far data dal 31 marzo 2013; con il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è stata disposta la loro chiusura definitiva a far data dal 31 marzo 2015. Dopo la chiusura, tali strutture sono state sostituite dalle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).
[5] Al riguardo, si precisa che già nella risoluzione n. 144 del 30 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al credito di imposta, viene citato il parere del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, secondo cui il riferimento contenuto nell'articolo 2 della legge n. 193/2000 all'impiego, all'interno degli istituti penitenziari, di detenuti e internati negli istituti penitenziari "è da ritenersi tassativa, è [...] nel senso che la norma intende favorire le imprese che assumono coloro che stabilmente dimorano all'interno degli istituti penitenziari. Pertanto, ai fini della concessione del credito d'imposta in questione, il regime di detenzione domiciliare, il cui luogo di detenzione non è l'istituto penitenziario, o quello di sorveglianza speciale, che non è un regime di detenzione, non possono essere considerate come forme analoghe alla reclusione all'interno di un istituto penitenziario. Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che l'assunzione di soggetti sottoposti a tali regimi non permette all'azienda di beneficiare del credito d'imposta ai sensi della cd. legge Smuraglia" . Analogamente, la stessa conclusione, per le medesime ragioni, deve valere per le agevolazioni contributive. [6] Non sono oggetto di sgravio:
a. il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c." di cui al comma 755 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; b. il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, ossia:
a. il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014; b. il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; c. il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.
[7] La modifica degli importi indicati nel decreto n. 148/2014 è stata disposta, per l'anno 2015, con Provvedimento 17 dicembre 2014 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2015 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014; per l'anno 2016, con Provvedimento 11 dicembre 2015 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2016 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014; per l'anno 2017, con Provvedimento 6 dicembre 2016 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2017 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014; per l'anno 2018, come si può evincere dal Provvedimento 12 dicembre 2017 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2018 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014 e per l'anno per l'anno 2019, come si può evincere dal Provvedimento 12 dicembre 2018 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2019 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014.
[8] In particolare, verranno effettuati controlli formali in merito alla sottoscrizione della convenzione, alla correttezza dei dati inseriti nella Comunicazione obbligatoria e all'esatta indicazione del lavoratore, individuato univocamente attraverso il codice fiscale, correttamente validato. La procedura effettuerà controlli anche in merito all'esistenza e al riconoscimento dei rapporti che legittimano l'ulteriore beneficio (ad esempio, in caso di proroga o trasformazione, l'autorizzazione del precedente rapporto a tempo determinato); a tal fine è opportuno che i datori di lavoro inviino tutti i moduli relativi al medesimo rapporto di lavoro in ordine cronologico (dal meno recente al più recente) per evitare l'erroneo rigetto delle relative richieste. Sono presenti i seguenti allegati: