Corte dei conti Toscana, sentenza 22.2.2008 n. 111
Tanto premesso, riuniti i giudizi per ragioni oggettive, questi vanno respinti. Sulla questione si erano pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (dec. n. 7 del 2006), con formulazione di indirizzo favorevole ai ricorrenti. Le citate SSRR avevano affermato che: sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternita' , verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. lgs. 26.3.2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternita' in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorche' la stessa sia avanzata non in costanza di attivita' lavorativa. Va detto che il D. L.vo 26 marzo 2001, n. 151, all'art. 25, disciplinando il "trattamento previdenziale" (con riferimento proprio al D. L.vo 16.09.96, n. 564, art. 2) cosi' ha disposto al comma 2: "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' , la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento". E' intervenuta la disposizione di cui all'art. 3, comma 504, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) il quale dispone che Le disposizioni di cui agli artt. 25 e 35 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio ....
LaPrevidenza.it, 11/03/2008
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