lunedì, 17 febbraio 2025

Scuola, nullo il CCNL che vieta il trasferimento tra province del docente che assiste il padre disabile

Tribunale di Palermo, sentenza 15.10.2020 n. 2992

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE LAVORO 

nella persona del Giudice Campo,  dott.ssa Matilde all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020, e constatata, alla fissata udienza del 15/10/2020, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente  SENTENZA nella causa iscritta al n. 8532/2018 del Ruolo Generale vertente TRA D.B. (Avv. Marco Lo Giudice) ricorrente 

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO (dott. Marco Anello) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA (contumace) resistenti AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza di cui all'art. 601 d.lgs. n. 297/1994 nelle operazioni di trasferimento interprovinciale relative all'a.s. 2018/2019 e il diritto della stessa al trasferimento in provincia di Palermo (A.T. Palermo 0018 o 0017) nella prima delle sedi disponibili; condanna, per l'effetto, le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente in provincia di Palermo (A.T. Palermo 0018 o 0017) nella prima delle sedi disponibili; condanna le Amministrazioni convenute a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.815,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del suo difensore ex art. 93 c.p.c.

Con ricorso depositato il 25/7/2018 la ricorrente deduceva di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2016/2017 e di aver presentato domanda di mobilita' per l'a.s. 2018/2019 senza alcun riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92 spettantele quale figlia che presta assistenza al padre con handicap in situazione di gravita'. Sulla scorta di tali premesse conveniva in giudizio l'Amministrazione per ottenere il riconoscimento della precedenza spettantele ex lege 104 e conseguire, per l'effetto, l'assegnazione presso una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di residenza del padre (A.T. Sicilia 0018 o 0017).

Le parti resistenti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.

Giova premettere che il sopravvenuto decesso del padre della ricorrente non pare determinare il venir meno dell'interesse di questa all'ottenimento di una pronuncia favorevole, giacche' ai sensi dell'art. 13, punto 4, del CCNI i trasferimenti vengono disposti in base ai titoli e requisiti posseduti dal docente entro i termini di presentazione della domanda indicati annualmente nella specifica ordinanza ministeriale sulla mobilita' e la perdita dei requisiti che danno diritto alla precedenza oltre tali termini - come avvenuto nel caso di specie - non invalida dunque l'eventuale trasferimento ove la ricorrente dimostri di averne all'epoca diritto.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso e' fondato sulla scorta delle stesse argomentazioni gia' adottate da questo Tribunale, in diversa composizione, in analoghe fattispecie, che quivi si richiamano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.

Si osserva dunque che la risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 - testo unico in materia di istruzione - stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita'" (co. 2).

L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali e' stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non e' l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", ne' la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola e' illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro piu' vicina e' accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel piu' recente intervento sulla norma, e' stato specificamente precisato che la possibilita' di applicazione puo' essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attivita' lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio non e' assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettivita' (Cass. 829/2001, 12692/2002, 7945/2008).

Cio' posto, appare fondata la richiesta avanzata dalla ricorrente di trasferimento nella provincia di residenza del padre (A.T. Sicilia 0017 o 0018) in forza del suo diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92, risultando per tabulas che il padre era portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 (v. verbale in atti), e del tutto pacifica la ricorrenza delle condizioni indicate dall'art. 13, punto IV, del CCNI.

Ne' possono ostare all'accoglimento della domanda l'art. 14 del CCNI - che nega ai parenti, affini o affidatari che intendano assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 107/1992, in qualita' di referente unico, qualsivoglia precedenza nelle operazioni di mobilita' consentendo loro piuttosto di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria si' da usufruire della precedenza prevista dal CCNI sulla mobilita' annuale - ovvero l'art. 13 del CCNI medesimo che, nei trasferimenti interprovinciali, accorda la precedenza ai soli genitori, anche adottivi o ai tutori legali.

L'art. 33 della legge n. 104/1992 prevede, infatti: "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.".

Orbene, non v'e' dubbio che il predetto art. 33 abbia - in particolare come interpretato dalle Corti Superiori nei sensi sopra cennati - un contenuto molto piu' ampio rispetto alla norma citata del CCNI, le cui limitazioni non appaiono giustificate da esigenze pubblicistiche relative alla possibilita' di assegnazione della sede, ma oggetto di una previsione generale che, in quanto tale, non tiene conto di alcuna esigenza concreta che possa limitare la possibilita' dell'assegnazione della sede cui il parente o affine dell'handicappato ha diritto per legge.

Devono, pertanto, ritenersi illegittime e quindi nulle le disposizioni dei CCNI in questione nella parte in cui non prevedono la possibilita' di ottenere la preferenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall'art. 33 L. n. 104/1992, cio' in ragione del fatto che detta ultima norma tutela un diritto del lavoratore e dell'assistito di valenza costituzionale, che ammette limitazione unicamente per l'impossibilita' di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell'Amministrazione convenuta.

Ne', del resto, l'Amministrazione, costituendosi in giudizio, ha mai allegato un concreto interesse pubblico ostativo del chiesto diritto di precedenza o dedotto l'indisponibilita' di posti negli istituti scolastici indicati dalla ricorrente. Non avendo, in particolare, l'amministrazione convenuta dedotto o provato che negli ambiti indicati in via preferenziale dalla ricorrente non vi fossero posti disponibili o che i soggetti ivi destinati fossero tutti dotati di superiori titoli preferenziali rispetto a quelli della ricorrente, e risultando per contro che con riferimento ai due ambiti indicati sono stati preferiti docenti con punteggio inferiore a quello che la ricorrente avrebbe ottenuto in virtu' della precedenza per cui e' causa, non resta che ritenere fondato il suo diritto al trasferimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Cosi' deciso in Palermo, il 15/10/2020.

IL GIUDICE

MATILDE CAMPO
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LaPrevidenza.it, 12/01/2021

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