Imponibilità contributiva ai fini del Tfs e Tfr del Personale del Comparto Sanità riferite al Ccnl 2019-2021
Inps, circolare 3.10.2023 n. 84
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021. Imponibilità contributiva e valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici delle voci retributive. Circolare n. 126 del 4 novembre 2022: integrazioni e chiarimenti
***
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle voci retributive, previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, e costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici. Inoltre, a integrazione e parziale modifica della circolare n. 126/2022, si forniscono indicazioni con particolare riferimento all'imponibilità ai fini contributivi e alla valutabilità ai fini del TFR dell'indennità di incarico prevista dall'articolo 20 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018.
***
INDICE
1. Premessa
2. Classificazione del personale. Incarichi e relative indennità. Differenziali economici di professionalità
3. Indennità di specificità infermieristica e indennità tutela del malato e promozione della salute
4. Struttura della retribuzione
4.1 Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari (art. 92 del CCNL)
4.2 Struttura della retribuzione dell'area del personale di elevata qualificazione (art. 93 del CCNL)
5. Voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini del TFS (IPS) e del TFR
6. Circolare n. 126 del 4 novembre 2022. CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016-2018: integrazioni e chiarimenti
1. Premessa
Il 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 (di seguito CCNL).
Il CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato non dirigente dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicati all'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021 (art. 1, comma 1, del CCNL).
Riepilogati alcuni dei principali elementi di novità del CCNL, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine all'imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell'erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio - IPS) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive previste dal CCNL.
Inoltre, a integrazione e parziale modifica della circolare n. 126 del 4 novembre 2022, si forniscono chiarimenti riguardanti, in particolare, l'indennità di incarico prevista dall'articolo 20 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 20162018.
2. Classificazione del personale. Incarichi e relative indennità. Differenziali economici di professionalità
L'articolo 15, comma 3, del CCNL opera una revisione del sistema di classificazione del personale articolato nelle seguenti cinque aree:
a) Area del personale di supporto;
b) Area degli operatori;
c) Area degli assistenti;
d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
e) Area del personale di elevata qualificazione.
Ai sensi dell'articolo 17 del CCNL, il reinquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione avviene automaticamente dal 1° gennaio 2023, secondo la tabella F di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento allegata al medesimo CCNL. In base all'articolo 15, comma 2, del CCNL, all'interno di ciascuna Area il personale viene ripartito nei seguenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.
In tutti i ruoli, ai sensi dell'articolo 24 del CCNL, sono stati istituti i seguenti incarichi:
a) Incarico di posizione, per il personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di posizione assume la denominazione di "Indennità di posizione" (art. 26 del CCNL).
Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di "Indennità di funzione" (artt. 32 e 33 del CCNL).
In sede di primo inquadramento nel nuovo sistema di classificazione per le aree del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari, le differenze tra il trattamento costituito da stipendio tabellare e fascia retributiva previsto per la posizione economica di appartenenza (tabella C, ultima colonna, allegata al CCNL, al netto del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale) e lo stipendio tabellare della nuova area di inquadramento (tabella D allegata al CCNL) sono mantenute a titolo di "differenziale economico di professionalità" cui possono aggiungersi gli ulteriori differenziali derivanti dalle procedure di progressione economica all'interno delle aree (progressioni economiche orizzontali) e aventi la medesima natura dello stipendio tabellare, da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggiore grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione (artt. 19, 92 e 99 del CCNL).
Gli incrementi di differenziale stipendiale conseguibili, in successione, dal personale nell'arco della vita lavorativa sono in numero massimo predefinito e di valore costante (tabella E allegata al CCNL).
3. Indennità di specificità infermieristica e indennità tutela del malato e promozione della salute
Il CCNL, in applicazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito l'indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere e l'indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e sociosanitario, espressamente qualificate come "parte del trattamento economico fondamentale ".
- Indennità di specificità infermieristica (art. 104 del CCNL)
Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendente delle Aziende ed Enti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è attribuita la specifica indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge n. 178/2020, denominata "Indennità di specificità infermieristica" da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui alla tabella H allegata al CCNL.
- Indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 105 del CCNL)
Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è attribuita la specifica indennità di cui all'articolo 1, comma 414, della legge n. 178/2020, denominata "Indennità tutela del malato e promozione della salute" da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui alla tabella I allegata al CCNL.
4. Struttura della retribuzione
4.1 Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari (art. 92 del CCNL)
La struttura della retribuzione del presente personale si compone delle seguenti voci: a) trattamento fondamentale: - stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento; - indennità di qualificazione professionale, ove spettante; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; - differenziale economico di professionalità secondo la nuova disciplina di cui al Capo II del Titolo III (Ordinamento professionale), ove acquisito, a cui si applicano i medesimi effetti previsti dall'articolo 98 del CCNL (Effetti dei nuovi stipendi); - assegno personale, ove acquisito; - indennità professionale specifica, ove spettante, di cui alla tabella J allegata al CCNL; - indennità di specificità infermieristica, ove spettante; - indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante; - indennità di funzione di parte fissa; - indennità di coordinamento, a esaurimento, di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018.
b) trattamento accessorio, ove spettante: - indennità correlate alle condizioni di lavoro (indennità di turno e di servizio notturno, indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi, indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria); - premi correlati alla performance organizzativa o individuale; - pronta disponibilità; - compensi per lavoro straordinario; - indennità di funzione di parte variabile.
4.2 Struttura della retribuzione dell'area del personale di elevata qualificazione (art. 93 del CCNL)
La struttura della retribuzione del presente personale si compone delle seguenti voci:
a) trattamento fondamentale: - stipendio tabellare di cui all'articolo 100 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione); - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; - indennità di posizione di parte fissa; - indennità professionale specifica, ove spettante; - indennità di specificità infermieristica, ove spettante; - indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante.
b) trattamento accessorio, ove spettante:
- indennità di posizione di parte variabile;
- indennità correlate alle condizioni di lavoro (indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria);
- premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
- pronta disponibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del CCNL (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione);
- compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 26, comma 9, del CCNL.
5. Voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini del TFS (IPS) e del TFR
Si indicano di seguito le voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini TFS (IPS) e TFR.
Sono utili ai fini TFS (IPS):
- per il personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari :
trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive di cui alla tabella B allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità); dal 1° dicembre 2022 a seguito del conglobamento dell'elemento perequativo i valori sono quelli indicati nella tabella C allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità). Dal 1° gennaio 2023, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale, gli stipendi tabellari corrispondenti alle nuove Aree di inquadramento sono indicati nella tabella D allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità); indennità di funzione per gli incarichi professionali di base per il personale dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari (art. 31, comma 1, lett. a), e art. 32, comma 8, del CCNL), di misura pari a 858,46 euro e corrispondente all'ex indennità di qualificazione professionale, cui aggiungere la tredicesima mensilità; indennità di qualificazione professionale per il personale dell'area degli assistenti, dell'area degli operatori e dell'area del personale di supporto di cui alla tabella K allegata al CCNL; indennità di funzione - parte fissa - per il personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari da corrispondere nei limiti del valore dell'indennità di coordinamento, se già spettante a esaurimento ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018 (ex indennità di coordinamento - parte fissa), nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità; differenziale economico di professionalità (utile per la tredicesima mensilità); assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo, eventualmente spettante in caso di progressione tra un'area e quella immediatamente superiore (art. 20, comma 4, del CCNL), utile per la tredicesima mensilità; indennità di coordinamento, a esaurimento, di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, nella misura annua lorda di 1.549,37 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- per il personale dell'Area di elevata qualificazione:
stipendio tabellare in un importo annuo lordo complessivo pari a 32.307,70 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità per un totale di 35.000,00 euro (art. 100 del CCNL) indennità di posizione di parte fissa nei limiti del valore dell'indennità di coordinamento, ad esaurimento, se già spettante, di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018 (ex indennità di coordinamento-parte fissa), nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita (utile per la tredicesima mensilità)
- indennità professionale specifica, di cui alla tabella J allegata al CCNL (utile per 12 mensilità);
- indennità di specificità infermieristica di cui alla tabella H allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità);
- indennità tutela del malato e promozione della salute di cui alla tabella I allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità).
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili:
- assegni ad personam;
- indennità di funzione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell'incarico per il personale delle Aree degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
- indennità di posizione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell'incarico per il personale dell'Area di elevata qualificazione.
Per gli aumenti delle voci retributive utili, si rinvia alle tabelle allegate al CCNL.
6. Circolare n. 126 del 4 novembre 2022. CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016 2018: integrazioni e chiarimenti
Si precisa che è utile ai fini TFS-IPS (e conseguentemente ai fini TFR) il complessivo trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive, di cui alla tabella C del CCNL Comparto Sanità per il triennio 20162018, sottoscritto il 21 maggio 2018.
Con riferimento agli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale) di cui al Titolo III, Capo II, articoli da 14 a 23 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016- 2018, si evidenzia, inoltre, che l'articolo 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, tuttora vigente, ai fini del trattamento di fine rapporto ha ricompreso tra le voci utili "l'indennità di funzione per posizione organizzativa" e "l'indennità di coordinamento" (art. 46, comma 1, lettere g) e i), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001).
L'articolo 23, comma 2, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016-2018, rubricato "Decorrenza e disapplicazioni", ha precisato che: "In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo". Tale precisazione, come chiarito dall'ARAN, ancorché la denominazione degli incarichi sia stata formalmente rivisitata (da "incarichi di posizione organizzativa" a "incarichi di funzione", a loro volta di distinti in "incarichi di organizzazione" e "incarichi professionali"), in linea di continuità con gli incarichi di posizione organizzativa di cui al CCNL integrativo del 20 settembre 2001, determina l'utilità ai fini TFR dell'indennità corrisposta in relazione ai nuovi incarichi.
Pertanto, con l'attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale per il triennio 2016-2018, a integrazione del paragrafo 4 della circolare n. 126 /2022, l'indennità di incarico di cui all'articolo 20 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 20162018, è utile ai fini TFR nella misura integralmente percepita.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
LaPrevidenza.it, 05/10/2023