Testamento olografo
Contestazione del testamento olografo
Il testamento olografo è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (602 c.c.). Requisiti formali del testamento olografo sono : 1) la scrittura autografa del testatore; 2) la data; 3) la sottoscrizione. Il testamento olografo è una scrittura privata che si caratterizza per la totale autografia dell'atto, il testamento richiede che il testatore scriva di proprio pugno tutto il contenuto della dichiarazione ivi compresa la data. E' un requisito rigoroso e formale richiesto a pena di nullità (606 c.c.). La circostanza che la mano del testatore sia stata guidata da altri, esclude secondo la giurisprudenza l'autografia dell'atto. Il testatore che a causa della sua malattia, o del suo stato di salute, redige il testamento con l'aiuto di altra persona che gli guida la mano, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quantomeno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, ciò comporta la mancanza dell'autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell'atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore. La grafia deve corrispondere ai requisiti della normalità, dell'abitualità e dell'individualità. E' nullo il testamento scritto da un terzo, ed è stato ritenuto privo del requisito dell'autografia anche il testamento redatto con un aiuto esterno sostegno e guida della mano. Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore. (Cass. civ. 3136/1993).
Non sussiste il requisito dell'autografia del testamento olografo tutte le volte in cui il testatore, per redigere il testamento abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona, che ne abbia sostenuto e guidato la mano. (Nella specie la relativa eccezione, di nullità della scheda testamentaria, è stata disattesa dai giudici di merito, con pronuncia confermata dal Supremo collegio, sul rilievo che la consulenza grafologica d'ufficio aveva accertato l'autografìa del documento e dalle deposizioni testimoniali era emerso che il testamento non era stato vergato da persona diversa dal testatore). (Cassazione Civile, Sez. II, n.5907 del 24 Marzo 2004).
Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore. In relazione a tale esigenza il requisito dell'autografia richiede l'uso di mezzi che rivelino il movimento grafico della mano ed esclude la scrittura meccanica, effettuata cioè con la stampa o l'impressione di caratteri o impulsi elettronici o ricorrere alla sostituzione e collaborazione di altre persone anche solo per scrivere poche parole o passaggi del testo c.d. mano guidata. Non è nemmeno consentito che il testatore, ipoteticamente anziano, tremante, malato, si lasci guidare la mano da quella di un familiare, fratello, sorella, moglie o di un caro amico, poiché, nel caso d'impossibilità a scrivere, occorre per forza affidarsi ad un notaio per il testamento pubblico. Molto spesso si ricorre al testamento olografo in quanto ha il pregio di poter essere redatto in qualsiasi momento interamente di mano dal testatore e rappresenta la forma più semplice ed economica, con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte nella più assoluta autonomia e riservatezza, senza l'intervento o la presenza di altre persone. Il requisito dell'olografia od autografia consente di accertare la provenienza dell'intero documento dalla persona del testatore, scritto con il carattere della individualità della scrittura che deve intendersi come carattere abitualmente impiegato dal testatore, si ritiene che non può ammettersi l'uso di caratteri in stampatello, che non essendo abituali, non garantirebbero l'autenticità delle disposizioni, il testamento sarebbe valido se lo stampatello è il carattere abituale del de cuius, mentre per alcuni l'abitualità non è requisito imposto dalla legge: il rispetto della autografia non deve essere confuso con le difficoltà di dimostrare l'appartenenza dello scritto al de cuius. Non è richiesta la regolarità e leggibilità della scrittura purché il testo sia decifrabile.
Secondo la Cassazione con sentenza n. 31457/2018 ha dichiarato valido un testamento olografo scritto in stampatello in mancanza di prove, sulla base delle quali accertare la falsità dell'atto da parte di chi ne contestava l'autenticità. L'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio dal punto di vista dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni e deve designare con certezza la persona del testatore, è valida la sottoscrizione che, seppure non riporti con esattezza il nome e cognome indichi anche uno pseudonimo, un soprannome, purché sia certa l'identità del testatore. La data deve contenere il giorno, mese ed anno di redazione del testamento. Per la validità del testamento, è necessario che il testo sia decifrabile, anche se la grafia può essere irregolare e non facilmente leggibile; inoltre è richiesta l'autografia della sottoscrizione, della data e dell'intero testo del documento, dovendosi ritenere nullo il testamento redatto ad opera di un terzo. Pertanto qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa è stata scritta da un terzo durante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento è nullo per intero. Anche la mancanza della sottoscrizione importa la nullità del testamento (606 c.c.). La data è certamente essenziale ed è un requisito che soddisfa l'esigenza di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo del compimento dell'atto, e cioè la questione della capacità del testatore e quella della posteriorità dell'atto rispetto ad altri testamenti o in presenza di più - testamenti. È ammissibile come data un equipollente, purché la data risulti comunque certa, la mancanza della data o la data incompleta o impossibile rende il testamento annullabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c.
Impugnazione del testamento olografo. La mancanza dell'autografia o della sottoscrizione importa la nullità del testamento (606 c.c.). per mancanza di autografia deve intendersi la scheda scritta meccanicamente o scritta da altra persona. Sul piano probatorio la mancanza dell'autografia del testamento può essere fatta valere dai successibili disconoscendo o dichiarando di non conoscere la scrittura a firma del defunto (214 c.p.c.). Ciò comporta, per chi intende avvalersi dell'atto, l'onere di proporre l'istanza di verificazione (216 c.p.c.). Nel giudizio di verificazione non si richiede la necessaria partecipazione di tutti i beneficiari delle disposizioni contenute nel testamento. Se invece gli eredi riconoscono la scrittura come proveniente dal defunto, devono proporre querela di falso quando assumono che il testo sia stato alterato o contraffatto da un terzo (221 c.p.c.). Con sentenza n. 12307/2015, le Sezioni Unite sul tema delle modalità di contestazione del testamento olografo "La parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo prodotto in giudizio per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha l'onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della scrittura testamentaria, a cui è correlato, quindi, alla stregua dei principi generali in materia, anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento. Infatti, è risaputo che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che in sede di giudizio successorio in cui venga dedotto il difetto del requisito dell'olografia (previsto dall'art. 602 c.c.) la sussistenza dell'esclusione del fatto implicante l'eccepita non autenticità di tale particolare tipo di scrittura privata deve essere riscontrata probatoriamente dalla parte che adduce detta circostanza. Ciò significa che, a fronte di una domanda giudiziale basata sulla dedotta autenticità di un testamento olografo per far valere i connessi diritti di erede, chi sul versante processuale contrapposto - ne eccepisce la falsità è tenuto anche a provare tale fatto per impedire l'accoglimento dell'azione di parte avversa". In altre parole, colui contro il quale la scheda testamentaria è prodotta e che intende contestarne l'autenticità deve disconoscere tale scrittura, mentre il soggetto che vuole far valere l'efficacia del testamento deve proporre istanza di verificazione. Un tale indirizzo non esclude l'esperibilità della querela di falso che si renderebbe, invece, necessaria laddove la scrittura abbia acquistato l'efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c. per riconoscimento tacito o presunto, ovvero all'esito del procedimento di verificazione.
(Avv. Vincenzo Mennea)
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 16/02/2021