Nozione di costruzione e quali sono le conseguenze
Articolo 873 c.c.
Agli effetti dell'art. 873 cod. civ. la nozione di costruzione è
stabilita dalla legge; essa non può subire deroghe da parte delle norme
secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, ciò
in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 cod.
civ. a norme integrative è limitato alla sola facoltà per tali norme di
stabilire una "distanza maggiore rispetto a quella codicistica.
Cass., Sez. II n. 23845/2018.
Nell'ambito di tale nozione unitaria di
costruzione, ai predetti fini non sono computabili le sole sporgenze
esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, per
la misurazione delle distanze, mentre costituiscono corpo di fabbrica le
sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come gli
aggetti (ad es. balconi), anche se scoperti, ove siano di apprezzabile
profondità e ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi
coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto
destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
In
tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 c.c., nello stabilire
per le costruzioni su fondi finitimi se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza minima di tre metri dal confine o
quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in
relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione
di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche
di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e
che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini
pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento
della proprietà. (Nella specie, è stata considerata "costruzione" una
rampa aerea, con uno scivolo carraio, pur fungendo gli stessi solo da
copertura a un edificio sottostante posto a quota inferiore
rispetto all'altro fondo, in quanto eccedenti la pura necessità di
contenere il terreno più elevato, e perciò espressione di un'opzione
ulteriore di tipo architettonico). Cass. Sez. II n. 23189/2012.
Profilo autore
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 18/12/2024