lunedì, 17 febbraio 2025

Nozione di costruzione e quali sono le conseguenze

Articolo 873 c.c.

 

Agli effetti dell'art. 873 cod. civ. la nozione di costruzione è stabilita dalla legge; essa non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, ciò in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 cod. civ. a norme integrative è limitato alla sola facoltà per tali norme di stabilire una "distanza maggiore rispetto a quella codicistica. Cass., Sez. II n. 23845/2018.

Nell'ambito di tale nozione unitaria di costruzione, ai predetti fini non sono computabili le sole sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, per la misurazione delle distanze, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come gli aggetti (ad es. balconi), anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati. 

In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà. (Nella specie, è stata considerata "costruzione" una rampa aerea, con uno scivolo carraio, pur fungendo gli stessi solo da copertura a un edificio sottostante posto a quota inferiore rispetto all'altro fondo, in quanto eccedenti la pura necessità di contenere il terreno più elevato, e perciò espressione di un'opzione ulteriore di tipo architettonico). Cass. Sez. II n. 23189/2012.

Profilo autore


(Vincenzo Mennea)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 18/12/2024

STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...

VERONICA ALVISI
mini sito

Piazza Gramsci N. 4, 40026, Imola (BO)

Cellulare:

3495660326

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto civile e diritto del lavoro/previdenza