martedì, 18 marzo 2025

La successione nei contratti pendenti

 Nota

 

La disciplina contenuta all'art. 2558 c.c. assolve alla finalità di garantire al cessionario il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda trasferita. Nel trasferimento dell'azienda l'art. 2558 c.c. prevede il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati dal cedente e pendenti al momento dell'alienazione. Non bisogna dimenticare che il complesso dei beni è organizzato in funzione dell'esercizio di un'attività d'impresa.

In quest'ottica il passaggio dei contratti diventa un elemento naturale nel passaggio dell'azienda. Perché si abbia subentro nei contratti deve trattarsi di contratti pendenti, cioè quei contratti a prestazioni corrispettive nei quali al momento della cessione, nessuna delle parti ha eseguito delle prestazioni. E' solo così che rimane quel vincolo sinallagmatico, altrimenti, ove una delle parti ha dato esecuzione interamente al contratto e quindi soltanto una delle due prestazioni resta ineseguita, siamo in presenza di un debito o di un credito residui.

L'art. 2558 c.c. statuisce che : se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il secondo comma dell'art.2558 dispone: il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,se sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante, in sostanza chi aliena un'azienda deve avvisare i terzi delle sue intenzioni o di quello che sta per mettere in atto.

I motivi che costituiscono giusta causa di recesso, può essere che il nuovo acquirente dell'azienda potrebbe essere privo delle cognizioni necessarie ad eseguire il contratto, ancora lo stesso può avere pendente una controversia giudiziaria con uno dei fornitori con cui l'alienante cioè chi (vuole disfarsi dell'azienda) aveva stipulato un contratto che è ancora in corso. Si potrebbe configurare in sostanza una risoluzione del contratto per inadempimento da parte di colui che vendendo l'azienda prima di aver eseguito la sua prestazione, mette la controparte nella condizione di non poter eseguire la prestazione negli stessi termini in cui l'alienante l'avrebbe eseguita (perché il terzo conosce ancora l'alienante). L'art.2559 c.c. prevede l'automatico passaggio dei crediti a chi acquista l'azienda con effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento dell'azienda con effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (se questa viene eseguita). Per cui la cessione del credito è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questo l'ha accettato o quando gli è stata notificata così l'art. 1264 c.c. Per quanto riguarda il debitore è indifferente pagare ad uno o all'altro; ciò che gli preme è essere liberato dai debiti,infatti l'art. 2559 c.c. dice che il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Per quanto riguarda i debiti dell'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, l'art. 2560 dispone che chi cede o alienante non è liberato se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito, in sostanza chi cede deve comunicare ai terzi che sta cedendo l'azienda e chi deve pagare i debiti non è più lui ma il subentrante solo il consenso dei terzi libera il debitore principale (non conoscendo quello che subentra). Questa regola non può significare che, con il consenso, i debiti si intendono rimessi, ma presuppone il passaggio al nuovo acquirente, infatti l'art. 2560 al secondo comma dice: quando si trasferisce un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori il che significa che il debitore principale non è liberato dai debiti da lui assunti, perche chi è creditore non si (fida ) del subentrante ma lo obbliga solidarmente, perché chi subentra può non essere a conoscenza dell'esistenza del debito, se non è riportato nei libri contabili. Questa disposizione come ho già detto dà luogo ad una solidarietà nel debito tra cedente e cessionario e lascia aperto un problema importante, chi nei rapporti interni è il debitore principale anche se ha ceduto l'azienda. Si deve fare riferimento ai libri contabili obbligatori e chi acquista (attenzione ai truffatori) deve esaminarli preventivamente, tenendo conto dei debiti quando procede a fare il prezzo della cessione.

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(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 25/07/2020

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