La successione nei contratti pendenti
Nota
La
disciplina contenuta all'art. 2558 c.c. assolve alla finalità di
garantire al cessionario il mantenimento della funzionalità economica
dell'azienda trasferita. Nel trasferimento dell'azienda l'art. 2558 c.c.
prevede il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati dal cedente
e pendenti al momento dell'alienazione. Non bisogna dimenticare che il
complesso dei beni è organizzato in funzione dell'esercizio di
un'attività d'impresa.
In quest'ottica il passaggio dei
contratti diventa un elemento naturale nel passaggio dell'azienda.
Perché si abbia subentro nei contratti deve trattarsi di contratti
pendenti, cioè quei contratti a prestazioni corrispettive nei quali al
momento della cessione, nessuna delle parti ha eseguito delle
prestazioni. E' solo così che rimane quel vincolo sinallagmatico,
altrimenti, ove una delle parti ha dato esecuzione interamente al
contratto e quindi soltanto una delle due prestazioni resta ineseguita,
siamo in presenza di un debito o di un credito residui.
L'art. 2558 c.c.
statuisce che : se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il secondo
comma dell'art.2558 dispone: il terzo contraente può tuttavia recedere
dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,se sussiste
giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante, in
sostanza chi aliena un'azienda deve avvisare i terzi delle
sue intenzioni o di quello che sta per mettere in atto.
I motivi che
costituiscono giusta causa di recesso, può essere che il nuovo
acquirente dell'azienda potrebbe essere privo delle cognizioni
necessarie ad eseguire il contratto, ancora lo stesso può avere pendente
una controversia giudiziaria con uno dei fornitori con cui
l'alienante cioè chi (vuole disfarsi dell'azienda) aveva stipulato un
contratto che è ancora in corso. Si potrebbe configurare in sostanza una
risoluzione del contratto per inadempimento da parte di colui che
vendendo l'azienda prima di aver eseguito la sua prestazione, mette la
controparte nella condizione di non poter eseguire la prestazione negli
stessi termini in cui l'alienante l'avrebbe eseguita (perché il
terzo conosce ancora l'alienante). L'art.2559 c.c. prevede l'automatico
passaggio dei crediti a chi acquista l'azienda con effetto dal momento
dell'iscrizione del trasferimento dell'azienda con effetto dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (se questa
viene eseguita). Per cui la cessione del credito è efficace nei
confronti del debitore ceduto quando questo l'ha accettato o quando gli è
stata notificata così l'art. 1264 c.c. Per quanto riguarda il debitore è
indifferente pagare ad uno o all'altro; ciò che gli preme è essere
liberato dai debiti,infatti l'art. 2559 c.c. dice che il debitore
ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Per quanto
riguarda i debiti dell'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori
al trasferimento, l'art. 2560 dispone che chi cede o alienante non è
liberato se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito, in
sostanza chi cede deve comunicare ai terzi che sta cedendo l'azienda e
chi deve pagare i debiti non è più lui ma il subentrante solo il
consenso dei terzi libera il debitore principale (non conoscendo quello
che subentra). Questa regola non può significare che, con il consenso,
i debiti si intendono rimessi, ma presuppone il passaggio al nuovo
acquirente, infatti l'art. 2560 al secondo comma dice: quando si
trasferisce un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori il che significa che il debitore principale non è liberato
dai debiti da lui assunti, perche chi è creditore non si (fida ) del
subentrante ma lo obbliga solidarmente, perché chi subentra può non
essere a conoscenza dell'esistenza del debito, se non è riportato nei
libri contabili. Questa disposizione come ho già detto dà luogo ad una
solidarietà nel debito tra cedente e cessionario e lascia aperto un
problema importante, chi nei rapporti interni è il debitore principale
anche se ha ceduto l'azienda. Si deve fare riferimento ai libri
contabili obbligatori e chi acquista (attenzione ai truffatori) deve
esaminarli preventivamente, tenendo conto dei debiti quando procede a
fare il prezzo della cessione.
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(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 25/07/2020